Il D.d.l. Gelli già preso in considerazione dalla Cassazione prima della sua entrata in vigore (sent. 16140/17)
Già prima di entrare in vigore (1 aprile), la riforma sulla responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie, attuata col D.d.L. Gelli, è stata già presa in considerazione dalla Corte di Cassazione (Sezione IV penale, sentenza n. 16140 del 16 marzo 2017), chiamata a pronunciarsi su un provvedimento avente ad oggetto la responsabilità penale di un chirurgo per il reato di cui all’articolo 590 commi 1 e 2 c.p..
La Suprema Corte, infatti, nell’annullare il provvedimento impugnato con rinvio non poteva non evidenziare che il giudice del rinvio si troverà a dover giudicare nella vigenza della nuova normativa, nel frattempo entrata in vigore. Il riferimento è alla legge 8 marzo 2017, n. 24, recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, ed in particolare all’art. 6, della citata legge n. 24 del 2017, che introduce l’art. 590-sexies cod. pen., rubricato Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, ove è stabilito:
«Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità é esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».
La Corte di Appello, chiamata a riconsiderare il tema della responsabilità dell’imputato, dovrà dunque verificare l’ambito applicativo della sopravvenuta normativa sostanziale di riferimento, disciplinante la responsabilità colposa per morte o lesioni personali provocate da parte del sanitario. E lo scrutinio dovrà specificamente riguardare l’individuazione della legge ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4, cod. pen., secondo gli alternativi criteri della irretroattività della modificazione sfavorevole ovvero della retroattività della nuova disciplina più favorevole.
Valeria Citraro
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