Il contratto di cessione: caratteristiche fondamentali e possibili criticità nel contenzioso giudiziale

Il contratto di cessione: caratteristiche fondamentali e possibili criticità nel contenzioso giudiziale

Sommario: Sezione I. Premesse ai fondamenti caratteristici del contratto di cessione1. Il diagramma di un predicato soggettivo e oggettivo2. L’interiore cogenza di una negoziale giuridicità – 3. Il contratto di cessione3.1. L’efficienza operativa – 4. La compiutezza dommatica della “cessione” – 4.1. Il petitum della cessione contrattuale – Sezione II. Un’analisi cognitiva del “concept” di diritto e del “concept” giudiziale. Sanabili e insanabili criticità1. Il predicato “di diritto” – 2. Il predicato “giudiziale” – 3. Le peculiarità disgiuntive o ingiuntive di “teorica” e “giudiziale” natura – 4. La sistematica civilistico-procedurale: un “punto” di conclusiva riflessione

 

Sezione I. Premesse ai fondamenti caratteristici del contratto di cessione

1. Il diagramma di un predicato soggettivo e oggettivo

Il predicato “vocativo”, cui alla verbalità nominale del contrahĕre, dispone, alla nitidezza di un sostanziale facere” di predicente “realità”, nonché, giuridica “effettività”, nell’acuta sensibilità di un habeas corpus di istitutiva natura, concitante, uno status legitǐmus, di concreta aderenza, a una fisiognomica liberalità di corrispettive “volontà”. Ovvero, una impressiva scrittura, di un dictatum corpus di pedestre agilità di “pensiero”, razionale cogitazione, nel sottile pegno intellettivo, di “astrazione” ed “empiricità”. Un lucernario di veemente acquisizione ad probationem, stillante, il proprio sé, nella personale inclinazione, verso, un insito adattamento, di interiore orientamento, ad un patologico tracciato di fisiologica spuria definizione. Un sociologico, nomos[1], di negoziale transazione, oggettivante, la soggettività dei contraenti. Una actio di preventiva “cognizione”, finalizzante, la legittimazione di un circostanziante compendio di endemica, regolamentare, planimetria di stesura, e di delegazione.

2. L’interiore cogenza di una negoziale giuridicità

Esprimersi, nella transitività o intransitività, di una espressività, che diviene simbiotico costrutto, di operativa coesistenza, di resilienti “affinità;  argomentare, la coartiva forma di un sollicǐtus che si fa domanda, nel rifrattivo riflesso di una umana occorrenza, o, umana normatività; implicita, o esplicita, prospettica “investigazione”, di positiva natura, ovvero, interstiziale corrispondenza, di sottese scelte, interessi, propositività, utilità. La giuridicità negoziale, diviene così, manifestazione e obiettiva/subiettiva comunicazione, di distributiva cogenza, in quanto ciò supposto, in responsabilità, garanzia, predicente salienza, di una transattiva obligatio debitum. Transigere, patteggiare, accordarsi, convergere in un finale “incontro” di offerte intenzionalità, in sottoposizioni di bisogni, correlate, congiunte, o contrapposte, diligenze. Più concretamente, escutere, l’insita ordinaria o straordinaria caratterialità nominativa, giuridica e giurisprudenziale del contrahĕre, implicandone, la delimitazione stessa, dell’area negoziale dell’actio e della cogitatio, segnatamente, a un disciplinare di opportunità, simmetrie, solidarietà, correttezza, buona fede, risoluzione e funzionale attribuzione: “[omissis] rivelare una[2] volontà diretta ad uno scopo riconosciuto e protetto dall’ordinamento giuridico e, perciò, atta a produrre determinati effetti giuridici, consistenti nella nascita o nella modificazione o nella estinzione di un rapporto giuridico.”.[3] Una giuridica negozialità, che si fa formale e sostanziale adempienza, di ostativa natura, alla formalità istituzionale di una artigianale officina, di un diritto in itinere, ovvero dell’intima oggettività e soggettività di quest’ultimo: “[omissis] un[4] rapporto giuridico [omissis] una relazione fra due soggetti, regolata dalla norma giuridica mediante l’attribuzione di un diritto soggettivo, all’uno (soggetto attivo) e di un correlativo dovere, all’altro (soggetto passivo).”.[5] Tecnocrazia, di una translitterazione di individuale tutela, o prescrittiva tipicità, nella sociale ingerente convergenza di bilanciati tratteggiati profili, reciprocità e finitezze di termini; umano ordinamento di metodi, criteri e principi, in conclusive, risolventi, condizionalità.

3. Il contratto di cessione

Il fundamentum causam, nella formazione eziologica, di una accessorium actio et obligatio, quale quella capitalizzante la c.d. cessione, patrocina la propria autoriale natura, nella cogitazione di un contrattuale estimo di fluidificante realità di imparziale “facoltà”: nell’acquisizione di una novellata soggettività (o, subiettività); nella imparzialità di una confluente oggettivazione di partecipativa contrattuale terzietà; nella liberalità della costituzione dell’actio, e della deliberatio; nella condivisa e compartecipata responsabilità delle parti; nella ritualità e rigidità della vincolante soggezione, effetto, della commistione e della concorrenza di corrispettive obbligazioni; nell’adeguatezza e tempestività di una consensualità concludente; nel negozio inter vivos; nelle intrinseche fattezze di esecutoria sostanzialità; nell’esigibilità estimativa di una istituente negozialità di institoria natura; nell’esibizione, stessa, della materialità contrattuale.[6] Una collazione ad substitutionem, di parte, il cui thema decidendum, si rende, personalissima tensione di unilaterale giurisprudenza, nel  finalizzare, l’esegetica corporeità, o giuridica fisicità, dell’archetipo negoziale di definizione. La preservazione del rapporto giuridico originariamente generatosi, persevera così, nella neutralità, e naturalità, della conservata intima effettività. La prossimità, di un tale coefficiente di relazione, è sufficienza e adempimento, nell’originalissima apertura, e nell’arricchimento, del rituale personale svolgimento. Un compimento, che ritrova se stesso, nella centralità del biunivoco consenso dei contraenti. Centralità, che, de plano, orienta, la parzialità, e speciosità, della spazialità del tempo, sospeso, nell’occorrenza di prestazioni negoziali pro tempore debitamente eseguibili; e, nella finalizzazione del finanziario valore attuariale del medesimo, reso presente, certo ed esigibile. Una supposizione di artistica creazione, la quale, assume, sostanzialità di concretezza, aspettativa, affidamento e assegnazione, ai sensi, dell’art. 1407, comma 1, c.c.[7], esplicitando, che: “Se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in essa l’ha accettata.”. Tale fondamentale comma, cui al predetto articolo, presenzia, la lucida salienza ed efficacia, cui all’elaborazione del nomos transattivo, sartoriale giuridico manufatto, ordinato, alla scrittura di un substitutus vinculos ad personam, e sub obligatio. Le concernenti efficacità e salienza, sono intimizzazione, e cura, della sostenibilità negoziale, in sé, intervenendo, in ciò presupposto, nella corrispondente misura di un inferenziale bilanciamento di costituzione, ed equità, profilante, la certezza, della inquirente giuridica tipicità di relazione. Una circoscrizione, una delimitazione di tracciabile decisionale verbalità e istruttoria formalità negoziale, nella cogenza temporale dell’actio e della cogitatio. La terzietà partecipativa, cui al sotteso rapporto giuridico di tripartita natura, si rende esigente notazione di risoluzione e adempienza, del carattere patrimoniale della prestazione (art. 1174 c.c.)[8], nella liberalità della costituzione dell’actio e della stessa volizione, nel ribadimento della testuale capienza cui, al nomen iuris, di legittimazione, dell’art. 1406 c.c., onde: “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra vi consenta.”.

3.1. L’efficienza operativa

Qualora, ci si asseveri, al tecnicismo di ordine esortativo, attuativo e cognitivo, quale quello appartenente a congruità e proporzionalità, probanti, la redazione di un “contractus” o “intesa”, si connatura, de plano, l’istintiva proposizione di una teorica giuridica testualità, di una “misura”, insita, nella “ingiuntiva” taratura, di regolamentare sensibilità, cui alla norma giuridica tout court, ovvero, l’interiore, dottrinale incidenza, selettiva, della medesima, di finalizzante: positività, coattività, generalità, astrattezza, e, bilateralità. La geografica dinamicità contrattuale, si impregna, e, così, si connatura, ulteriormente, poi, e di per sé, nella obiettività, soggettività, cogenza, effettività di una prona sanzionabilità, artefice di generare “elementi” di garanzia e responsabilità nel dispiegarsi dell’attività negoziale. La letteratura documentale in materia, sottolinea, efficacemente, che, la fisicità “normativa”, cui all’oggettivo contrahĕre, si presenta, di composita natura[9]. La codicistica, ne mette a disposizione, una acuta, solerzia “narrativa”, nella celata cogenza della inerente prospettica sinallagmaticità di valore, inter partes – coinvolgente un’attrice soggettività attiva, e, un’attrice soggettività passiva – nella valuta della realità di un correlato “adempimento”, “accordo”, o, satisfattiva contrattuale “capacità”, in costanza di resiliente, ordinamentale, “conformità” di negoziale “attività”. Emergenti elementi, di nominativa, nonché, acquisitiva, contraente natura, in tema di “cessione contrattuale”, si offrono, in prevalente caratterizzazione della seguente tripartita giuridica giustapposizione, messa in nuce, in maniera sottesa, dal paradigma espressivo degli artt. 1406 c.c. e 1407 c.c., precedentemente citati, ovvero: a)il sintagma del “cedente”; b)il sintagma del “ceduto”; c)il sintagma del “cessionario”. Una distintiva tempestiva misura terminologica, o semiologica, olograficamente, pronunciante e, porzionatamente, sviluppante, il tenore argomentativo, oltreché, descrittivo, posto in essere nei susseguenti artt. 1408 c.c.[10], 1409 c.c.[11], 1410 c.c.[12], di congiunta connettiva inerenza ai predetti articoli, 1406 e 1407, del medesimo codice. Nell’art. 1408, i discenti commi 1 e 2, considerano: “1.Il cedente [omissis] liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo. 2.Tuttavia, il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui, qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.”. Funzionale, profondità normativa, precettiva, di una concertata integrazione di carattere compilativo-descrittivo, cui alla correlata negoziale collimazione, relativamente, ai propri sinallagmi, o sintagmi normativi, stricto sensu e lato sensu. Le maglie giuridiche che articolano, il corpus iuris, di captazione dell’art. 1408 c.c., riferiscono, la cogenza stessa cui al dettame giuridico, emergente, dalla peculiarità istitutiva dell’art. 1406, ovvero, e, più dettagliatamente: 1)dell’annessa reciprocità di relazione sussistente fra contraente cedente e contraente ceduto; 2)di un doppio passaggio temporale di effettività negoziale, procedente, tra ciò che è esistente ex tunc, e ciò che viene posto in esistenza ex nunc; 3)della delibazione cui alla liberazione del cedente contraente, dall’oggettiva obbligazione contrattuale, con i medesimi, succitati, effetti ex tunc ed ex nunc; 4)dell’obbligazione del cessionario all’adempimento negoziale. Artifizio di concludente natura, ulteriormente profilante, il testo normativo dell’art. 1408 c.c., il comma 3 di quest’ultimo, nel discernere, sensibilmente, che: “[omissis] il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell’inadempimento del cessionario, entro 15 giorni da quello in cui l’inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.”. Il prelievo estimativo di tale comma 3, ruota intorno ai seguenti “tre” punti di focale, nonché, preziosa osservazione, ovvero: I)l’inadempimento; II)la ratione temporis[13]; III)il risarcimento in ultricies ad dampnum.[14] Un’impronta di ermeneutica nozionale, correlante il corpus iuris dell’art. 1408 c.c., in toto, nella selettiva tipicità o atipicità, di diritto soggettivo, e/o di diritto oggettivo, attivamente o passivamente, siglanti: la liberazione dell’obbligazione, ovvero, l’adeguatezza dell’efficacia contrattuale, stemperante, la positività della retroazione normativa, cui all’inadempimento di giuridica relazione; la passitia tempore[15] e, il temporus passivum[16] della relazione giuridica in se stessa, nella generalità, astrattezza e bilateralità della cognitio e della cogitatio; l’efficienza negoziale nella cogenza della compensatio[17].

4. La compiutezza dommatica della cessione

Assolutezza e relatività di diritto, e di diritti[18], sono probatori, e inquisitivi, oneri e potestà, di negoziale, giuridica, vincolante, fattispecie oggettiva e soggettiva. Ovvero, e, contestualmente, una eco, di controversa, frangente, acquisitiva sinonimia di ordinativa operatività di rinuncia, passaggio e trasferimento di diritti, quali ad esempio, i c.d. diritti patrimoniali, nell’ambito di: “[omissis] una[19] distinzione che[20] dà origine [omissis] a quella[21] tra diritti reali e diritti di credito: i diritti reali [omissis] come[22] diritti assoluti [omissis]; i diritti di credito [omissis] come[23], invece, diritti relativi [omissis].”.[24] L’altezza, la larghezza e l’estensione di una presuntiva relatività “di diritti”, è compimento, di dispositiva positiva “condizione”, in oraria, logica, argomentata rotazione, nell’intorno, di un intervallo di “assunzione”, di attribuzioni e di termini, cui alla “tangenza” di una dottrinaria definizione, che si fa “pienezza” di una codicistica dizione di “cessione contrattuale”, sancente che: “Col nome di cessione del contratto (o vendita o assunzione di contratto) viene designato quel negozio giuridico che trasferisce in organica unità il complesso dei rapporti giuridici nascenti da un contratto (non ancora eseguito), per lo più di compravendita. L’istituto perciò va nettamente distinto dalla cessione di un particolare diritto o di una singolare obbligazione, nascente da un contratto; [omissis] La cessione di contratto importa, [omissis] la completa sostituzione del terzo nel rapporto contrattuale, in modo che esso diventi il nuovo titolare di tutto il complesso dei diritti ed obblighi che erano propri del cedente.”.[25] La cessione di un particolare “diritto”, o di “una singolare obbligazione”, nascente da un contratto, può appellarsi, certamente, alla c.d. cessione in bonum fidei di un credito, ovvero, di una obbligazione di credito, implicante, con debito riferimento al comma 1 cui all’ordinativo codicistico dell’art. 1198 c.c., in evidenza e rilievo, che[26]: “Quando in luogo dell’adempimento è ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.”. Tuttavia: “1.Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto. 2.Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.” (Art. 1267 c.c.).[27] In ciò integrandosi, si qualificano, de iure condendo, prendendo autonomamente vita, rilievi, di ordine costitutivo-applicativo-sostanziale, cui alla sottesa negozialità. Una oggettiva dinamicità, nella sensibilità di una pedagogica funzionalità di ordine operativo, assertiva immatricolazione di unità di debito, credito, liquidità, privilegi e malleverie. Un collettivo di stato[28], di empirica[29] evidenza, o natura, interiore interpolazione, di quantici elementi di giuridica positività[30], estimativi, di prodotti, valori e interpretabili matematiche complesse unità.[31]

4.1. Il petitum della cessione contrattuale

Il petitum di necessario “vincolo”, o “veicolo”, cui al contratto di cessione, è dato proprio, dall’“universalità” di diritti e di obblighi in “transattiva” relatività di costituzione o precostituzione. Ciò stesso nell’emergere di tutele di diritti soggettivi conferiti, di quantificabili privati interessi” concepibili ab orìğine, di titolarità di facoltà, acquisizioni, aspettative e ostentati orientamenti di “votum”.[32] L’implicazione stessa, riferibile, alla mera “rotondità”, o “pienezza” di tale tipologica garanzia, di concertate esigibili “utilità” da escutersi, richiede ciò che uno studio in materia, curato nel 1891, da Théophile Huc, consigliere presso la Corte di Appello di Parigi, nonché, professore onorario delle facoltà di diritto, enfaticamente, definisce: “Une théorie de la cession [omissis] évidemment [omissis] rattachée aux règles qui président au fonctionnement d’un droit. [omissis] dans[33] la saisissabilité[34] et l’exerceabilité[35]” del medesimo;[36] nella specialità della “relatività” dei diritti di inerenza; nella funzionalità della costituzione, modificazione o estinzione del “fatto giuridico” tout court; e della sottesa actio giuridica “dichiarata”, inerente, incipit di liceità, confronto, accostamento, e, volizione.

Sezione II. Un’analisi cognitiva del “concept” di diritto e del “concept” giudiziale.  Sanabili e insanabili criticità

1. Il predicato “di diritto

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 1410 c.c.[37], nel contratto di cessione “1.Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto. 2.Se il cedente assume la garanzia dell’adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.”, nella tangibilità di una specificità di espressione, resa giuridica, nella corporeità di una affabilità[38] e affidabilità negoziale, in ottemperante configurazione della singolare titolarità del “cedente”, in nutrito rapporto, con quella del “cessionario”. L’art. 1409 c.c.[39], è reso pienamente complemento in ciò supposto, supportando, la qualità ed esigibilità medesime, dell’oggettività e della soggettività, obiettive, del sotteso giuridico negozio, in tale misura instauratosi, al fine, di conferire, ulteriore, regolamentare stabilità, ed efficienza, o proporzionata eguaglianza, di partecipativa esortazione e conclusione negoziale, alla “tripartita”, giuridica, equidistanza in essere tra le parti. Ciò, nella pregnanza di una attestazione, di esigibilità connettiva, dei sancenti termini normativi, per i quali: “Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.”. L’estrema ratio, di tali citate dizioni, pongono evidenza di liceità e di legittimazione, trovando riscontro di lucidità predittiva, nella permanenza, e imminenza, di una esternata probatio, cui all’ “efficacia transattiva” del contratto di cessione, in se medesimo, nonché, della stessa genesi, entità o interiore “vitalità”, di quest’ultimo. In persistenza di continuità, con quanto sinora evidenziato, si rende, sollecita, la “teorica” riconducibilità, alla seguente, apprezzabile, notazione, in ordine alla quale, la cessione contrattuale, reagisce, in acquisita nomenclatura, e de facto, a un avulso, o straniero status di necessità, annaspante, nella confinata “dinamicità”, propriamente restrittiva, cui alla ordinaria “tipicità” transattiva, stricto sensu. Ovvero, una proposta di selettiva altezza, ampiezza ed estensione internamente ai supposti volumi definitori della cedibilità negoziale. Straniero praesidium di novellata endemicità sostanziale, di percorribili, personali “omogeneità”, e “unitarietà” cui al contractus, di riservato, originario, “idioma”. L’istruttoria, di un individuato status di incidentale terzietà, apportatore, di una apodittica stratificazione di volontà, nella diatonia[40] giurisprudenziale della peculiarità transattiva: “[Omissis] una funzione economica importante, quale quella di eleminare complicate e dispendiose rinnovazioni [omissis] de contrahèndo[41]”.[42] E delucidando che: “Il legislatore è venuto così incontro alle esigenze largamente diffuse nella pratica del commercio, soprattutto nel settore della esportazione e importazione di merci, superando le perplessità della dottrina italiana anteriore, che aveva prevalentemente contrastato l’ammissibilità di una cessione unitaria del contratto, sostenendo la sola possibilità di una separata trasmissione degli elementi attivi e passivi del contratto mediante gli strumenti giuridici della cessione del credito e dell’accollo del debito, oppure utilizzando per tale intento lo schema della rinnovazione (o riproduzione) del contratto, che si faceva consistere in una “dichiarazione ripetuta delle parti originarie nei confronti del nuovo destinatario.”.[43]

2. Il predicato “giudiziale

Una veicolante, nonché, sociologica sinassi di elementi, si rende strumentale completezza, di garbata finalità, nella finitezza della fisica, o corporea, morfologica sintassi del predicativo giudiziale “contrahĕre”, intrinsecamente, alla sottesa “liricità”, sita, nella rilevanza, o irrilevanza di una ratio, che si fa praedicatus di effetti, o, di collimanti c.d. “negoziali congegni”.[44] Accoglienza e inscrizione, di capillari fragilità, nelle peculiari atipicità: di forma; di limitazione alla liberalità dei contraenti; di scomposizione in diritti ed obblighi; segnatamente, alla basicità dell’acquisizione degli elementi attivi del contrahĕre; alla basicità della caratterizzazione degli elementi passivi del contrahĕre; alla adulterazione, modificazione, trasformazione o estinzione dell’originaria “dichiarazione” contrattuale; alla “oggettiva” renovatio contractus formale e sostanziale; al perfezionamento contrattuale in sé; alla trasferibilità dell’unicum giuridico e transattivo.[45] Una “[omissis] nozione di posizione contrattuale, che,[46] individua un ambito più ampio e complesso di quello delle singole posizioni attive e/o passive derivanti dal contratto, in specifica purezza,[47] autonomamente considerate. Essa si estende sia alle situazioni soggettive (diritti potestativi, facoltà, ecc.) funzionalmente legate all’attuazione del programma negoziale sia, in via riflessa, ai poteri processuali (azione di nullità, di risoluzione, ecc.) fondati sulla situazione giuridica sostanziale oggetto del trasferimento. Si prospetta, in tal modo, un fenomeno diverso dal trasferimento delle singole situazioni soggettive o dalla mera sommatoria dei diritti e obblighi implicati dall’effetto traslativo. [Omissis] Una[48] figura quella[49] in esame che[50] si distingue sia dalla cessione del credito, quale vicenda successoria della sola situazione creditoria, sia dalla combinazione della cessione del credito e dell’accollo del debito.”[51].

3. Le peculiarità disgiuntive o ingiuntive di “teorica” e “giudiziale” natura

Sezione I – “La cessione del contratto è l’effetto giuridico di un negozio che realizza la successione inter vivos, a titolo particolare, di un terzo, nella posizione contrattuale di uno dei contraenti originari. Tale effetto attua il subingresso del nuovo contraente nel complesso dei rapporti facenti capo alla parte sostituita.”.[52] Un’attestazione, quest’ultima, dai fondativi strumenti di preminente, marcata “negozialità”, attestanti, la predisponente “descrittiva” ritualità, cui alla “legittimazione” del “valore di realizzo” dell’inerente “efficacia” contrattuale, in se medesima, intesa; il “protendersi”, o, regolamentare dispiegarsi, della insita temporale “effettività”; la saliente congruenza cui all’efficacia “disciplinare” e “di diritto”; la sigillante interpretazione, autenticamente attestante, la corresponsione dei singolari interventi procedurali; la collateralità, presente, nelle corrispettività contrattuali, o, nella liberalità del “volitivo”, e “siglante”, costrutto, cui al sinallagma di “predittiva” natura. Una meccanicistica completezza, da sé implicante, la previgente (o, “prefissata”) regola di “terzietà”, poziore,[53] nella posizione, determinatezza, esercizio, o analiticità negoziale. Una pregressa dottrina rimarca, che: “[Omissis] le varie modificazioni che subir può il diritto in riguardo all’effettiva prestazione del medesimo per parte del debitore, indussero il legislatore a stabilire alcuni precetti speciali in eccezione alle regole generali dei singoli contratti.”.[54] La significativa traditio presuppone quindi che: “[omissis] come canone che per decidere su casi che nelle cessioni accadono si dovrà prima stabilire la qualità del contratto che viene concluso tra il cessionario ed il cedente, ed indi applicarvi le leggi di questo particolare contratto [omissis]”.[55] L’art. 50 c.p. italiano, predispone a una prescrittiva sistematizzazione di sanzionabilità da attribuirsi, al verificarsi di una lesione, o di un c.d. periculum in damnum, di carattere penale. Più propriamente, la verace verbalità contrastiva cui al medesimo articolo, si adempie, personalmente, nella seguente scrittura giuridica, nell’affermare, che: “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne (579; 5 c.c.).”. In tale guisa, se “Il consenso del contraente ceduto è elemento costitutivo e può manifestarsi non soltanto contestualmente o successivamente all’incontro delle volontà di cedente e cessionario, ma anche precedentemente”[56] (come la dottrina civilistica chiaramente evidenzia), il c.d. periculum in damnum, può contestualmente, sostare e sostanziare, nel descrivere tale parziale sistematicità giuridica, dottrinaria e giurisprudenziale del contratto di cessione, internamente, al segmento di assimilazione negoziale, che rinforza la personale volizione di parte “ceduta”, ad accedere a tale tipologia di accordo. In tale “ordinamento” di prescrizione, percezione e coscienza, essendo tale predisposta “espressione” di “volontà”, di fondativa natura, per l’accordo in sé, al di là, che quest’ultima, si manifesti, nell’ambito di una spaziale imperativa “temporalità”, che sia presente a se stessa, anteriore a se stessa, o posteriore a se stessa, la medesima, trova se stessa, e “circostanzia” se stessa, nella convergenza delle ferme “volontà” di cedente e cessionario. Onde, si verificasse una lesione, nella arbitrarietà della “liberalità” volitiva ed esplorativa del cedente e del cessionario, o anche, di una soltanto di tali “parti” contrattuali, nel sottintendere, o anche, porre in essere, la “lesione” dei diritti del contrante ceduto, “quando i loro presupposti, pur non esistendo obiettivamente siano erroneamente ritenuti come reali dall’agente ceduto[57] a causa di un erroneo ed incolpevole apprezzamento sorretto da circostanze di fatto tali da giustificare la ragionevole persuasione di una determinata situazione che, ove fosse stata realmente sussistente, avrebbe determinato gli estremi per il riconoscimento della causa di giustificazione.”[58], si incorrerebbe, nella fattispecie penale cui all’art. 50 c.p., così come anticipatamente descritto, segnatamente a una “dolosità” di precipua specificità penalistica.

Sezione II – La radice “causale”, di aderenza, alla endemica significatività dell’alveo creativo, cui al negozio di cessione, teorizza che: “il cessionario del contratto acquisti indistintamente i poteri di annullamento, rescissione, risoluzione, sospensione dell’adempimento.”[59] Tuttavia: “Più corretta è, [omissis]  l’opinione secondo la quale non tutti i diritti potestativi si trasferiscono automaticamente al cessionario del contratto: si trasferiscono, infatti, i diritti che sorgono nella fase funzionale del contratto ceduto, nella quale appunto il cessionario subentra (il diritto di risoluzione, il diritto che si esercita con l’eccezione di inadempimento, il diritto di sospensione, ecc.); non anche, in mancanza di apposito patto, i poteri di annullamento e di rescissione, in quanto questi ultimi sono sorti in testa al contraente originario (cedente) nella fase genetica del contratto ceduto, alla quale il cessionario rimane estraneo”.[60] Ovvero: “[omissis] si possono opporre le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti. Tale limitazione può essere, però, superata con una espressa riserva da parte del ceduto, al momento in cui ha consentito alla sostituzione (art. 1409 c.c.), di opporre al cessionario le eccezioni fondate su altri suoi rapporti col cedente”.[61] Alla luce di ciò, si innerva, subentrando, apoditticamente, una potenziale procedibilità di positiva morfologia “penalistica”, di un “tema” prossimo, all’oggettività e soggettività “sostantive” dell’art. 70 c.p., in continuità a quelle, di probanti “veridicità” e “unicità” stesse, di cui alla “radice causale del contratto di cessione, in se medesimo, e, più propriamente: “Agli effetti della legge penale (118, 119): 1)sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell’offeso (61 n. 5, 625 n.n. 1, 5, 7, 609 quinquies); 2)sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l’offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole (376, 576 n. 2, 605, 649). [Omissis].”.[62] L’inerente “etimo”, o ceppo penalistico dell’art. 70 c.p., e quello eminentemente civilistico, in ottemperante deliberazione di “interezza” e “sinotticità” del  Capo VIII c.c.,[63] ivi, convergono, in circostanza di oggettività o soggettività, di annuncianti, e mobilitanti “tutele”: di eccezioni, riserve, sostituzioni, limitazioni, estraneità, annullamenti, rescindibilità, eteronomie, risoluzioni, sospensioni, obbligatorietà, titolarità di “diritto”, protestative tipologiche caratterialità, adempimento, funzionalità, automatismi contrattuali, genetica negoziale. Il tenore giurisprudenziale, cui alla concorrenza dell’idioma penalistico dell’art. 70, rende sanatoria, di proba giuridicità, l’ordinarietà o straordinarietà della dolosa inefficiente “esecutività” dell’actio di parte attrice, nella delibazione giudiziale, sancente inoltre, che: “In tema di circostanze, sono estendibili ai concorrenti, e sempre che questi ne fossero consapevoli, le sole aggravanti soggettive che, oltre a non essere inerenti alla persona del colpevole, a norma dell’art. 70, secondo comma, cod. pen., abbiano in qualche modo agevolato la realizzazione del reato, dovendo procedersi ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 118 cod. pen.”.[64]

4. La sistematica civilistico-procedurale: un “punto” di conclusiva riflessione

Nelle trame di un “coefficiente” di responsabilità, di manifesta, aperta, nonché, allineata constatazione “documentale”, è d’uopo, rendere necessaria, o auspicabile, l’indifferibile, incalzante selettività di quest’ultima, nel legato, di una potenziale “natura aggravata”, della medesima, nel rispetto della concretezza applicativa del Capo VIII c.c.. Confluentemente, il diktatum “procedural-codicistico”, risponde nella seguente discente modalità, di letterale scrittura dell’art. 96, paragrafo 1,[65] ovvero: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che, liquida, anche d’ufficio, nella sentenza [disp. att. 152].”, e, più specificatamente: “[Omissis]In questa ipotesi, che è la regola generale, viene preso in considerazione non l’elemento oggettivo della soccombenza come accade nel caso della condanna delle spese, ma l’elemento soggettivo attinente al comportamento del soccombente ed in specie la mala fede e/o la colpa grave.”.[66] In tema, è sussumibile – sempre in riferimento al Capo VIII c.c.[67] – di complemento, a quanto ivi, reso, analiticamente contemplabile, il richiamo all’art. 97 c.p.c., in materia, di “Responsabilità di più soccombenti”, allorquando, si sancisca che: “1.Se le parti soccombenti sono più [33, 102 ss.], il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune [c.c. 1292]. 2.Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.”[68] Ponderando che: “La comunanza di interessi quale presupposto della condanna solidale delle parti soccombenti alle spese, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ., comporta una valutazione di merito non censurabile nel giudizio di legittimità (3345/1987, rv 452388).”.[69]

 

 

 

 

 

 


[1] Tale termine, viene, ivi, impiegato, nel significato di orientamento, distribuzione, spazialità, misura sostanziale, e temporale, di legislativa e normativa essenza, implicitamente, integrando, la sensibilità letterale, scientemente nota, del vocabolo, di per sé.
[2] Il corsivo è della scrivente.
[3] N. ARDOLFI, Principi Generali del Diritto e Diritto Pubblico, Bresso (Mi), 1986, Paragrafo n.3, Il negozio giuridico: concetto e classificazioni, pag. 52; Capitolo III, Il negozio giuridico, pag. 49.
[4] Il corsivo è della scrivente.
[5] N. ARDOLFI, Principi Generali del Diritto e Diritto Pubblico, Bresso (Mi), 1986, Paragrafo n.1, Contenuto del rapporto giuridico, pag. 42; Capitolo II, Il rapporto giuridico, pag. 42.
[6] Art. 1406 c.c., “Nozione”, Capo VIII, Della cessione del contratto, Titolo II, Dei contratti in generale, Libro IV, Delle obbligazioni.
[7]Forma”, Libro IV, Delle Obbligazioni, Titolo II, Dei contratti in generale, Capo VIII, Della cessione del contratto.
[8]Carattere patrimoniale della prestazione”, Libro IV, Delle obbligazioni, Titolo I, Delle obbligazioni in generale, Capo I, Disposizioni preliminari.
[9] E. CAPOBIANCO, Parte Prima, La contrattazione bancaria, Capitolo primo, Profili generali della contrattazione bancaria, Milano, 2021.
[10] Rapporti fra contraente ceduto e cedente, Libro IV, Delle obbligazioni, Titolo II, Dei contratti in generale, Capo VIII, Della cessione del contratto.
[11] Rapporti fra contraente ceduto e cessionario, Libro IV, Delle obbligazioni, Titolo II, Dei contratti in generale, Capo VIII, Della cessione del contratto.
[12] Rapporti fra cedente e cessionario, Libro IV, Delle obbligazioni, Titolo II, Dei contratti in generale, Capo VIII, Della cessione del contratto.
[13] In ragione del tempo.
[14] Ovvero, in ragione del “danno” e dell’inerente “risarcimento”.
[15]Sofferenza temporale”.
[16]Tempo passivo”.
[17]Risarcimento”.
[18] N. ARDOLFI, Principi Generali del Diritto e Diritto Pubblico, Capitolo II, Il rapporto giuridico, Paragrafo 3, Specie di diritti soggettivi, Diritti assoluti e relativi, pag. 45.
[19] Il corsivo è della scrivente.
[20] Ibidem.
[21] Ibidem.
[22] Ibidem.
[23] Ibidem.
[24] N. ARDOLFI, Principi Generali del Diritto e Diritto Pubblico, Capitolo II, Il rapporto giuridico, Paragrafo 3, Specie di diritti soggettivi, Diritti assoluti e relativi, pag. 45.
[25] M. D’AMELIO, E. FINZI, Codice Civile, Libro delle Obbligazioni, Vol. I, Commentario, Delle Obbligazioni in Generale e Dei Contratti in Generale, Titolo II, Dei contratti in generale, Capo VIII, Della cessione del contratto, Firenze, 1948, pag. 581.
[26]Cessione di un credito in luogo dell’adempimento”, Libro IV, Delle obbligazioni, Titolo I, Delle obbligazioni in generale, Capo II, Dell’adempimento delle obbligazioni, Sezione I, Dell’adempimento in generale.
[27]Garanzia della solvenza del debitore”, Libro IV, Delle obbligazioni, Titolo I, Delle obbligazioni in generale, Capo V, Della cessione dei crediti.
[28] Ovvero, un insieme di unità omogenee rispetto a una o più caratteristiche in se stesse, o da se stesse costitutive. La scienza statistica, in stricto sensu, ne fornisce la seguente connaturante distinzione: “Un insieme di unità statistiche omogenee rispetto a una o più caratteristiche costituisce un collettivo statistico o una popolazione.”. Si parla di “collettivo di stato” poiché, questi ultimi, “individuabili in maniera esatta solo se si fissa un preciso istante di tempo.”. Dal manuale di Statistica. Metodologie per le scienze economiche e sociali, curato da S. BORRA, A. DI CIACCIO, Milano, 2008, pag. 2, Capitolo I, La rilevazione dei fenomeni statistici, 1.2.Caratteri, unità statistiche e collettivo, pagg. 1-2.
[29] S. BORRA, A. DI CIACCIO, Statistica. Metodologie per le scienze economiche e sociali, Capitolo I, La rilevazione dei fenomeni statistici, 1.2.Caratteri, unità statistiche e collettivo, Milano, 2008, pag. 2. Allorquando, si afferma che: “Se tutte le unità che costituiscono la popolazione sono effettivamente osservabili, il collettivo viene detto empirico altrimenti viene detto teorico.”.
[30] Ovvero, nella estimata, giuridica, dimensione “positiva”, del materiale coefficiente sistemico di determinazione.
[31] S. BORRA, A. Di CIACCIO, Statistica. Metodologie per le scienze economiche e sociali, Seconda Edizione, Milano, 2008, pag. 57.
[32] N. ARDOLFI, Principi Generali del Diritto e Diritto Pubblico, Capitolo II, Il rapporto giuridico, Paragrafo 2, Il diritto soggettivo, pag. 42.
[33] Il corsivo è della scrivente.
[34] O, adozione, sostenibilità, valorizzazione, nella requisitoria “di diritto” dell’efficienza contrattuale; nell’istologia metamorfica dell’incorporazione di “diritti”.
[35] O, esercitabilità, o, “esecutiva titolarità”.
[36] T. HUC, La Cession et de la transmission des créances, Traité théorique et pratique, Tome premier, Paris, 1891, pagg. 9 e 11.
[37] “Rapporti fra cedente e cessionario”, Libro IV, “Delle obbligazioni”, Titolo II, “Dei contratti in generale”, Capo VIII, “Della cessione del contratto”.
[38] Contestualmente, la scelta, è ricaduta, da parte della scrivente, su tale estimo linguistico, nel porre in essere la giuridica sollecitudine, di cui farsi garante e primario attore, il cedente, nella istitutiva cogenza ordinamentale, cui alla tacita esortazione codicistica a una essenziale convocazione dello stesso, alla disponibilità, apertura, impiegabilità, impegno verso la validità contrattuale tout court, la garanzia dell’adempimento, in se stesso, il rispetto dell’oggettiva obbligazione.
[39] “Rapporti fra contraente ceduto e cessionario”, Libro IV, “Delle obbligazioni”, Titolo II, “Dei contratti in generale”, Capo VIII, “Della cessione del contratto”.
[40] Nella dizione originaria il: “Passaggio diretto del suono da un grado all’altro della scala naturale senza alterazioni cromatiche, indipendentemente dalla tonalità della scala stessa.”. Dal Dizionario della lingua italiana, curato da G. DEVOTO e G.C. OLI, Varese, 2004, pag. 828.
[41] Il corsivo è della scrivente.
[42] (Relazione al codice civile, n. 640), da Percorsi di diritto privato, Cessione del Contratto, I.Considerazioni generali, 1.Nozioni dell’istituto, di E. BRIGANTI, Torino, 1994, pag. 22.
[43] E. BRIGANTI, Percorsi di diritto privato, Cessione del Contratto, I.Considerazioni generali, 1.Nozioni dell’istituto, Torino, 1994, pag. 22.
[44] E. BRIGANTI, Percorsi di diritto privato, Cessione del Contratto, I.Considerazioni generali, 2.Cessione del contratto e successione ex lege nel contratto, Torino, 1994, pagg. 22-23.
[45] E. BRIGANTI, Percorsi di diritto privato, Cessione del Contratto, Torino, 1994.
[46] Il corsivo è della scrivente.
[47] Ibidem.
[48] Il corsivo è della scrivente.
[49] Ibidem.
[50] Ibidem.
[51] P. PERLINGIERI, Istituzioni di diritto civile, 3° edizione, Parte Quarta, Autonomia negoziale, A.- Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, h. – Cessione dei contratti e subcontrattazione, 64.Cessione del contratto, Napoli, 2005, pagg. 295-296.
[52] P. PERLINGIERI, Istituzioni di diritto civile, 3° edizione, Parte Quarta, Autonomia negoziale, A.- Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, h. – Cessione dei contratti e subcontrattazione, 64.Cessione del contratto, Napoli, 2005, pag. 295.
[53] Ovvero, nella titolarità di preferenza, come notorio.
[54] L. BARETTA, Manuale Teorico-Pratico sul Contratto di Compravendita e sulla Cessione secondo il codice civile generale austriaco e le leggi amministrative con module pei singoli contratti relativi e colla Sovrana Patente 1 Novembre 1823 sul Sistema monetario, Milano, 1845.
[55] Ibidem.
[56] P. PERLINGIERI, Istituzioni di diritto civile, 3° edizione, Parte Quarta, Autonomia negoziale, A.- Autonomia negoziale e autonomia contrattuale; h. – Cessione dei contratti e subcontrattazione; 64.Cessione del contratto, Napoli, 2005, pag. 296.
[57] Il corsivo è della scrivente.
[58] L. ALIBRANDI, Codice penale, 46esima edizione, Piacenza, 2021 pag. 197. Note commentate all’art. 50 c.p., “Consenso dell’avente diritto”, lett. a)Cause di giustificazione in generale: Cass. pen., sez. I, 22 giugno 1988, n. 7197 (ud. 29 marzo 1988).
[59] E. BRIGANTI, Percorsi di diritto privato, Cessione del contratto, III.Effetti del negozio; 2.Rapporti tra contraente ceduto e cessionario. Disciplina delle “eccezioni” opponibili e sorte dei diritti potestativi, Torino, 1994, pag. 45.
[60] Ibidem: pag. 45-46.
[61] Ibidem.
[62] L. ALIBRANDI, Codice penale, 46esima edizione, Piacenza, 2021, pag. 329, in tema di applicazione dell’art. 70 c.p., “Circostanze oggettive e soggettive”, Libro I, Dei reati in generale, Titolo III, Del reato, Capo II, Delle circostanze del reato.
[63] “Della cessione del contratto”.
[64] L. ALIBRANDI, Codice penale, 46esima edizione, Piacenza, 2021, pag. 329, in tema di applicazione dell’art. 70 c.p., “Circostanze oggettive e soggettive”, Libro I, Dei reati in generale, Titolo III, Del reato, Capo II, Delle circostanze del reato. Note, in commento all’articolo suddetto, con esplicito riferimento alla sentenza della Cass. pen., sez. IV, 1 luglio 2016, n. 27046 (ud. 1 marzo 2016). [RV267731].
[65] “Responsabilità aggravata”.
[66] L. TRAMONTANO, Il codice di procedura civile, spiegato, Piacenza, 2006, pag. 240. Dal commento all’art. 96 c.p.c. .
[67] “Della cessione del contratto”.
[68] L. TRAMONTANO, Il codice di procedura civile, spiegato, Piacenza, 2006, pagg. 242-243.
[69] Ibidem: pag. 243 – “Giurisprudenza”, applicata, all’art. 97 c.p.c. .

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