Il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa ma va provato in concreto

Il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa ma va provato in concreto

Nel caso in cui si verifichi un sinistro stradale da cui ne derivi un danno per il veicolo coinvolto, il danno “da fermo tecnico” consiste nel pregiudizio economico subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata e derivante dall’impossibilità di utilizzare il veicolo per il lasso di tempo necessario alla riparazione della stessa.

L’inclusione di tale tipo di evento nel novero dei c.d. “danni” trae origine dal fatto che l’autoveicolo incidentato, sebbene sottoposto a sosta forzata, possa comunque ingenerare spese di notevole entità.

Contenuto del danno. Il danno da fermo tecnico è caratterizzato da una natura dicotomica: danno emergente e lucro cessante (a norma di quanto previsto dall’art. 2056 c.c.).

Il danno emergente si rinviene ogni qualvolta il proprietario dell’autoveicolo dovrà sostenere delle spese (come ad esempio costi di noleggio di altro veicolo). Dimostrare tale voce di danno in sede di giudizio è piuttosto facile: basterà allegare le quietanze relative ai costi sostenuti nel periodo di riparazione della vettura.

Il lucro cessante, invece, deriva dall’impossibilità concreta di utilizzare il mezzo coinvolto nel sinistro da cui ne deriva il mancato guadagno per il proprietario. In tal caso, il ricorrente avrà l’onere di fornire una prova puntuale della correlazione tra mezzo incidentato e decremento patrimoniale.

La prova del danno. La giurisprudenza nel corso degli anni ha mutato l’orientamento originario.

Le pronunce più risalenti riconoscevano la risarcibilità del danno da fermo tecnico quale conseguenza automatica dell’incidente, ritenendo che non fosse necessaria una prova specifica e rigorosa del danno effettivamente subito dal proprietario dell’autoveicolo.

L’esistenza di un danno risarcibile poteva ritenersi sussistente sulla base di una presunzione relativa superabile solo con la dimostrazione concreta che il proprietario, anche se non fosse stato privato della possibilità di usare il mezzo, non l’avrebbe comunque utilizzato.

La motivazione sottesa a tale orientamento si fondava sul fatto che, durante la sosta per la riparazione del veicolo, il proprietario del mezzo continuava a sostenere delle spese e, inoltre, il danneggiato veniva concretamente privato del veicolo per un certo periodo di tempo.

Dal 2015, però, la Suprema Corte di Cassazione ha mutato l’orientamento originario stabilendo che il danno da fermo tecnico è risarcibile solo laddove venga fornita prova specifica della perdita economica subita. E, dunque, risarcimento per mancato utilizzo del veicolo viene riconosciuto solo allorquando la perdita patrimoniale correlata venga effettivamente provata.

Quanto sopra argomentato trova conferma nella recente pronuncia della Suprema Corte n. 5447 del 28/02/2020 con cui la Cassazione ha puntualizzato che il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro stradale. Infatti, l’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario è un danno che deve essere obbligatoriamente allegato e dimostrato. Trattandosi di un “danno conseguenza” ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. il danneggiato è tenuto a fornire la prova relativa all’effettivo deupaperamento patrimoniale subito quale conseguenza dal mancato utilizzo del mezzo.

Per poter assolvere a siffatto onere probatorio, dunque, la prova del danno non può derivare semplicemente dalla dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo “ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo”. (Cfr. Cass. n. 13718 del 31/05/2017, Tribunale di Roma n. 18249 del 27/09/2018, Cass. n. 18773 del 26/09/2016, Cass. n. 124 del 08/01/2016)

Cessione del credito da risarcimento del danno da fermo tecnico. Giova sottolineare conclusivamente che, il credito di risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell’autovettura incidentata, è suscettibile di cessione, ai sensi dell’artt. 1260 ss. cod. civ., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio. (Cass. n. 51 del 10/01/2012)


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Ludovica Del Moro

Dottoressa in giurisprudenza con tesi in Diritto romano, ha approfondito la sua formazione svolgendo il tirocinio presso il Tribunale civile di Roma, sez. XII e la pratica forense presso l’Avvocatura Capitolina. Ha frequentato il corso di alta formazione giuridica "Foroeuropeo" e sostenuto l'esame per l'abilitazione alla professione forense nel Dicembre 2019. Attualmente collabora presso uno studio legale che si occupa principalmente di responsabilità professionale ed extracontrattuale in generale. Scrive, altresì, per la rivista "Green Planet News".

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