Il Coronavirus diventa pandemia: come interverrà l’OMS?
1. Distinzione tra epidemia e pandemia
L’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) ha qualificato il Coronavirus, ovvero il virus altamente infettivo che si sta diffondendo nel mondo, come pandemia.
La pandemia è qualcosa di differente rispetto all’epidemia. L’epidemia è una manifestazione frequente di una malattia avente una durata limitata nel tempo – come potrebbe essere l’influenza che, stagionalmente, viene riscontrata in tutto il mondo e, in modo più specifico, si è definita l’epidemia come “particolare malattia infettiva che, sviluppatasi in maniera più o meno brusca (più o meno rapidamente), per cause che non siano abituali, costanti o periodiche, colpisce gruppi rilevanti di popolazione per poi attenuarsi dopo aver compiuto il suo corso”[1].
Invece, la pandemia è la diffusione di una malattia infettiva in più Stati o in più diversi continenti, caratterizzata da una diffusione incontrollata, come indica la sua etimologia (il termine deriva dal greco pan-demos, ovvero tutto il popolo). Giova evidenziare che la definizione di pandemia prescinde dalla gravità della stessa e si basa prevalentemente sulla sua estensione geografica: se più continenti sono rapidamente e contestualmente interessati da uno stesso ceppo influenzale, allora deve essere dichiarato lo stato di pandemia, senza che si debba necessariamente verificare prima un’alta mortalità.
Di fatto, la dichiarazione di pandemia rappresenta proprio l’ultimo baluardo per evitare che il ceppo influenzale possa portare ad un aumento delle morti; ciò dal momento che alla dichiarazione di pandemia seguono automaticamente tutta una serie di misure di controllo e di mitigazione del pericolo[2].
Il Direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato la pandemia forse addirittura tardivamente, sentendosi gravato da un’enorme responsabilità: la dichiarazione è, infatti, discrezionale, non essendo presenti oggettivi presupposti[3].
2. Le conseguenze della dichiarazione dello stato di pandemia e la cogenza delle disposizioni dell’OMS
Ci si potrebbe domandare come si modificherà la vita di tutti i giorni a seguito della dichiarazione dello stato di pandemia e, soprattutto, se questa si modificherà.
La risposta al quesito dev’essere positiva, in quanto, a seguito della dichiarazione in questione, l’OMS ha acquistato la possibilità di inviare propri contingenti in loco, chiedendo ai singoli Stati di adottare le misure che siano ritenute maggiormente opportune.
Per tentare di comprendere come si atteggerà la situazione futura, si può richiamare la pandemia di influenza suina causata dal nuovo virus A/H1N1, per la quale, nell’aprile del 2009 vi è stata la dichiarazione da parte dell’OMS di un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (PHEIC, Public Health Emergency of International Concern), cessata soltanto nell’agosto 2010. In tal caso l’OMS aveva limitato il più possibile ogni spostamento verso le aree infette e disposto tutta una serie di misure precauzionali[4].
In realtà, la situazione derivante dal Coronavirus risulta più grave a livello di contagi, in quanto si tratta di una malattia altamente infettiva per la quale i differenti Paesi colpiti si sono spesso attivati troppo tardi, talvolta sottovalutando la questione. Proprio una tale indifferenza ha determinato l’OMS ad intervenire, imponendo un controllo più significativo.
Come si è anticipato, a seguito della dichiarazione dello stato di pandemia, l’OMS ha acquisito la possibilità di inviare contingenti nei diversi Paesi per chiedere di adottare misure cd. di “mitigamento”; non vi è per gli Stati un vero e proprio obbligo, ma la mancata osservanza delle misure corrisponderebbe ad una mancata applicazione di norme internazionali, con la conseguente applicazione di sanzioni.
Lo stesso preambolo dello Statuto dell’OMS dichiara che i principi alla base dell’Organizzazione “in conformity with the Charter of the United Natios”, sono fondamentali per il raggiungimento di obiettivi posti anche dalla Carta, sulla considerazione del fatto che la salute delle persone è fondamentale per il mantenimento della pace e della sicurezza[5]. Da ciò, alcuni hanno dedotto l’applicabilità del sistema sanzionatorio di cui all’art. 41 della Carta dell’ONU in caso di violazione degli obblighi imposti dall’OMS[6].
L’OMS, prima della dichiarazione di pandemia, aveva provveduto all’emanazione di direttive rivolte all’Italia, alla Cina e all’Iran, nonché all’invio negli stessi Paesi di equipe di esperti – i Governi di Pechino e di Roma si sono mostrati da subito collaborativi, mentre il Governo iraniano si è attivato in ritardo-, si procederà ora nello stesso senso anche nei confronti degli altri Stati colpiti.
Si lavorerà anche per inviare ai Paesi maggiormente contagiati presidi sanitari, quali, principalmente, respiratori e mascherine.
In ogni caso, non sembra che la situazione dovrà alterarsi in modo impossibile da sopportare; può ritenersi significativa la conclusione del direttore generale Ghebreyesus per cui non siamo in balia del virus, infatti le azioni nostre, dei nostri amici, delle nostre famiglie e di tutti i cittadini del mondo sono in grado di condizionarlo.
Quindi, anche a seguito della dichiarazione di pandemia, le regole resteranno quelle che in Italia sono state già attivate e dettate espressamente dal recentissimo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020[7] , con il quale le misure per quelle che sono le zone maggiormente interessate dai contagi (cd. zone rosse) sono state estese a tutta Italia: l’Italia è stato il primo Paese ad essere considerato, nel suo complesso, come zona rossa.
3. Cosa aspettarsi dal futuro?
Ci si potrebbe auspicare soltanto che, a seguito dell’intervento internazionale, del rafforzamento del controllo da parte delle forze dell’ordine nonché della prospettazione di sanzioni in caso di inosservanza delle misure disposte, la popolazione recepisca la gravità della situazione e si attivi per migliorarla, in quanto, come saggiamente ha affermato il Direttore dell’OMS, questa sarebbe la sola a poter fermare il virus.
A ben vedere, la limitazione della libertà di uscire di casa, di spostarsi, di recarsi dai parenti, potrebbe leggersi come una limitazione di diritti costituzionalmente tutelati; tuttavia, quella che potrebbe erroneamente leggersi come una forma di costrizione costituisce l’esito di un saggio bilanciamento con interessi di pari rango quali il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. e il diritto alla vita che, seppure non espressamente previsto nella Costituzione, si inserisce tra i diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost. e in mancanza del quale tutti gli altri diritti previsti nella Carta fondamentale non avrebbero ragione di esistere.
[1] In tal senso, si veda A. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica, Tomo II, Reati di comune pericolo mediante frode, Giuffrè, Milano, 2013, p. 203, nota n. 2.
[2] P. Lopalco, L’Organizzazione mondiale della sanità, in F. Calmo-Specchia (a cura di), Manuale critico di sanità pubblica, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, 2015, p. 318.
[3] Nel 2009, l’allora direttrice dell’ONU, Margaret Chan, è stata accusata di aver dichiarata troppo presto lo stato di pandemia, di fronte a una malattia (l’influenza suina) ritenuta troppo poco grave.
[4] S. Negri, Salute pubblica sicurezza e diritti umani nel diritto internazionale, Giappichelli, Torino, 2018, p. 123.
[5] S. Negri, Emergenze sanitarie e diritto internazionale: il paradigma salute-diritti umani e la strategia globale di lotta alle pandemie e al bioterrorismo, in Scritti in onore di V. Starace, Vol. 1, Editoriale scientifica, Napoli, 2008, pp. 571-605.
[6] C. Ricci, Contenuti normativi di un diritto ad un cibo “adeguato” a livello internazionale, in C. Ricci (a cura di), La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti, Giuffrè, Milano, 2012, p. 56. Le esposte considerazioni sono svolte con specifico riferimento ai Regolamenti OMS del 2005, emessi per far fronte alle pressanti esigenze di sicurezza sanitaria internazionale, ma si ritengono estendibili ad ogni futuro provvedimento derivante dall’Organizzazione, in considerazione della medesimezza della ratio.
[7] Decreto consultabile al sito: http://www.comune.montechiarugolo.pr.it/upload/montechiarugolo_ecm10/documentiallegati/1583792557961_dpcm_9_marzo_2020_13660_30018.pdf
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