Strumenti di riequilibrio del rapporto sinallagmatico con particolare riferimento al contratto di appalto
Il contratto quale fonte di obbligazioni ex articolo 1173 del codice civile prevede oltre agli obblighi di correttezza e di buona fede che devono improntare il comportamento delle parti sin dalla sua conclusione e per tutto il momento della sua esecuzione, ulteriori obblighi derivanti dall’accordo delle parti in base agli interessi che esse intendono perseguire attraverso di esso. Ciò in quanto il contratto si sostanzia in un contenuto programmatico che le parti vogliono realizzare, perseguendo così un determinato scopo, attraverso reciproci obblighi e diritti. Tale aspetto è particolarmente evidente nei contratti a prestazioni corrispettive, dove la forza del rapporto sinallagmatico impone prestazioni reciproche a carico di ciascuna delle parti. Il contratto a prestazioni corrispettive riflette pertanto l’equilibrio economico che si sostanzia tra le parti del contratto attraverso la predisposizione di prestazioni reciproche a carico delle stesse.
Tuttavia, il contratto potrebbe essere stipulato in un momento in cui il contenuto programmatico che le parti si prefiggono di realizzare attraverso le reciproche prestazioni sia possibile, ma successivamente, per il mutare di determinate condizioni sopravvenute che ne alterano l’equilibrio economico, la sua realizzazione non sia più possibile alle medesime condizioni. Ciò è particolarmente evidente nel caso dell’inadempimento per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ex articolo 1467 c.c. Infatti, tale disposizione di carattere generale prevede che, nei contratti in cui l’esecuzione della prestazione sia differita nel tempo oppure continuata e periodica, la parte per la quale la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa a causa di avvenimenti straordinari e imprevedibili, possa domandare la risoluzione del contratto. Orbene, se il legislatore codicistico da un lato prevede che la parte possa liberarsi da un contratto che non rispecchia più l’equilibrio economico voluto dalle parti con le proprie prestazioni corrispettive, dall’altro ha però previsto la possibilità di conservare il contratto attraverso un rimedio conservativo contemplato al terzo comma dell’articolo 1467 del codice civile. Invero, la parte contro la quale è domandata la risoluzione del contratto a fronte del sopraggiungere di un difetto sopravvenuto quale è l’impossibilità di adempiere, può reagire offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto, evitando in tal modo la risoluzione. A tal proposito, la dottrina dominante ritiene che lo strumento della riconduzione ad equità del contratto accordato dal legislatore attraverso la norma de qua, consente alle parti di conservare il contratto manutenendo lo stesso, in ossequio al principio di conservazione del contratto. Pertanto, il contraente, al quale è domandata la risoluzione del contratto può evitarla offrendo di modificare in modo equo le condizioni dell’accordo e ristabilendo l’equilibrio economico dello stesso. Autorevole dottrina ha da tempo ricondotto tale meccanismo di manutenzione del contratto a quello analogo operante ex articolo 1450 del codice civile, ovverossia nell’ambito della rescissione: anche qui infatti, la parte anziché rescindere il contratto caducandolo, può reagire a fronte del difetto originario presentato dallo stesso, offrendo una modificazione del contratto tale da ricondurlo ad equità, in una logica conservativa e di autotutela delle parti.
La medesima logica si rinviene nel caso dell’impossibilità sopravvenuta parziale ex articolo 1464 del codice civile, trattata nell’ambito dell’impossibilità sopravvenuta. La norma de qua prevede che laddove la prestazione di una delle parti del contratto a prestazioni corrispettive sia divenuta impossibile parzialmente, l’altra parte può optare o per un rimedio caducatorio, quale è il recesso, oppure consentire la conservazione del contratto tramite una riduzione della propria prestazione nella misura corrispondente all’altra prestazione ridotta, secondo una logica di manutenzione. In una prospettiva di analisi economica del diritto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto il meccanismo di riduzione della prestazione di una delle parti a fronte di un’impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione dell’altra parte, come uno strumento di manutenzione del contratto capace di ristabilire gli equilibri economici degli interessi perseguiti dalle parti con l’accordo contrattuale. Si è pertanto cercato attraverso le disposizioni che contemplano una riconduzione ad equità del rapporto contrattuale a fronte di un difetto sopravvenuto che lo possa inficiare, di preservare gli interessi meritevoli di tutela perseguiti dalle parti del contratto. In tal modo, in un’ottica rimediale, il legislatore ha cercato di evitare la risoluzione del contratto che è volta a sciogliere il vincolo obbligatorio a fronte di un difetto sopravvenuto nel momento esecutivo del rapporto, e piuttosto ha voluto predisporre degli strumenti che potessero consentire di evitare la risoluzione salvaguardando il contratto ed il suo equilibrio economico originario.
La giurisprudenza di legittimità ha pertanto confermato con riguardo ai contratti a prestazioni corrispettive, come un rimedio quale la risoluzione del contratto, apparentemente caducatorio, sia più volte associato ad un rimedio che invece consenta di proseguire il rapporto contrattuale, confermando così il ruolo di extrema ratio che il legislatore avrebbe voluto conferire al rimedio della risoluzione del contratto, azionabile soltanto laddove le parti non abbiano la possibilità di conservare il contratto. Tale concezione assunta dal legislatore e messa in evidenza dalla giurisprudenza di legittimità viene confermata dall’articolo 1564 c.c., dove viene previsto che per azionare il rimedio giudiziale della risoluzione del contratto di somministrazione sia necessario un inadempimento di notevole importanza tale da minare la fiducia che la parte nutre nei confronti dei possibili adempimenti dell’altra.
La Suprema Corte si fa portatrice nel suo orientamento di un’interpretazione conferme alla voluntas legis desumibile dall’articolo 1564 del codice civile, come anche dell’articolo 1455 cc, laddove si richiede ai fini dell’esperibilità della risoluzione un inadempimento di non scarsa importanza con riguardo all’interesse dell’altra parte.
Parimenti, la problematica della sopravvenienza onerosa e dei rimedi idonei a riequilibrare il sinallagma contrattuale è stata affrontata dal legislatore in apposite disposizioni del codice civile con riferimento al contratto di appalto. In particolare, l’articolo 1664 del codice civile al primo comma contempla l’ipotesi della sopravvenienza onerosa che risulta essere applicazione della regola generale dell’eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all’articolo 1467 del codice civile. In questo caso il legislatore ha previsto che al verificarsi di imprevedibili aumenti o diminuzioni dei costi di realizzazione dell’opera o dei relativi materiali, tali da determinare una sopravvenienza onerosa implicando il sopraggiungere di una sproporzione nel sinallagma contrattuale, sia l’appaltatore che il committente possono chiedere una revisione del prezzo riconducendo ad equilibrio il programma contrattuale. Alle medesime conclusioni si perviene osservando l’articolo 1664, comma secondo, con riferimento ad un’ipotesi particolare di sopravvenienza definita dalla dottrina “sorpresa geologica”, la quale si verifica allorquando sopraggiungono cause naturali che determinino difficoltà nell’esecuzione dell’appalto, rendendo notevolmente onerosa la prestazione dell’appaltatore. Quest’ultimo in tal caso potrà avere diritto ad un equo compenso secondo una logica di riequilibrio del rapporto economico del contratto.
Il fine di riequilibrio del contratto di appalto nell’ottica della sua conservazione è altresì ravvisabile dal combinato disposto di altre norme strategiche che disciplinano l’appalto e che risultano essere applicazione del principio di riequilibrio contrattuale genericamente riconosciuto nel codice civile: l’articolo 1664 c.c. rubricata onerosità o difficoltà dell’esecuzione rappresenta l’applicazione della norma generale relativa all’eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all’articolo 1467 c.c., così come la norma dell’articolo 1672 c.c. rappresenta l’applicazione del principio di cui all’articolo 1464 cc.
In particolare, l’articolo 1672 cc disciplina l’ipotesi dell’impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione dell’appaltatore per causa non imputabile alle parti e la conseguente ripartizione del rischio che ne deriva. Dal tenore della norma si evince che l’appaltatore che ha eseguito parzialmente l’opera riceve il pagamento della stessa da parte del committente nella misura nella quale quest’ultimo si è avvantaggiato della stessa: una logica fortemente rimediale della disposizione de qua tesa ad offrire alle parti uno strumento di riequilibrio del sinallagma contrattuale.
Soltanto in casi estremi il legislatore a fronte di un vizio sopravvenuto ha configurato il rimedio giudiziale della risoluzione del contratto di appalto come in effetti si arguisce dalla disciplina deli vizi o delle difformità presentate dall’opera. In specie il primo comma dell’articolo 1668 cc consente, in caso di vizi o difformità presentati dall’opera realizzata, di ricondurre il contratto ad equità facendo gravare il peso degli stessi sull’appaltatore oppure diminuendo il prezzo della realizzazione dell’opera. Facendo così gravare sull’appaltatore le conseguenze del non esatto adempimento secondo una logica conforme al principio di responsabilità delle parti contrattuali nell’adempimento del contratto. Soltanto laddove la ripartizione del rischio del non esatto adempimento non possa essere fatto gravare sull’appaltatore, e nella specie ciò accade quando l’opera realizzata non sia adatta alla sua destinazione d’uso, il committente potrà servirsi della risoluzione del contratto d’appalto, sciogliendo così il vincolo obbligatorio. Si conferma così il ruolo sussidiario del rimedio giudiziale della risoluzione del contratto che risulta essere, secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, un rimedio secondario attivabile solo laddove non sia esperibile uno dei rimedi generali e specifici di tipo conservativo accordati dal legislatore al fine di ristabilire il riequilibrio economico del rapporto contrattuale e la sua conservazione.
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Sharon Serena Felaco
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