Il danno biologico intermittente
Il danno biologico intermittente è un danno non patrimoniale che si ha quando la vittima dell’illecito, che ha subito una menomazione invalidante a seguito dell’evento lesivo, muore prima che il giudice abbia liquidato con sentenza il danno, per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita.
Quindi, questo danno, si ha quando per esempio una persona a causa di un incidente stradale perde un arto e dopo due anni la stessa persona muore per morte naturale, per una malattia o per altra causa diversa dall’incidente stradale che ha causato la menomazione fisica.
La sua denominazione deriva proprio dal fatto che è un danno liquidato in un “intervallo” e cioè quello che va dalla data della lesione (per es. perdita dell’arto a seguito di incidente stradale) alla data del decesso (per es. morte a causa di una malattia successiva e non per l’incidente stradale).
Il problema principale in questi casi in cui si susseguono eventi così rilevanti (prima la lesione invalidante e poi la morte) è proprio la determinazione della somma da riconoscere a titolo di risarcimento.
Recentemente il parametro preso in considerazione è stata la durata effettiva della vita della persona e non la durata ipotetica della vita residua (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 679/2016).
Ciò vuol dire che se una persona rimane vittima di un incidente stradale all’età di 80 e a causa dello stesso riporta lesioni invalidanti permanenti (es. perdita di un arto) e poi muore dopo 2 anni, prima che il giudice abbia liquidato il danno derivante dall’incidente, il risarcimento prenderà in considerazione il lasso di tempo di due anni in cui il soggetto ha dovuto sopportare la menomazione e non la sua ipotetica durata della vita per altri 10 anni.
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Martina Rapone
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