Il debitore e la composizione della crisi da sovraindebitamento
A seguito della crisi economica attuale e delle ripercussioni negative sulla stessa dovute al lockdown è frequente, più di quanto si possa immaginare, che la situazione debitoria sfugga al controllo del debitore, il quale si trova impossibilitato a farvi fronte, nonostante sussista la sua buona volontà.
Un utilissimo strumento, sebbene non ancora utilizzato con frequenza in Italia, è quello della composizione della crisi da sovraindebitamento mediante gli O.C.C. (organismi di composizione della crisi) e il Tribunale in composizione monocratica, una via che permette a chi è oberato dai debiti e versa in una situazione di notevole squilibrio economico di ripartire.
In sostanza al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento (non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali) è consentito al debitore di concludere un accordo con i creditori nell’ambito, appunto, della procedura di composizione della crisi.
Cruciale è andare a definire cosa si intende per sovraindebitamento. A fornire la definizione è la Legge n. 3 del 2012, all’art. 6, co. 2, lett. a): “La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
Pertanto chiunque, non assoggettabile alle procedure concorsuali versi in uno stato di insolvenza assimilabile a tale definizione, può accedere alla composizione della crisi mediante lo strumento idoneo al caso di specie.
In particolare è possibile utilizzare: 1) il piano del consumatore; 2) l’accordo; 3) la liquidazione con eventuale esdebitazione.
È possibile per il consumatore, ovvero la persona fisica che abbia contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta, usufruire del “piano del consumatore”; per tutti coloro che non rientrano nella definizione di cui all’art. 1 della Legge Fallimentare è possibile utilizzare la procedura dell’ “accordo di composizione della crisi” (ad. Es startup, imprenditori agricoli e non, ad alcune specifiche condizioni, liberi professionisti, associazioni ecc); entrambe le categorie possono usufruire della liquidazione (con annessa eventuale esdebitazione).
Tali strumenti saranno rinnovati parzialmente con l’entrata in vigore del nuovo “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la cui efficacia è stata differita al 1 settembre 2021.
Il procedimento si svolge, indifferentemente dallo strumento utilizzato, innanzi al Tribunale in composizione monocratica competente per territorio, ovvero quello in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Per il consumatore coincide con la residenza o il domicilio, se sconosciuti con l’ultima dimora nota o in mancanza con il luogo di nascita.
La domanda deve essere formulata innanzi ad un Organismo di Composizione della Crisi costituito presso il circondario del Tribunale competente.
Sebbene il procedimento possa risultare lungo e farraginoso sicuramente è da considerare un utile strumento per i debitori insolventi in una chiara situazione di sovraindebitamento, per i quali è probabilmente una delle poche strade possibili da percorrere per ricominciare e ripartire da zero.
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Avv. Luciana Miccolis
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