Il contratto di rete

Il contratto di rete

A cura di Alessio Messina – Consulente legale esperto in materia fiscale e societaria

Il contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento dal Decreto legge n. 5 del 2009, successivamente convertito con modificazioni in Legge 9 aprile 2009, n. 33, e rappresenta un importante strumento per la disciplina organica di determinate situazioni in cui due o più imprese, per svariate ragioni, hanno la necessità di formalizzare la sinergia tra le proprie attività imprenditoriali, le quali tuttavia restano pur sempre autonome e distinte le une dalle altre. Con questa breve guida operativa cerchiamo di comprendere meglio il funzionamento del contratto di rete.

Contratto di rete: finalità

Come accennato in premessa, tramite il contratto di rete più imprenditori si prefiggono l’obiettivo di incrementare, sia individualmente che collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, impegnandosi a tal riguardo a collaborare in uno o più determinati ambiti, sulla base di un programma comune di rete attinente all’esercizio delle proprie imprese; in alternativa, è possibile ricorrere al contratto di rete con l’obiettivo di scambiare informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica o, ancora, ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Al fine di garantire una gestione ancor più efficiente delle attività comuni, il contratto di rete può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Si consideri inoltre che, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, la legge ha riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia.

Contratto di rete: forma contenuto e iscrizione

Il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica, il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ma in alternativa è riconosciuta altresì la possibilità di procedere con la sottoscrizione digitale da parte di legale rappresentante delle imprese aderenti, secondo un modello standard tipizzato con decreto ministeriale. In tal caso il contratto deve successivamente essere registrato presso la competente Agenzia delle entrate.

Con specifico riguardo al contenuto, il contratto di rete deve espressamente indicare:

  • il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune;

  • l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;

  • la definizione di un programma di rete che contenga: l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo;

  • la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative e le condizioni di recesso anticipato, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

  • se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione;

  • le regole per l’adozione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

I vantaggi del Contratto di Rete

Ma in concreto, quali sono i vantaggi che le imprese ottengono con la stipulazione di un contratto di rete? Ebbene, la sinergia creata dalla sottoscrizione di un contratto di rete consente di:

  • divenire un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero

  • ampliare l’offerta

  • dividere i costi

  • accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto

  • godere di agevolazioni fiscali

  • partecipare alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici

  • impiegare il distacco del personale tra le imprese: l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete

  • assumere in regime di codatorialità il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete

La durata del Contratto di Rete

La normativa sul contratto di rete non si esprime in merito alla durata del contratto se non affermare che esso ne abbia una (quella da indicare nel contratto stesso). Nel silenzio della legge, si può in ogni caso affermare che la durata del contratto di rete potrà essere parametrata al tempo necessario per raggiungere gli obiettivi e gli scopi comuni fissati nel programma di rete. L’unico limite temporale che può indirettamente incidere sul contratto di rete può essere un eventuale patto di non concorrenza stipulato tra imprese partecipanti alla rete ed esercitanti un’attività nel medesimo ambito produttivo.

Contratto di rete e gestione dei lavoratori

Si evidenzia, infine, che il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99, ha introdotto una particolare previsione in caso di distacco di personale tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di imprese (art. 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276). In particolare, in tali ipotesi, la norma prevede che l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’art. 2103 del codice civile. Peraltro, per le stesse imprese è ammessa la co-datorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso. A tal riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, è sufficiente l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario. Quanto alla codatorialità, si evidenzia che, in relazione a tale personale, il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete. Sul punto, è stata adottata anche la Circolare 29 marzo 2018, n. 7 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che illustra specificatamente le caratteristiche del distacco nell’ambito del contratto di rete di imprese. Da ultimo, si segnala che il D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021 ha definito le modalità operative per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità da parte dell’impresa referente individuata nell’ambito di contratti di rete. Per accedere all’applicativo informatico vai su Servizi Lavoro.

Contratto di rete: le statistiche in Italia

L’assoluta importanza ed utilità del contratto di rete è dimostrata dalle statistiche a tal riguardo pubblicate dal Ministero: dall’anno della sua entrata in vigore infatti, sono stati sottoscritti ben 8.704 contratti di rete, che hanno coinvolto complessivamente 46.355 aziende operanti in tutta Italia. Si tratta di numeri estremamente rilevanti, che aiutano a comprendere la centralità di tale strumento all’interno dell’apparato produttivo del Sistema-Italia.


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L'Avvocato Alessio Messina opera tra Palermo e Roma ed è specializzato in diritto tributario e diritto civile.

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