Il decreto legislativo n. 75/2017 e la garanzia di riserva dei “posti” all’esterno
Il Decreto Legislativo n. 75/2017 assicura la stabilizzazione a tempo indeterminato di personale precario presso la P.A. valorizzando l’esperienza maturata negli anni e garantendo nel contempo, il generale obbligo per gli Enti di bandire procedure concorsuali aperte a tutti per la copertura del fabbisogno.
Ciò premesso, non si ravvisa alcuna antinomia tra la norma di cui all’art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75 del 2017, che prevede la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, in relazione alla possibilità di stabilizzare il personale precario mediante concorsi “interamente riservati”.
Lo spirito della Legge, va inteso, invero, nel senso che nell’ambito degli spazi di assunzione disponibili per le stabilizzazioni di personale precario ( che non possono superare il cinquanta per cento della complessiva disponibilità dell’ente), al netto di quelli destinati ad essere coperti mediante procedure concorsuali aperte all’esterno, le relative procedure concorsuali possano essere interamente “riservate”, senza che ciò contrasti con l’art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75 del 2017.
La “ratio” della garanzia della riserva dei posti all’esterno, infatti, non riguarda la singola procedura selettiva, nell’ambito della quale sia prevista una riserva di posti a favore dei precari da stabilizzare, bensì risulta assicurata dal generale obbligo per gli enti di bandire “concorsi aperti” a tutti per la copertura del fabbisogno, nell’ambito degli spazi finanziari disponibili (ovvero nel rispetto di tutte le disposizioni vincolistiche sul turn-over), destinando risorse non superiori al cinquanta per cento di detto plafond all’espletamento di procedure concorsuali ad hoc tra il personale precario da stabilizzare, al fine di selezionare le unità previste nel piano del fabbisogno del personale.
In altri termini, il reclutamento del personale attraverso procedure concorsuali per la stabilizzazione dei precari non può in ogni caso assorbire risorse finanziarie superiori al cinquanta per cento (possono essere anche inferiori) di quello da reclutare attraverso ordinarie procedure concorsuali aperte all’esterno. ( Cfr. Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana, Deliberazione n. 27/2019/PAR, Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana, Deliberazione n. 28/2019/PAR).
In varie occasioni si è avuto modo di ribadire il principio in base al quale la natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico, sicché procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall’esterno, violano il carattere pubblico del concorso. (Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 293 del 2009 e Corte Costituzionale, sentenza n. 100 del 2010).
Vale, in tal caso, il principio del necessario carattere aperto delle procedure selettive concorsuali per l’accesso ai pubblici uffici, consacrato negli artt. 97-51 Costituzione.
Ciò detto, il Legislatore, con il Decreto Legislativo n. 75 del 2017, ha voluto introdurre una parziale deroga alle modalità di assunzione del personale per l’ Ente Pubblico, senza peraltro negare la regola, costituzionalmente garantita, della procedura concorsuale “esterna”.
L’area delle eccezioni al principio del concorso è stata delimitata in modo assai rigoroso.
Alla indefettibilità del concorso pubblico come canale di accesso pressoché esclusivo nei ruoli delle pubbliche amministrazioni può, infatti, derogarsi solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 5720/2018).
Forme diverse di reclutamento e di copertura dei posti devono essere legislativamente disposte per singoli casi e secondo criteri che, pur involgendo necessariamente la discrezionalità del legislatore, devono rispondere a criteri di ragionevolezza che non contraddicano i principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione.
In particolare, sono ritenute legittime le sole deroghe giustificate dall’esigenza di garantire alla pubblica amministrazione specifiche competenze consolidatesi all’interno dell’amministrazione stessa e non acquisibili dall’esterno.
Fermo restando la natura non derogatoria dell’obbligo di garantire l’adeguato accesso dall’esterno, come sopra evidenziato, richiamando le disposizioni della circolare n. 3 del 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, si precisa che, nell’ambito della individuazione degli “spazi di assunzione”, il concetto di “posti disponibili” non deve essere inteso in relazione alla dotazione organica dell’ Ente, che è rimodulabile, ma quale “spazio finanziario disponibile”, ovvero riferito alle risorse finanziarie complessivamente utilizzabili dall’Ente per le assunzioni di personale, sul cui coacervo calcolare la quota ( che non può in ogni caso superare il 50% del totale) da destinare alle stabilizzazioni del personale precario.
Nell’ambito degli spazi di assunzione disponibili per le stabilizzazioni ( 50% della complessiva disponibilità dell’ente), al netto di quelli destinati ad essere coperti mediante procedure concorsuali aperte all’esterno, le relative procedure possono essere interamente riservate senza che ciò contrasti con l’art. 20 comma 2 del Decreto Legislativo n. 75/2017. (Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana, Deliberazione n. 28/2019/PAR).
Nell’ambito della programmazione delle assunzioni relativa al triennio 2018/2020, l’Ente pubblico potrà dare priorità alle stabilizzazioni del personale precario, impegnando i fondi relativi, a fronte di assunzioni dall’esterno che dovranno essere effettuate in prosieguo.
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