Il D.Lgs. n. 135/2016 esclude che le società non quotate possano distribuire acconti sui dividendi

Il D.Lgs. n. 135/2016 esclude che le società non quotate possano distribuire acconti sui dividendi

In attuazione del Regolamento UE n. 537/2014, il legislatore interno ha emanato il d.lgs. del 17 Luglio n.135/2016, titolato “Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”.

L’art. 18 del decreto citato ha ridotto (modificando il capo V del d.lgs. n.39 del 2010) il perimetro delle società che rientrano tra gli enti di interesse pubblico (c.d. EIP).

Alla luce di tale modifica, tra gli EIP attualmente rientrano solo le società quotate, le banche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Tale modifica comporta che per le società escluse dall’intervento normativo, tra cui le società non quotate, non trova più applicazione la disciplina in tema di EIP, ovvero il d.lgs. n. 39/2010 e il Regolamento n.537/2014.

Oltre tale modifica, l’art. 26 del d.lgs. n.135/2016 ha altresì modificato l’art. 16 del d.lgs. n.39/2010.

Antecedentemente a tale modifica, il decreto del 2010 conteneva due previsioni speciali relative alle società appartenenti a gruppi in cui sono presenti EIP. In queste società, la revisione legale non poteva essere esercitata dal collegio sindacale e, inoltre, la Consob poteva individuare tra le società del gruppo di appartenenza degli EIP quelle cui applicare la disciplina degli EIP.

In virtù del regime transitorio previsto all’art. 43 del d.lgs. n.43 del 2010, alle società appartenenti a gruppi in cui erano presenti società con azioni quotate, si applicava il regime delle società quotate, in ordine al conferimento e alla durata dell’incarico di revisione.

Ciò comportava l’applicazione del complesso di disposizioni previste dagli artt. 165 e 165 bis del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento emittenti.

La nuova versione dell’art. 16 del d.lgs. n. 39/2010, per le società appartenenti a gruppi in cui sono presenti EIP mantiene il divieto di attribuzione dell’incarico di revisione al collegio sindacale ma non prevede più il potere della Consob di estendere alle società del gruppo la disciplina degli EIP.

Al contempo, il d.lgs. n.135/2016 abroga il regime transitorio che applicava in ordine alla durata e al conferimento dell’incarico delle società del gruppo il regime delle società quotate.

In merito alla distribuzione degli acconti sui dividendi, l’art. 2433 bis c.c. prevede che essa sia consentita solo alle società il cui bilancio sia assoggettato per legge a revisione legale dei conti secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli EIP.

Alla luce delle modifiche sinora indicate, le società appartenenti a gruppo in cui sono presenti EIP non possono più usufruire più di questa facoltà.

Ciò in quanto alla luce della modifica apportata dal già citato art. 18 d.lgs. n.135/2016, tali società rientrano nel regime ordinario.

Tale conclusione è peraltro confermata anche dal principio OIC 28.

Nella sua versione più recente infatti è espressamente indicato che rispetto alla versione anteriore al d.lgs. n. 135/2016 è stata stralciata la parte inerente agli acconti dividendi in quanto le società non quotate non possono più distribuire tali acconti.


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Rita Claudia Calderini

Avvocato abilitato presso la Corte di Appello di Napoli. Dottoressa in giurisprudenza con votazione 110 e lode presso l'Università Federico II. Specializzata in professioni legali. Attualmente risiede a Milano in quanto partecipante del master Diritto e Impresa presso la Business school del Sole24ore.

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