Il contratto di assicurazione
Con il termine assicurazione ci si riferisce, dal punto di vista giuridico, ad un tipo di contratto chi garantisce contro il verificarsi di un evento rischioso, generalmente lesivo della propria salute o del proprio patrimonio.
Il concetto di rischio è strettamente connesso alla natura variegata e mutevole delle esigenze della vita umana, ed è collegato alla stessa esigenza della previsione di tale contratto in un ordinamento giuridico.
L’art. 1882 del codice civile ci fornisce la nozione di tale contratto, prevedendo che l’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. La necessità di regolamentazione di tali tipologie contrattuali passa anche attraverso l’esigenza specifica di regolamentazione dell’esercizio delle assicurazioni.
L’art. 1882 c.c. prevede che sia obbligo principale dell’assicurato quello del pagamento del premio mentre sulla assicuratore gravano due distinti obblighi: quello di rivalere l’assicurato del danno causato dal sinistro ovvero di pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un fatto attinente alla vita umana, così distinguendo i due fondamentali tipi di contratto assicurativo: quello contro i danni e quello sulla vita .
Esistono diverse tipologie di assicurazioni, da quelle private a quelle sociali ove le prime sono appunto stipulate con un imprenditore privato con tutte le dovute conseguenze.
Quanto all’assicurazione contro i danni dobbiamo distinguere in base all’oggetto nei confronti del quale si può verificare l’evento dannoso.
In base a tale criterio distintivo distingueremo dunque l’assicurazione sulle cose, dall’assicurazione sulle persone fino ad arrivare all’assicurazione dei patrimoni in cui il rischio può essere la dispersione o la svalutazione del patrimonio dell’assicurato.
Quanto all’assicurazione sulla vita distinguiamo l’assicurazione per il caso di vita, in cui l’evento oggetto del contratto di assicurazione è il fatto che l’assicurato raggiunga una determinata età, dall’assicurazione per il caso di morte in cui l’indennizzo viene pagato nell’ipotesi di morte della persona sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione.
Esiste infine un’assicurazione mista, che presenta caratteri di commistione fra le due tipologie contrattuali sopra analizzate.
L’art 1890 c.c. prevede inoltre la possibilità dell’assicurazione in nome altrui.
Tale articolo sancisce infatti che se il contraente stipula l’assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l’interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro. Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa. Egli deve all’assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.
L’art. 1894 c.c. prevede che nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
L’art. 1895 c.c. infine, prevede la nullità del contratto se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto medesimo.
Oltre alle norme del codice civile è centrale la regolamentazione contenuta nel decreto legislativo 209 del 2005, il cosiddetto Codice delle assicurazioni.
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Massimiliano Pagliaccia
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