Il cumulo delle misure cautelari a seguito della legge 47/2015

Il cumulo delle misure cautelari a seguito della legge 47/2015

La specificazione più importante del principio di adeguatezza, come sostenuto in dottrina[1], è rappresentata dalla regola per cui la custodia cautelare in carcere debba costituire il rimedio estremo d’applicarsi solamente qualora nessuna delle altre misure cautelari previste dal legislatore risulti adeguata a soddisfare le esigenze – previste all’articolo 274 del codice di procedura penale – che si rinvengono nel caso concreto. La Legge n. 47 del 2015 all’articolo 3 statuendo che“ la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate” ha introdotto, accanto al principio secondo il quale la custodia cautelare in carcere rappresenta l’extrema ratio – già presente nella versione antecedente alla legge di riforma[2] – la possibilità di applicare cumulativamente più misure cautelari personali, anche tra loro eterogenee ( coercitive e/o interdittive)[3], al fine di rafforzare l’assetto preesistente e rendere più duttile la risposta cautelare alle specifiche esigenze della singola persona.

Già nella disciplina previgente era pacifico il fatto che la custodia cautelare in carcere costituisse la più intensa delle limitazioni della libertà personale e che pertanto dovesse essere applicata quando non fosse assolutamente possibile operare diversamente. Il codice, fin dal 1988, ha recepito il tutto prevedendo il principio di gradualità secondo il quale la carcerazione cautelare può essere disposta solamente quando le altre misure coercitive o interdittive risultino inadeguate[4]. Il principio de quo è stato quindi rafforzato ad opera dell’articolo 3 della Legge n. 47/2015 dal momento in cui ha consentito di applicare congiuntamente le misure coercitive ed interdittive al fine di evitare un eccessivo ricorso alla custodia cautelare. Fin da subito va dato atto che durante i lavori parlamentari venne data profonda rilevanza alla norma in commento; si sottolineò infatti come la disposizione rappresentasse “il cardine dell’intero intervento normativo[5]” volto a valorizzare ulteriormente il principio di extrema ratio e ad offrire al giudice un più ampio ventaglio di alternative.

La novellata disposizione consente quindi al giudice della cautela di applicare cumulativamente le misure cautelari personali coercitive (in particolar modo quelle disciplinate agli artt. 281- 283 c.p.p.) e le cautele personali interdittive (disciplinate all’interno degli artt. 288- 290 c.p.p.), rendendo così maggiormente concreto il canone di residualità della restrizione carceraria in attesa del giudizio. In altri termini la novella, che si inserisce all’interno di una serie di interventi volti a fronteggiare il mai risolto fenomeno del sovraffollamento carcerario, da un lato mira a rinforzare quel difficile contemperamento tra il sistema delle cautele e il diritto alla libertà personale, dall’altro impone di rispettare il principio del “minor sacrificio necessario” e di strutturare contestualmente il sistema delle cautele secondo il modello della “pluralità adeguata” al fine di limitare il ricorso alla più afflittiva delle misure cautelari nei soli casi in cui quelle coercitive o interdittive, valutate sia singolarmente che cumulativamente tra loro, appaiano inadeguate a soddisfare le specifiche esigenze cautelari ravvisabili nel caso concreto[6].

Prima di procede all’analisi del novellato primo periodo dell’art. 275 comma 3 c.p.p. va sottolineato come nel silenzio del codice la tematica del cumulo di misure cautelari avesse generato un contrasto all’interno della giurisprudenza di legittimità, dal momento in cui soltanto nei casi espressamente disciplinati dagli artt. 276 comma 1 c.p.p. e 307 comma 1 -bis c.p.p. era prevista la possibilità di applicare congiuntamente più misure cautelari. L’orientamento prevalente in giurisprudenza[7] sosteneva – in ossequio al principio di tassatività e legalità delle misure cautelari personali – che all’infuori dei casi in cui fosse espressamente previsto dalle singole norme processuali (vale a dire dagli articoli 276 comma 1 e 307 comma 1 -bis del codice di procedura penale) non potesse essere disposta l’applicazione simultanea di più misure cautelari. Tale giurisprudenza riteneva che così facendo si sarebbe dato vita ad un “mix compositum” di due diverse misure cautelari tipiche (fossero esse omogenee oppure eterogenee) non previste dal codice, anche se in astratto compatibili. Tale orientamento aveva, peraltro, trovato una sponda nel disposto dell’articolo 299 comma 4 c.p.p., che nel caso di aggravamento delle esigenze cautelari, “fermo quanto previsto dall’art. 276” per la trasgressione alle prescrizioni, consente l’applicazione di una misura più grave, non prevedendo però il cumulo tra diverse misure. In senso radicalmente opposto si poneva quell’orientamento – minoritario tra i giudici di legittimità[8] –  che sosteneva la possibilità – anche nella fase genetica del provvedimento cautelare[9] – di applicare congiuntamente le misure coercitive tra loro compatibili, fuori dalle ipotesi disciplinate dall’articolo 276 c.p.p. (relativo ai provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte) e 307 c.p.p. (dedicato ai provvedimenti da assumersi in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini). Tale corrente ermeneutica faceva leva sul fatto che il codice di procedura penale imponendo di adottare il trattamento meno afflittivo tra quelli idonei ad assicurare le esigenze cautelari nel caso concreto avrebbe permesso la combinazione dei vincoli derivanti tra più misure; la soluzione in commento aveva il pregio di ampliare il numero di possibilità offerte al giudice, permettendo quindi a quest’ultimo di rinunciare all’applicazione di più incisivi provvedimenti custodiali, altrimenti necessari, giungendo così ad una più corretta applicazione del favor libertatis. Pertanto, l’indirizzo giurisprudenziale in questione – pur riconoscendo che l’applicazione simultanea di differenti misure coercitive era riconosciuta dal codice nelle sole ipotesi disciplinate negli artt. 276 comma 1 c.p.p. e 307 comma 1 -bis c.p.p. – sosteneva che la cumulabilità andasse considerata possibile anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste, dato che così facendo si sarebbe permesso al giudice di ottenere una valida alternativa alla massima misura custodiale (considerato il fatto che il codice di rito impone di adottare, tra tutte le risposte cautelari idonee, non solo quella maggiormente aderente al caso concreto ma anche quelle meno afflittive). L’esigenza di salvaguardare la libertà personale dell’indagato, assicurandone una più corretta applicazione del criterio della minore lesività del trattamento endoprocedimentale, doveva prevalere quindi, secondo l’orientamento minoritario della Corte di Cassazione, sulla disposizione testuale presente all’interno del codice.

Per dirimere il contrasto sorto in giurisprudenza si rese necessario l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione[10]. I Supremi Giudici, con una pronuncia ampiamente criticata in dottrina[11], recepirono l’orientamento più restrittivo, statuendo che l’applicazione cumulativa di misure cautelari personali potesse essere disposta soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge agli articoli 276 comma 1 c.p.p. e 307 comma 1 -bis c.p.p.. La Corte giunse a tale conclusione attraverso un lungo ed articolato ragionamento. In prima battuta i giudici notarono come non fosse possibile rinvenire alcuna disposizione che, almeno nella fase genetica di applicazione delle misure cautelari personali, prevedesse espressamente la cumulabilità delle misure cautelari (configurandosi da parte del legislatore solo una specifica ipotesi di contaminazione dei tipi nella “più blanda” figura della misura domiciliare di cui all’art. 283 c.p.p. comma 4, quale prescrizione “minore e accessoria” all’obbligo di dimora). Evidenziò inoltre come l’articolo 275 c.p.p., enunciando i “criteri di scelta delle misure”, declinasse queste sempre al singolare – “ciascuna“, “ogni“, “ogni altra” -: questo aspetto, sostennero le Sezioni Unite, evidenziava l’intento legislativo di fare riferimento ad una misura coercitiva per volta, non permettendo quindi l’applicazione cumulativa delle stesse. L’interpretazione restrittiva della Corte si basava altresì sul fatto che l’art. 272 c.p.p. sancendo il principio di stretta legalità delle misure cautelari personali (“le libertà della persona possano essere limitate soltanto a norma delle disposizioni presenti nel titolo”) non permettesse un cumulo delle misure cautelari. All’interno della pronuncia la Corte sottolineava poi come l’articolo 272 c.p.p. non costituisse la mera sottolineatura della necessità di previsione legali in grado di giustificare la misura cautelare, bensì la disposizione disvelasse un livello esegetico più profondo, dal momento in cui al suo interno si può scorgere il proposito di ridurre ad un “numero chiuso” le figure di misure limitative della libertà utilizzabili in funzione cautelare nel corso del procedimento penale, così che nel caso concreto non potessero essere applicate misure diverse da quelle espressamente considerate: andavano quindi ritenute tipiche e nominate sia le figure delle misure cautelari, sia i casi, le forme e i presupposti secondo i quali le stesse potessero essere adottate. Le Sezioni Unite avevano sostenuto quindi che all’infuori dei casi in cui il cumulo fosse espressamente consentite da singole norme processuali, non poteva essere ammissibile tanto l’imposizione “aggiuntiva” di ulteriori prescrizioni non previste dalle singole disposizioni regolanti le singole misure, quanto l’applicazione “congiunta” di due distinte misure, omogenee o eterogenee, che pure fossero tra loro astrattamente compatibili, dal momento in cui siffatta applicazione avrebbe potuto condurre alla creazione di un “mixtum compositum”, dato che si sarebbe dato vita ad una “nuova” misura non corrispondente al paradigma normativo tipico. In conclusione, secondo la Corte di Cassazione, l’applicazione congiunta di più misure cautelari era possibile solamente nei casi previsti dal legislatore stesso[12], non essendo ammesse deroghe giurisprudenziali.

In un simile contesto balza subito agli occhi come la nuova formulazione del primo periodo dell’articolo 275 del Codice di Procedura Penale si contrapponga integralmente alla trama giurisprudenziale evidenziata. La novellata disposizione, prevedendo in via generalizzata l’applicazione congiunta di misure cautelari personali coercitive o interdittive, omogenee o eterogenee, in astratto compatibili tra loro, “normativizza” quelle esigenze di tipicità cui faceva riferimento la Cassazione a Sezioni Unite[13]. Detto in altri termini la novella offre una lettura inedita del principio di adeguatezza in quanto sancisce la possibilità di osmosi tra misure coercitive e interdittive, dando per scontato che, in luogo di una richiesta del P.M. di applicazione della custodia in carcere, il giudice possa applicare, cumulativamente o meno, anche misure interdittive[14]. In virtù del novellato comma terzo il giudice che dispone la cautela è pertanto chiamato a combinare al meglio le diverse opzioni cautelari a sua disposizione al fine di limitare il più possibile il ricorso alla misura cautelare più afflittiva.

Al fine di raggiungere il sopra citato obiettivo il legislatore della riforma ha proceduto alla modifica dell’articolo 308 comma 2 c.p.p.[15]; attraverso quest’ultimo intervento i termini di durata delle misure interdittive sono stati elevati da due a dodici mesi, al fine di accrescere e sfruttare al massimo le loro potenzialità di valida alternativa alla restrizione carceraria[16]. Dotando il giudice di strumenti cautelari più articolati e maggiormente adattabili agli specifici pericula libertatis dei singoli casi si è finiti per aumentare la discrezionalità operativa del giudice. Il magistrato dovrà esplicare il suo potere discrezionale, si badi bene, sempre nei limiti imposti dal principio della domanda cautelare – di cui all’articolo 291 c.p.p. – in forza del quale al giudice non è consentito applicare una misura cautelare più afflittiva di quella richiesta dal pubblico ministero.

In ossequio alla disposizione contenuta nell’art. 291 c.p.p., la pubblica accusa potrà richiedere la custodia cautelare e vedersi disposto il cumulo – omogeno oppure eterogeneo – viceversa, se il pubblico ministero chiede e motiva sulla richiesta di cumulo, il giudice non potrà disporre la misura cautelare in carcere (non essendogli consentito disporre una misura cautelare più grave di quella richiesta). Il giudice della cautela, come ben si sa, potrà invece sempre discostarsi dalla richiesta dell’accusa, in melius, applicando una sola delle misure richieste oppure optando per un cumulo di cautele differente rispetto a quello richiesto all’interno della domanda cautelare, a patto che queste siano meno afflittive di quelle richieste dall’organo inquirente.

L’introduzione della possibilità di cumulo di cui all’ art. 275 comma 3 c.p.p., primo periodo, non deroga in nessun caso al principio di tipicità delle stesse[17]: la nuova formulazione legislativa, infatti, pur consentendo al giudice di cumulare misure coercitive ed interdittive astrattamente compatibili, non permette a quest’ultimo di creare ex novo ulteriori “tipi” di cautele, dal momento in cui “nuove creazioni” finirebbero per creare un mixtum compositum estraneo alla già vasta gamma del paradigma cautelare. Al contempo il primo periodo del comma terzo non ammette, così come nella previgente disciplina, l’imposizione aggiuntiva di ulteriori prescrizioni non previste dalle singole disposizioni riguardanti le singole misure, tutto ciò nel pieno rispetto dei principi di legalità e tassatività. Si porrebbe, infatti, al di fuori della previsione di legge in commento la possibilità di isolare singoli frammenti di disciplina delle singole misure per combinarle in assetti non corrispondenti ai tipi delineati in via legislativa[18].

Il rinnovato favor legis nei confronti dell’utilizzo delle misure interdittive (chiaramente desumibile dalla modifica apportata all’articolo 308 comma 2 c.p.p.) e del cumulo delle stesse con altre di natura coercitiva (ex art. 275 comma 3 c.p.p.) traspare non soltanto nella fase genetica della cautela ma anche all’interno della sua fase per così dire “dinamica”. Al quarto comma dell’articolo 299 c.p.p. (rubricato “revoca e sostituzione delle misure”), l’articolo 9 della Legge 47/2015 introduce la possibilità per il giudice – nel caso in cui si aggravino le esigenze cautelari – di applicare congiuntamente alla cautela già adottata, ogni altra misura interdittiva o coercitiva.  L’ innovazione in commento può essere considerata del tutto speculare a quella apportata al comma primo dell’articolo 275 c.p.p.: anche nei casi di inasprimento delle esigenze cautelari il giudice, sollecitato dal pubblico ministero, può scegliere di combinare tra loro più misure coercitive o interdittive, non essendo più obbligato a disporre la sostituzione della misura in atto con quella di massimo rigore o l’applicazione della stessa con modalità più gravose. Il legislatore della riforma ha voluto mettere in risalto, anche nelle fasi successive alla disposizione del provvedimento cautelare, il principio della residualità della custodia cautelare in carcere. Va comunque sottolineato che il criterio enunciato all’interno del novellato primo capoverso dell’articolo 275 comma 3 c.p.p. avrebbe trovato comunque applicazione anche nelle ipotesi di aggravio delle esigenze, pur in assenza di uno specifico richiamo normativo, dal momento in cui l’intero sviluppo della vicenda cautelare deve essere sempre rispettoso dei parametri di proporzionalità ed adeguatezza enunciati all’interno dei commi primo e secondo dell’articolo 275 c.p.p..

In conclusione occorre mettere in rilievo come la tecnica normativa con la quale la modifica in questione è stata introdotta abbia dato vita a dubbi interpretativi circa la sua effettiva portata[19]: la scelta di collocare la possibilità di disporre il cumulo delle misure cautelari all’interno dell’articolo 275 comma 3 c.p.p. – dove è regolato il carattere di extrema ratio della carcerazione preventiva – al posto che all’intero dell’articolo 275 comma 1 c.p.p. – in cui trova spazio il principio di adeguatezza – ha condotto, sulla scorta del principio di tassatività e di legalità delle misure cautelari, a ritenere che siffatta possibilità operi solamente in riferimento all’esclusione della custodia cautelare in carcere e non in relazione ad altre misure cautelari meno afflittive. Seguendo tale orientamento – rispettoso della pronuncia della Corte di Cassazione del 2006 in cui si è, giustamente, preteso il rispetto del principio di legalità in tema di misure cautelari – si giunge a sostenere che il cumulo sia utile esclusivamente ad escludere l’applicazione della misura custodiale cautelare in carcere; risulterebbe così preclusa sia la possibilità di cumulare le misure coercitive custodiali con le misure coercitive interdittive, sia la possibilità di applicare congiuntamente le misure coercitive prescrittive e interdittive al fine di evitare l’applicazione degli arresti domiciliari in quanto ciò non sarebbe in linea con il dettato del comma terzo. Secondo questa linea interpretativa – ancorato al principio di tassatività enunciato dalle Sezioni Unite e dal testo di legge – al giudice sarebbe consentito procedere all’ applicazione congiunta delle misure cautelari solamente in due nuove ipotesi ( oltre alle due originariamente previste[20]): nel caso di cumulo in via originaria,  nell’intento di escludere la custodia cautelare (ex art. 275 comma 3 c.p.p., primo periodo) e nel caso di aggravamento delle esigenze di cui all’articolo 274 c.p.p. (ex art. 299 comma 4 c.p.p.). Per superare queste preclusioni e giungere quindi al cumulo delle misure cautelari anche nel caso in cui la misura da applicarsi sia diversa da quella prevista all’interno dell’articolo 285 c.p.p., al fine di rendere veramente la custodia cautelare la soluzione estrema, si è sostenuta[21] la necessità di svincolare la ratio della norma dalla necessità di “svuotare i carceri” e ricondurla nell’alveo dell’attuazione della regola del “minor sacrificio necessario”, criterio che da tempo la Corte Costituzionale sembra voler recuperare e valorizzare[22]. È infatti quest’ultimo principio a giustificare il cumulo delle misure cautelari nel momento in cui particolari esigenze lo esigano. Come sostenuto in dottrina[23], nel momento in cui si rilevi possibile soddisfare una data esigenza con una misura cautelare meno gravosa diviene illegittima l’applicazione di una restrizione maggiore: deve essere applicata la sola misura utile  e in caso di uguale idoneità cautelare la meno gravosa per l’imputato; sulla scorta di quanto affermato non si capisce allora perché il cumulo di misure cautelari non possa essere utilizzato anche per – ad esempio – evitare l’applicazione degli arresti domiciliari in attesa del giudizio. Nel momento in cui si adotta questa (alternativa) lettura deve ritenersi possibile in via originaria il cumulo tra le misure cautelari personali, sia per escludere l’applicazione degli arresti domiciliari – in considerazione, almeno, della parificazione tra custodia carceraria e custodia extra muraria – sia per escludere l’applicazione di un’altra misura più afflittiva rispetto a quella che risulterebbe dal cumulo. Questa ricostruzione sarebbe risultata maggiormente immediata se il legislatore, dando seguito alle indicazioni provenienti dalla Commissione Giostra[24], avesse inserito la modifica in commento all’interno dell’articolo 275 comma 1 c.p.p.; l’inserimento all’interno del comma terzo rischia invece, come sottolineato in precedenza, di relegare tale possibilità esclusivamente al caso in cui la misura da disporre sia rappresentata dalla custodia cautelare in carcere.


[1] Conso G., Illuminati G., sub. Art. 275 c.p.p., “Commentario breve al codice di procedura penale”, II Edizione, Milano, 2014.

[2] Fino all’aprile del 2015 il primo periodo del comma terzo così recitava: “La custodia cautelare in carcere può essere disposta solamente quando ogni altra misura risulti inadeguata”.

[3] La novella legislativa segue il dettato dell’art. 288 del codice di procedura penale del 1930 che consentiva l’adozione di una o più misure coercitive diverse dalla custodia cautelare. All’indomani dell’entrata in vigore del nuovo codice di rito non si scorgeva al suo interno tale possibilità (eccetto i casi in cui si fosse trasgredito alle prescrizioni ex articolo 276 comma 1 c.p.p. e – in virtù di un intervento legislativo del 2001- in caso di scarcerazione per decorrenze dei termini). La Relazione al Progetto Preliminare giustificava l’esclusione della possibilità di cumulo delle cautele “considerata la naturale incompatibilità tra alcune” di esse (cfr. Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale, in Gazz. Uff., 24 ottobre 1988, n. 250 (suppl. ord. n. 2).

[4] Tonini P., “Manuale di Procedura Penale”, Milano, 2015.

[5] In questo senso si è espressa l’Onorevole Rossomando in sede di discussione sulle linee generali della proposta di legge.

[6] In questo senso Marzaduri E., “L’applicazione della custodia cautelare in carcere alla luce della nuova disciplina delle presunzioni in materia cautelare”, in Leg. Pen., n. 1, 2015.

[7] Cass. Pen., Sez. II, 29 novembre 2001, n. 641, in Cass. pen., 2003. In senso conforme, tra le altre, Cass. Pen., Sez. IV, 15 maggio 2003, n. 34380, rv. 230025, in Studium Juris, 2004; Cass. Pen., Sez. III, 4 maggio 2004, n. 37987 rv. 230025 in CED Cass. Pen.; Cass. Pen., Sez. IV, 23 febbraio 2005, n. 32944, in Cass. pen., 2006.

[8] Cass. Pen., Sez. VI, 30 marzo 2004, n. 23826, rv. 230000, in Riv. pen., 2005.

[9] In questo senso: Cass. Pen., Sez. V, 14 aprile 2000, n. 2361, in CED Cassazione penale, 2000. I giudici della legittimità delle leggi avevano sostenuto che: “In tema di misure cautelari, sebbene la sola disposizione che prevede il cumulo tra le stesse sia quella di cui all’art. 276 c.p.p. relativa all’ipotesi della trasgressione delle prescrizioni, non può tuttavia escludersi che la necessità di un’applicazione congiunta possa prospettarsi sin dall’inizio, al fine di una più efficace tutela delle esigenze alle quali è preposta altra meno grave misura, ovvero possa essere ravvisata, in un secondo momento, dal giudice del riesame in tema di appello “de libertate”. Ne consegue la legittimità dell’applicazione, anche simultanea, di due misure coercitive che siano tra loro compatibili”.

[10] Cass. Pen., SS. UU., 30 maggio 2006, n. 29907, rv. 234138, in CED Cass. Pen., 2006.

[11] Si sono espressi criticamente: Macchia A., “Provvedimenti de libertate, no al cumulo ma il nodo è l’equilibrio del sistema”, in Dir. e giust., n. 39, 2006; Chiavario M., sub. art. 276 c.p.p., in “Commento al nuovo codice di procedura penale”, coordinato da Chiavario M, Torino, 1990.

Spangher G., che in “Misure cautelari: dubbi sul no al cumulo Un dictum della Consulta consentiva una decisione diversa.”, in Dir. e giust., n. 38 mette in luce la sua perplessità in ordine alla soluzione accolta dai giudici di legittimità basandosi sulla pronuncia della Corte Costituzionale n. 109 del 1994 nella quale afferma la possibilità di cumulare il divieto d espatrio con altre misure, quando particolari esigenze lo consiglino e ciò non si rilevi incompatibile; va qui segnalato che invece si è espresso a favore dell’esclusione del cumulo delle misure, tra gli altri: Furfaro F., in “Diritti fondamentali e cautela personale nel processo”, in Giur. It., 2003 e Bargis M., “Disposizioni per l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia e in materia di sicurezza dei cittadini”, in Compendio di procedura penale, a cura di Grevi V., Appendice di aggiornamento, Padova, 2001, secondo cui “l’esplicito raccordo tra la cumulabilità delle misure ed i gravissimi delitti elencati nell’art. 407 comma 2 lett. a), induce a ritenere che tale cumulabilità non sia ammissibile in altri casi”.

[12] Anteriormente alla riforma del 2015 era possibile applicare cumulativamente le misure cautelari solamente:

  • Nel caso contemplato all’interno dell’art. 276 comma 1 c.p.p. di trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare (in tal caso era possibile sostituire la misura oppure cumularla con un’altra più grave);

  • Nel caso di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare (ex 307 comma 1 -bis c.p.p.) in cui si proceda per uno dei gravi delitti di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. nel quale si possono applicare le misure cautelari contenute negli articoli 281, 282, 283 c.p.p. in maniera anche cumulata;

  • Nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa da reato a norma dell’art. 282 -terp.p (in questa circostanza può essere applicato in via cumulata il divieto di comunicare attraverso qualunque mezzo ex art. 282 -ter comma terzo);

  • Nel caso in cui siano applicati gli arresti domiciliari (in questo caso il giudice può imporre all’indagato anche il divieto di comunicare attraverso qualunque mezzo con persone diverse dai familiari e dal difensore);

  • Nel caso di applicazione della misura dell’obbligo o del divieto di dimora (dato che si può prescrivere contestualmente anche il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione per alcune ore del giorno).

[13] In questo senso si esprime Pilla E., “I criteri di scelta”, in AA. VV., Il rinnovamento delle misure cautelari, a cura di Bene T., Torino, 2015.

[14] Così Borelli P., “Una prima lettura delle novità della legge 47 del 2015 in tema di misure cautelari personali”, in www.penalecontemporaneo.it, 2005.

[15] Modifica operata dall’art. 19 della Legge n. 47 del 2015.

[16] Si vedano: Mari A., “Prime osservazioni sulla riforma in materia di misure cautelari personali”, in Cass. pen., fasc. 7/8, 2015; F. D’Arcangelo, Le misure cautelari personali, (l. 16 aprile 2015, n. 47), in Il penalista, Bologna, 2015.

[17] In questo senso Illuminati G., “Verso il ripristino della cultura delle garanzie in tema di libertà personale dell’imputato”, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., n. 3, 2015.

[18] Per meglio chiarire il concetto è utile richiamare la pronuncia n. 30736 della Sezione VI della Suprema Corte di Cassazione, che il 12 maggio 2009 (pubblicata in CED Cass. Pen., 2009) secondo la quale la misura patrimoniale del pagamento periodico di un assegno a favore di persone conviventi, previsto dall’art. 282 –bis comma terzo è accessoria alla sola misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare, non potendo pertanto essere applicata in relazione a misura personale di tipo diverso.

[19] Problematica evidenziata già da Pazienza V., Fidelbo G. ( a cura di), “ Le nuove disposizioni in materia di misure cautelari”,  Relazione n. III/03/2015 Ufficio Massimario Corte di Cassazione, in www.penalecontemporaneo.it, 2015 ove afferma che in relazione alla novella introdotta dall’art. 3 della L. 47/2015 “Un problema interpretativo potrebbe riguardare la possibilità di avvalersi di tale strumento anche quale alternativa all’applicazione di una misura meno afflittiva della custodia in carcere, e quindi ad es. di disporre cumulativamente le misure dell’obbligo di dimora e della sospensione dell’esercizio di un pubblico ufficio in luogo degli arresti domiciliari richiesti dal pubblico ministero”.

[20] Alle due già espressamente previste dall’art. 276 comma 1 e 307 comma 1 bis c.p.p..

[21] Spagnolo P., “Principio di adeguatezza e residualità della custodia cautelare”, in La riforma delle misure cautelari personali, a cura di Giuliani L., Torino, 2015.

[22] A partire dalla sentenza n. 299 del 22 luglio 2005.

[23] De Caro A., “Presupposti e criteri applicativi”, in Trattato di procedura penale, diretto da Spangher G., Vol. II Prove e misure cautelari, Tomo II Le misure cautelari, a cura di Scalfati A., Torino, 2008.

[24] Vedi: “Le conclusioni della Commissione Giostra in tema d riforma dell’ordinamento penitenziario e delle misure alternative alla detenzione”, in www.penalecontemporaneo.it, 2013.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Articoli inerenti