Il contratto e la sua struttura

Il contratto e la sua struttura

Il contratto rappresenta la massima espressione dell’autonomia negoziale delle parti, e tende a costituire, disciplinare o estinguere un rapporto giuridico. Il contenuto del  contratto è liberamente determinabile dalle parti nei limiti di operatività imposti dalla legge.

Il contratto e la norma di riferimento

Il vivere quotidiano si basa su una serie di rapporti di diversa natura instaurati tra diversi soggetti. Il rapporto che in questa sede assume rilevanza è senz’altro il rapporto giuridico il quale può essere costituito, disciplinato o estinto attraverso il negozio giuridico del contratto.

In prima istanza possiamo qualificare il contratto come la massima espressione dell’autonomia negoziale delle parti, in quanto due o più individui, attraverso il negozio giuridico in esame, esprimono la propria volontà di costituire, disciplinare o estinguere un rapporto giuridico e la legge riconosce loro un’ampia, ma non assoluta, libertà di determinarne il contenuto.

Tali aspetti sono estrapolabili dalla novella normativa dell’articolo 1321 c.c., la quale integralmente recita “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale

La norma, seppur non particolarmente dettagliata, nella sua compendiosa forma racchiude un enorme e chiaro significato che ci indica in primis che il contratto è un accordo, e come tale rappresenta una manifestazione di volontà da parte di due o più parti. In secondo luogo ci fornisce indicazioni sulle motivazioni che spingono le parti a contrarre individuate nel costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale; con tale ultimo termine – patrimoniale – si indicano solo quelle tipologie di rapporti di natura economica e non anche altre tipologie di rapporti quali ad esempio il matrimonio il cui contenuto è imposto dalla legge.

L’autonomia contrattuale

L’autonomia contrattuale è ben rimarcata nella disposizione dell’art. 1322 c.c. il quale recita testualmente “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti importi dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Il dettato normativo di cui sopra rimarca due elementi estremamente rilevanti, ossia amplia l’ampiezza dell’autonomia contrattuale in quanto risolve la possibilità di contrarre ai soli contratti tipizzati dalla legge, bensì estendo tale possibilità anche ai c.d. contratti atipici seppur con specifici limiti, ed ancora specifica che il contenuto del contratto, seppur liberamente determinabile tra le parti, non può superare i limiti imposti dalla legge. Per esemplificare tale ultimo concetto basti pensare al contratto in cui viene disciplinato un diritto indisponibile, che come tale, renderebbe nullo il contratto.

Inoltre, possiamo affermare che l’autonomia negoziale è il frutto dell’esercizio di due libertà specifiche, ossia la libertà di contrarre che rappresenta la volontà delle parti a concludere un contratto e la libertà contrattuale che rappresenta una diretta conseguenza della prima ed indica la libertà di determinare il contenuto del contratto.

L’autonomia contrattuale viene poi affiancata dalla struttura contrattuale, la quale non può discostarsi dalle previsioni di legge le quali prevedono la coesistenza di specifici elementi essenziali la cui mancanza condurrà alla nullità del contratto stesso.

Gli elementi essenziali del contratto

Come specificato il contratto si compone di taluni elementi essenziali rilevabili: nell’accordo delle parti, nella causa, nell’oggetto, nella forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. Tali elementi sono enucleati dall’art. 1325 c.c. ed è necessario, al fine di stipulare un contratto valido secondo i canoni previsti dalla norma, che la necessità di ogni singolo elemento venga ben compresa.

In primo luogo abbiamo l’accordo delle parti, che rappresenta certamente il momento di apertura dell’attività negoziale in quanto rappresenta l’incontro della volontà delle parti. Ricordiamo, difatti, che il contratto racchiude l’interesse reciproco di tutte le parti e pertanto, con il contratto, oltre che a disciplinare uno specifico rapporto viene sugellata la volontà dei contraenti in capo ai quali sorgono specifiche obbligazioni.

La causa potrebbe essere definita come la funzione economico-sociale del contratto, ossia la motivazione che spinge le parti a contrarre. La causa inoltre dovrà essere lecita a pena di nullità del contratto stesso. E’ bene rammentare che la nullità si differenzia dalla annullabilità in quanto colpisce l’atto ab origine rendendolo inefficace ex tunc.

L’oggetto afferisce alla regolamentazione del rapporto giuridico ovvero al bene su cui ricadono gli effetti del contratto. L’oggetto a sua volta deve godere di specifiche caratteristiche, ossia dovrà essere possibile, lecito, determinato o determinabile, in quanto un oggetto impossibile, illecito o indeterminato ed indeterminabile decreterà la nullità del contratto. La ratio di tale scelta da parte del legislatore, avallata dalla dottrina e dalla Giurisprudenza maggioritaria, è pacifica e volta a tutelare il sorgere di un’obbligazione in condizioni non idonee a tale scopo. Basti pensare – prendendo in considerazione l’indeterminatezza e l’indeterminabilità dell’oggetto -, come sia “sconveniente” nonché pregiudizievole assumere un’obbligazione derivante da un oggetto che non si conosce – e non si conoscerà – al momento della stipula del contratto.

L’ultimo elemento è quella della forma, la quale rappresenta una causa di nullità allorchè la legge ne preveda una specifica. Basti pensare al contratto di compravendita immobiliare per il quale la Legge prevede la forma scritta ad substantiam.

Tuttavia, escludendo i casi in cui la mancata adozione di una forma specifica conduca alla nullità, è sempre consigliato adottare la forma scritta ad probationem, ossia ai fini della prova, che sarà certamente necessaria allorchè una parte risultasse inadempiente rispetto alle reciproche pattuizioni.

Classificazione dei contratti

Come accennato in precedenza la legge tipizza diverse tipologie contrattuali, tuttavia, in questa sede, ci focalizzeremo su una classificazione solo di alcune tipologie contrattuali.

Preliminarmente i contratti si distinguono in contratti tipici ed atipici, dove la prima categoria – contratti tipici – è rappresentata da quelle strutture contrattuali previste dalla legge come ad esempio: il contratto di compravendita, il contratto di locazione, il mandato ecc., mentre la seconda categoria, quella cioè dei contratti atipici, indica quella categoria di contratti non previsti espressamente dalla legge e come tali validi allorché presenteranno una causa lecita e saranno giuridicamente ed economicamente apprezzabili.

Da questa prima analisi è evincibile come le parti non dovranno obbligatoriamente ricercare la forma contrattuale più idonea alle loro esigenze tra quelle previste dalla legge, bensì potranno formulare un contratto atipico purchè, per conferire ad esso efficacia, vengano rispettati i canoni di liceità ed apprezzabilità.

Inoltre, i termini e le condizioni contrattuali faranno sorgere un obbligazione dal momento in cui lo stesso avrà efficacia, e proprio partendo da tale elemento possiamo distinguere i contratti consensuali dai contratti reali; la prima categoria contrattuale – contratti consensuali – si perfeziona con il consenso della parte a cui la proposta si rivolge, o, qualora il contratto fosse stato oggetto di negoziazione tra le parti, al raggiungimento del reciproco consenso. Tale tipologia contrattuale potremmo ravvisarla nei contratti che: a) attuano il trasferimento della proprietà di una cosa determinata; b) hanno ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali; c) attuano il trasferimento di altri tipi di diritti diversi da quelli reali (ex 1376 c.c.).

La seconda categoria – contratti reali -, invece, si perfeziona con la consegna della cosa oggetto del contratto, tant’è che il perfezionamento si otterrà solo ed imprescindibilmente in presenza del duplice elemento del consenso manifestato al quale si annovera la consegna del bene. Tale tipologia di contratto, invero, si annovera tra i contratti tipici e pertanto non potrà aversi un contratto reale atipico.

Analizzato il momento in cui il contratto risulta produttivo di effetti, orientiamo la nostra attenzione sulla tipologia di effetti prodotti, i quali potranno risultare obbligatori o ad efficacia reale; la differenza intercorrente tra i due risiede nel fatto che la prima categoria – effetti obbligatori – rappresenta quei contratti che producono effetti obbligatori nei confronti delle parti, mentre la seconda categoria – contratto ad efficacia reale – afferisce a quei contratti che immediatamente traferiscono, costituiscono o modificano un diritto.

È bene chiarire un aspetto afferente ai contratti ad effetti obbligatori, nei quali l’obbligazione non sorge immediatamente, bensì solo in un momento successivo, ovvero nel momento in cui la parte avrà compiuto la prestazione per la quale maturerà un corrispettivo.

Altro aspetto importante afferente al contratto è rappresentato dal legame che sorge tra le prestazioni che ci permette di effettuare una ulteriore classificazione: contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici, contratti unilaterali, contratti aleatori.

La prima categoria, ossia i contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici, rappresentano quei contratti nei quali le prestazioni sono collegate da un sinallagma che li rende interdipendenti. Vien da sé, quindi, che se vi sarà inadempimento da parte di una delle parti conseguenzialmente decadrà anche l’obbligazione dell’altra parte.

Il contratto unilaterale è una tipologia contrattuale particolare, in quanto l’obbligazione sorge solo in capo ad una delle parti e non in campo ad entrambe. Basti pensare, a titolo esemplificativo, al contratto di deposito gratuito attraverso il quale sorgerà l’obbligazione tipica in capo al depositario, bensì non sorgerà alcuna obbligazione in capo al soggetto che consegna la cosa da custodire il quale avrà meramente il diritto di ricevere, alla scadenza del deposito, la cosa nelle medesime condizioni in cui fu consegnata.

In ultimo abbiamo i contratti aleatori che rappresentano quella tipologia contrattuale con la quale l’obbligazione ad eseguire una prestazione sorgerà in capo ad una parte meramente nel momento in cui si verificherà una specifica condizione. La caratteristica di tale tipologia contrattuale è rappresentata proprio dall’alea, ossia dall’incertezza del dover eseguire o meno la propria prestazione.


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Alessandro Cozzolino

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