Il decreto ingiuntivo
Il Decreto Ingiuntivo rappresenta il provvedimento emesso dal Giudice attraverso il quale il titolare di un credito certo, liquido ed esigibile ingiunge il suo debitore, intimandogli di adempiere all’obbligazione risultante da uno specifico titolo (scrittura privata, titolo bancario, atto pubblico ecc.).
Il Decreto Ingiuntivo è disciplinato nel nostro ordinamento dagli artt. 633 e ss. del Codice di procedura civile e rientra nel novero di quei procedimenti definiti Speciali e più nello specifico in quelli c.d. monitori. Il Procedimento monitorio ha la finalità di evitare i costi esosi di un procedimento a cognizione piena, purchè, naturalmente vengano rispettate certe condizioni di procedibilità che rendono ammissibile o non ammissibile la domanda.
Il primo di tali requisiti, di natura oggettiva, è rappresentato dal credito il quale dovrà essere certo, liquido ed esigibile; il credito sarà certo: quando risulta chiaramente nel suo contenuto e non sarà controverso; sarà liquido: quando il suo ammontare sarà determinato o determinabile attraverso un semplice calcolo aritmetico; sarà esigibile: quando non è sottoposto a condizione sospensiva o a termine ovvero che può essere immediatamente richiesto.
Condizioni di ammissibilità
Le condizioni di ammissibilità sono disciplinate dalla novella dell’art. 633 c.p.c. nel quale è possibile individuare le condizioni essenziali in subordine alle quali sarà possibile dar corso al procedimento speciale di ingiunzione. Prima condizione essenziale è rappresentata dalla titolarità di un credito, che, come anticipato, deve necessariamente fondarsi sui tre elementi della certezza, liquidità ed esigibilità, oppure dalla titolarità di una certa quantità di cose fungibili purchè si indichi sempre il corrispettivo che si è disposti ad accettare nel caso in cui la prestazione non sia eseguibile. Il Decreto ingiuntivo, invero, può essere richiesto anche in virtù di una controprestazione allorché si dia prova che la prestazione a proprio carico sia stata eseguita.
Nel novero delle condizioni di ammissibilità rinveniamo l’ulteriore e importante elemento della prova che deve essere necessariamente scritta così come previsto ex art. 634 c.p.c. Per prova scritta si intende la prova documentale dalla quale risulta, in modo incontrovertibile, la natura del credito richiesto nonchè il suo preciso ammontare, elementi che potranno essere contenuti, a titolo esemplificativo in una scrittura privata; scrittura privata autenticata; atto pubblico; assegno bancario; telegramma ecc. L’importanza della prova scritta nel procedimento monitorio sottende ad una ratio ben precisa, rinvenibile nella possibilità per il Giudice di verificare immediatamente la fondatezza del titolo per cui si procede.
E’ importante inoltre evidenziare che il Decreto ingiuntivo viene emesso inaudita altera parte, ossia in assenza di contraddittorio, condizione giustificata dalla validità che viene conferita nel procedimento monitorio alle scritture di cui sopra che fanno piena prova – almeno nella fase a cognizione sommaria – del diritto di cui si invoca la tutela. Lo scenario risulta differente riguardo al “peso” che assume la prova, nei casi in cui il debitore raggiunto da decreto ingiuntivo proponga opposizione; in tali circostanze, difatti, si aprirà un procedimento a cognizione piena nel quale tutti gli elementi di prova saranno messi in discussione in virtù del contraddittorio incardinato e delle difese proposte della parte opponente.
Giudice competente
La domanda di Decreto ingiuntivo deve essere proposta – a pena di inammissibilità – al Giudice competente. A disciplinare la competenza del Giudice interviene l’art. 637 c.p.c. il quale apre la propria statuizione affermando che “Per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria“. Pertanto, ai fini della determinazione della competenza si dovranno tenere presenti i criteri previsti dalla Legge a tale scopo, ossia il valore, la materia ed il territorio. La novella di cui sopra, inoltre, fornisce una importante indicazione – in tema di competenza – per i notai e gli avvocati che intendono avvalersi della procedura monitoria in argomento per soddisfare un credito avverso un cliente, prevedendo che tali particolari soggetti potranno adire il Giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o al consiglio notarile dal quale dipendono.
Forma della domanda
In via generale il nostro Ordinamento prevede che per proporre validamente una domanda all’Autorità Giudiziaria è necessario conformarsi alle forme prestabilite dalla Legge.
Nella fattispecie in argomento l’atto tipico da utilizzare è il ricorso, così come disciplinato dall’art. 638 c.p.c. che deve contenere, non solo tutti gli elementi previsti ex art. 125 c.p.c., bensì dovrà essere corredato di tutti gli elementi probatori a sostegno della domanda che si sta proponendo.
Sulla scorta di ciò, è pacifico che gli elementi probatori dai quali si evince in modo cristallino il credito per cui si richiede il Decreto ingiuntivo si pongano come elementi indefettibili dell’azione in quanto necessari a dimostrare al Giudice procedente il fondamento di quanto viene richiesto.
Orbene, si affiancano agli elementi indicati nell’art. 125 c.p.c., ulteriori elementi che, come anticipato, devono anch’essi corredare la domanda, uno di questi è rappresentato dall’indicazione del procuratore del ricorrente oppure nei casi in cui sia ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. E’ bene evidenziare come l’art. 638 c.p.c. ci fornisce anche un ulteriore importante elemento, ossia nei casi in cui sia manchevole l’indicazione del procuratore o la dichiarazione di residenza o l’elezione del domicilio le notificazioni avverranno presso la cancelleria ma il ricorso non sarà dichiarato inammissibile.
Notificazione e perdita di efficacia del decreto ingiuntivo
Di particolare rilevanza nel procedimento speciale per decreto ingiuntivo risulta essere la notificazione. In primo luogo v’è da dire che il decreto ingiuntivo rientra nel novero dei c.d. atti recettizi, ossia in quegli atti che produrranno effetti allorchè giungeranno nella sfera giuridica del destinatario. La notifica è disciplinata dall’art. 643 c.p.c. il quale dispone che l’originale dell decreto e del ricorso (ossia l’atto prodromico al ricorso per Decreto ingiuntivo) rimarranno presso la cancelleria e ad essere notificati saranno il decreto ed il ricorso in copia autentica. Momento essenziale è rappresentato dalla consegna al destinatario del decreto e del ricorso, in quanto rappresentante il momento in cui la lite può definirsi pendente.
Ma cosa avviene se non notifico il ricorso entro un termine congruo?
Per fornire una compiuta risposta a tale quesito, viene in soccorso la novella di cui all’art. 644 c.p.c il quale dispone che la notifica del decreto deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla sua emissione – se effettuata all’interno del territorio della Repubblica – ovvero novanta giorni negli altri casi. Qualora il creditore – o il procuratore di quest’ultimo – non provveda alla notificazione entro tali termini il decreto perderà efficacia e non potrà più essere notificato.
Sul punto è importante ribadire che la perdita di efficacia del decreto non estinguerà l’azione, che sarà riproponibile successivamente tenendo sempre presenti i termini di prescrizione del diritto previsti dalla Legge.
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Alessandro Cozzolino
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