Il delitto ex art. 416 bis e le “nuove mafie”
Il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p. descrive una fattispecie di sodalizio criminale da cui nel tempo sono sorte talune questioni ermeneutiche che hanno indotto la giurisprudenza di legittimità a domandarsi entro quali confini la “partecipazione” sia condotta penalmente rilevante.
La norma rinviene il suo antecedente nel reato associativo di “comitiva armata” risalente al codice del 1819 e sorto in un contesto storico in cui era emersa la necessità di reprimere le aggregazioni criminali che, definendosi portatrici di armi proprie, intaccavano le strade pubbliche, cagionando così un comune allarme tra i viandanti.
Ebbene, in un ordinamento giuridico soggetto al principio di legalità si pone la questione relativa all’inquadramento spazio-temporale della “partecipazione” del reo ad un’associazione di stampo mafioso.
In particolare, l’art. 416 bis c.p. rischierebbe di introdurre nel sistema penale un forma di “tipicità atipica” tesa a snaturare la determinatezza della fattispecie nei suoi connotati essenziali.
Ciò in quanto la norma de qua sanziona la partecipazione ad un’associazione criminale, individuando il fatto tipico penalmente rilevante, senza però specificare quando e come la stessa si manifesti illecitamente.
A tal proposito, la norma potrebbe allontanarsi dal modello di legalità formale poiché tesa – senza un’adeguata specificazione – a punire lo status eversivo del reo, indirizzando le indagini sulla sua personalità invece che sulle azioni da lui effettivamente compiute.
Recentemente, la Cassazione ha rimesso alle SS.UU. un quesito di ingente calibro, posto che la fattispecie esaminata incrimina un fenomeno dilagante al punto da rendere necessario stabilire in maniera specifica come e quando un’associazione oltrepassi i limiti di quella a delinquere ex art. 416 c.p.
È doveroso, inoltre, fronteggiare il fenomeno mafioso, tenendo conto altresì dell’incremento delle cosiddette “nuove mafie”.
Conseguentemente, si auspica un intervento al fine di chiarire quale sia il ruolo svolto dalla mera “affiliazione” in termini di integrazione della fattispecie ex art. 416 bis c.p.
In primo luogo, si osserva la rilevanza assunta dall’excursus compiuto dalla giurisprudenza nel tempo al fine di delineare correttamente il concetto di “partecipazione” penalmente rilevante.
Invero, da pregresse posizioni giurisprudenziali si evince che la qualificazione dell’attività del partecipe è stata mossa dall’esigenza di distinguerla da quella posta in essere dal concorrente esterno.
Innanzitutto, nel tempo si sono consolidati due opposti orientamenti, entrambi tesi alla tipizzazione della condotta idonea ad integrare l’art. 416 bis c.p.
In origine, la sentenza Demitry – tentando di delineare la condotta del concorrente esterno e del contributo reso all’associazione di stampo mafioso – sottolineava l’ importanza del lavoro svolto dal partecipe, inserendolo nella struttura fisiologica dell’associazione e qualificando così la partecipazione alla stregua di un contributo causale indispensabile per il sodalizio, oltre che incrementato da una continua devozione riguardo ai compiti predisposti.
Sulla medesima linea interpretativa si colloca la succedanea sentenza Mannino che, nel definire il concetto di partecipazione, insisteva sulla dinamicità che avrebbe dovuto contraddistinguere l’apporto reso dal partecipe.
Viene in questo modo svilita l’illiceità della mera volontà di introdursi nella cosca mafiosa, richiedendo all’opposto un’attività decisa, continua, in evoluzione e che faccia seguito ai programmi dell’associazione mafiosa.
Affinché la condotta del partecipe sia penalmente rilevante, s’impone un’integrazione dinamica del sodalizio: il singolo associato deve costituire un elemento indispensabile del sistema, parte di un ingranaggio basato su regole predeterminate e stabili, nonché idonee a contribuire alla definizione di una organizzazione illecita.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, pur definendo il concetto di partecipazione, non ha argomentato fino al punto da chiarire i dubbi relativi al quod della configurazione.
Per il perfezionamento del delitto ex art. 416 bis c.p., invero, si è posta la questione (rimessa giustappunto alle SS.UU.) relativa alla possibilità per la sola “affiliazione” di integrare la norma incriminatrice in esame.
Un orientamento giurisprudenziale riconosce l’idoneità dell’affiliazione con modalità rituali ad integrare la fattispecie dal momento in cui la predetta costituirebbe a priori un indice di appartenenza al sodalizio, particolarmente significativo.
Dunque, mediante l’affiliazione, i propositi criminosi del sodalizio risulterebbero rafforzati, giacché, il nuovo partecipe ne aumenterebbe la potenzialità operativa e criminosa, contribuendo a consolidare la sua incidenza intimidatoria.
Mediante l’affiliazione, il soggetto che entra a far parte della cosca guadagna una qualità stabile all’interno del clan che implica un’adesione totalizzante agli obiettivi e alle regole perseguite e che può venir meno solo con la morte ovvero con la dissociazione.
Dunque, la rilevanza riconosciuta al mero ingresso nel clan di un nuovo soggetto che assume il ruolo di affiliato, ha indotto talune pronunce giurisprudenziali a ritenere che, per integrare l’offesa all’ordine pubblico tutelato dalla norma, possa essere sufficiente l’affiliazione secondo modalità rituali.
Va osservato come – in questo modo – l’affiliazione basterebbe a provare che un determinato soggetto è perseguibile penalmente per aver commesso un reato che impone una tutela anticipata del bene giuridico.
Tuttavia, un difforme arresto giurisprudenziale sottolinea la necessità di individuare elementi ulteriori rispetto all’affiliazione, sempre al fine di formulare un giudizio di responsabilità penale.
Siffatto orientamento trae origine dal presupposto di sdoganare l’art. 416 bis c.p. dall’accostamento ai reati di status: dunque, sebbene l’affiliazione sia elemento prodromico alla sussistenza della responsabilità penale ex art. 416 bis c.p., devono valutarsi ulteriori indici idonei a legittimare un’imputazione in tal senso.
In particolare, al fine di integrare il fatto tipico descritto dalla norma, si fa riferimento altresì alla progressione in carriera del singolo: considerando il ruolo attivo del soggetto agente all’interno della compagine, un avanzamento di grado implica inevitabilmente la sussistenza di un contributo pregresso reso all’associazione.
Il contributo continuativo offerto dal singolo al sodalizio criminale impone di considerare altresì la partecipazione ai riti di affiliazione e alle conversazioni segrete dei membri dell’associazione.
La ratio sottesa a siffatti elementi va rinvenuta, quindi, nella segretezza che contraddistingue il sodalizio e le attività che ne derivano; conseguentemente si potrebbe evincere l’intraneità del soggetto al gruppo.
Inoltre, a sostegno della condotta partecipativa tenuta all’interno dell’associazione mafiosa, rileva l’esecuzione di compiti specifici. I predetti dimostrano l’adesione di taluno allorquando – pur non essendo stato svolto il rito tipico dell’affiliazione – questi esegue attività da cui si può desumere il metodo mafioso.
Dunque, secondo parte della Giurisprudenza, l’affiliazione con modalità rituali non può dirsi sufficiente ai fini dell’integrazione del reato ex art. 416 bis c.p. posto che rilevano elementi ulteriori da cui poter dedurre l’illiceità della condotta tipizzata.
Difatti, quest’ultima può contraddistinguersi anche per l’assistenza resa agli altri membri del gruppo – i sodali – o per i proventi economici quali, per l’appunto, gli emolumenti che il partecipe riceve dal sodalizio o le somme che lo stesso versa alla compagine, sintomatiche di una reciproca collaborazione economica.
Pertanto, oltre alla questione dell’affiliazione, un importante problema sotteso alla tipizzazione della condotta idonea ad integrare la norma de qua, è costituito dalla definizione del modus in cui si esplica l’azione criminosa.
Nello specifico, un’associazione è di tipo mafioso ogni volta in cui rilevano le caratteristiche tipiche del metodo mafioso, elemento imprescindibile ai fini dell’individuazione di gruppi che svolgono attività criminose sussumibili nella fattispecie ex art. 416 bis c.p.
Proprio il metodo mafioso, infatti, impone di sottolineare il discrimen in ordine ai reati associativi “puri” riconducibili, ex adverso, entro il modello rappresentato dall’art 416 c.p.
Infatti, mentre l’incriminazione di un’associazione a “struttura semplice” discende dalla mera organizzazione plurisoggettiva finalizzata al perseguimento di un programma criminoso predeterminato, il metodo mafioso costituirebbe il quid pluris necessario alla determinazione di un’associazione diversa, nonché idonea ad integrare un reato a struttura composita/mista.
Si osserva, quindi, come la giurisprudenza abbia voluto sottolineare la summenzionata distinzione demarcando così la rilevanza del metodo mafioso, strumento teso a qualificare sia l’essenza tipica di un’associazione che il suo modo di inserirsi all’interno di un contesto storico – culturale.
Ebbene, il metodo mafioso si manifesta allorquando un’associazione impieghi una forza intimidatrice tale da palesare il vincolo associativo che dalla stessa promana.
Difatti, la fonte della forza intimidatrice è rappresentata proprio dal sodalizio e non dal membro partecipe inteso singolarmente.
La forza di intimidazione menzionata dalla norma sorge, quindi, come forza autonoma che va mantenuta distinta rispetto a quella tipica con cui ogni singolo partecipe può accompagnare le proprie azioni. Trattasi, in particolare, di una forza qualificata proprio dal metodo mafioso da cui scaturiscono omertà e assoggettamento, laddove per assoggettamento si intende una condizione di soggezione, subordinazione e soccombenza anche psicologica, mentre per omertà il rifiuto di collaborare con le autorità statali.
Dunque, per la sussunzione di una fattispecie in concreto sotto quella ex art. 416 bis c.p. è necessario che il gruppo criminoso contraddistingua la sua essenza mediante il metodo mafioso.
Ovviamente, siffatto metodo deve avere una pregnanza tale da rendersi distinguibile ovvero individuabile dall’esterno.
Il fatto è, dunque, tipico allorquando l’associazione si avvalga di un metodo ben preciso, in grado di prescindere dalle ulteriori conseguenze negative desumibili dal perseguimento di eventuali reati fine.
Inoltre, è necessario un riscontro empirico che il sodalizio si sia avvalso della sua forza di intimidazione e, per di più, che la stessa non sia stata circoscritta alle condotte dei singoli ma, ex adverso, al complesso organizzato tipico della associazione.
Il metodo mafioso, quindi, al fine di tipizzare ex art. 416bis c.p. un’associazione, deve essere manifesto al punto da contraddistinguere le finalità specifiche della predetta le quali spesso – a fronte della loro indeterminatezza – ostano ad una completa rintracciabilità in ambito processuale.
Tuttavia, va osservato come per “esteriorizzazione” non debba intendersi necessariamente manifestazione del metodo mediante l’uso della violenza e/o della minaccia.
All’opposto, l’intimidazione tipica del metodo non è necessariamente connessa ad attività violente, potendo invece estrinsecarsi anche attraverso sguardi e/o atteggiamenti silenti, ma inequivocabili. Ebbene, l’esternazione del metodo mafioso non soggiace a vincoli di forma, potendo esplicarsi in qualunque modo, purché la capacità intimidatrice sia attuale, effettiva e riscontrabile dall’esterno. Siffatto assunto rileva quale punto di connessione con il tema relativo alle cosiddette “nuove mafie” e alla possibile configurazione delle stesse all’interno di un sistema ancorato a quelle tradizionali, particolarmente diffuse sul territorio quali camorra, ‘ndrangheta, etc.
A tal proposito, la giurisprudenza ha sottolineato come non si debba limitare l’applicazione della norma in esame esclusivamente alle associazioni che presentano condizioni strutturali e territoriali particolarmente ingenti, portando così alla luce l’influenza delle nuove mafie sul territorio.
La gestione, il controllo del territorio, l’acquisizione di posizioni economiche di oligopolio o in extremis di monopolio, devono considerarsi elementi descrittivi dell’attività del sodalizio, ma non esclusivi o escludenti di altre associazioni che non presentano analoga incidenza territoriale.
Difatti, accordare piena rilevanza ai caratteri strutturali e territoriali di un’associazione, elevandoli così ad indici rivelatori del metodo mafioso, significherebbe allontanare la fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p. dal modello di legalità formale e generare una forma di tipicità incompiuta.
È noto, infatti, che nel tempo, in seguito al dilagarsi dei fenomeni criminali, si sono diffuse associazioni di minore incidenza sul territorio, ma comunque intrise dei caratteri propri del metodo mafioso.
Qualora si considerassero tipiche solo le mafie tradizionali, si incontrerebbe il rischio di generare disparità di trattamento in ordine alle mafie di origine locale che andrebbero escluse dall’ alveo di applicazione della norma in esame.
Pertanto, il fine e il metodo con cui lo si persegue deve essere analizzato dal giudice nel caso di specie, evitando così una settorializzazione del fenomeno mafioso.
Dunque, quello dell’ accertamento del metodo mafioso è un problema che si è posto soprattutto in relazione alle mafie diverse da quelle classiche e di matrice antica, radicata. Le organizzazioni criminali sono mutate ed hanno determinato una gradazione del metodo mafioso il quale può configurarsi anche attraverso modalità più miti e semplici, purché sempre in linea con le caratteristiche tipiche della forza intimidatrice.
In particolare, nella prassi si riscontrano mafie autoctone che si sono estraniate dal classico schema meridionalistico e mafie delocalizzate che possono consistere alternativamente in strutture autonome, ma comunque tese ad adottare la sistematica tipica delle mafie storiche, ovvero direttamente in articolazioni territoriali dell’ organizzazione mafiosa tradizionale da cui dipendono.
In ordine alle mafie autoctone e alle mafie straniere va osservato come la giurisprudenza ritenga necessario applicare l’articolo 416 bis c.p. tutte le volte in cui dall’ organizzazione discenda una forza intimidatrice tale da generare assoggettamento ed omertà.
È chiaro, quindi, che rileva la diffusività del fenomeno mafioso a prescindere dall’ incidenza che un’organizzazione presenta sul territorio. Si insiste così sull’ esteriorizzazione del metodo mafioso che – secondo gli orientamenti prevalenti – deve imporre l’applicazione della norma de qua anche alle nuove mafie.
Tuttavia, taluni dubbi permangono circa le modalità con cui poter rilevare l’ esteriorizzazione del suddetto metodo relativamente alle mafie delocalizzate, note per la presenza di un collegamento con l’organizzazione madre. In merito, si sono consolidate due opposte posizioni giurisprudenziali : se da un lato si ritiene che ai fini dell’ applicabilità dell’articolo 416 bis c.p. alle piccole mafie sia sufficiente accertare il collegamento tra la cellula periferica e l’organizzazione principale, dall’altro si afferma come il mero collegamento osti alla disamina della lesività di una determinata organizzazione .
Infatti, punire un’organizzazione criminale solo sulla base di un collegamento con quella principale, rischierebbe di far qualificare l’articolo 416 bis c.p. come un reato associativo puro, snaturandolo del suo carattere tipicamente misto. Così, anche laddove sia rinvenuto un collegamento organico e funzionale con la casa madre, ai fini dell’applicazione dell’articolo 416 bis c.p. alla struttura criminale periferica, è necessario dimostrare che la predetta faccia uso del metodo mafioso e, quindi, la sua capacità intimidatrice.
Deve dunque evidenziarsi come la norma possa applicarsi ad organizzazioni criminali meno diffuse di quelle tradizionali, purché dalle stesse si evinca l’utilizzo del metodo mafioso e, soprattutto, la sua notorietà e palese manifestazione.
Pertanto, per integrare il reato in esame il collegamento si considera rilevante nella misura in cui questo costituisca elemento inequivocabile della manifestazione del metodo mafioso perché, essendo chiaro il modus operandi dell’organizzazione madre, risulta nitido all’esterno anche quello seguito dalla sua articolazione.
In tal senso, l’articolo 416 bis c.p. subordina la sua applicazione ad una consapevolezza (da parte della società) diffusa e consolidata in ordine alla criminalità di un’organizzazione, tale da intimidire il prossimo e da far temere per la propria incolumità.
In virtù del metodo mafioso, dunque, si evita una classificazione giuridica delle organizzazioni criminali, giacché si rende la norma applicabile a tutte quelle che abbiano una capacità intimidatrice effettivamente riscontrabile. In questo senso, la fattispecie incriminatrice porta con sé una concezione di associazione mafiosa che si eleva oltre gli eventuali limiti imposti dal nomen giuridico, insistendo al contrario sul suo modus operandi.
Ne consegue un’ associazione mafiosa strutturalmente aperta che per certi versi ha insinuato dubbi di compatibilità con il principio di legalità e i suoi corollari di determinatezza, tassatività e tipicità. Emblema di un allontanamento dal modello di tipicità storico del delitto di cui all’ articolo 416 bis c.p. può rinvenirsi nel caso “Mafia Capitale” in ordine al quale si evidenzia come i giudici di legittimità abbiano voluto allontanarsi dal prototipo di criminalità ancorato al compimento di atti di violenza, sottolineando dunque la rilevanza del metodo intimidatorio.
L’interprete viene così invitato ad accogliere una fattispecie in movimento, tesa di inglobare nuovi fenomeni criminali sussumibili, comunque, nell’ art.416 bis c.p.
La norma, dunque, si estende anche alle nuove mafie, a fronte di un’inclinazione verso un concetto di forza intimidatrice non limitato, ma libero di manifestarsi anche in maniera differente rispetto a quelli che potrebbero essere considerati i tipici modelli del passato.
Quindi, ai fini dell’applicazione dell’articolo 416 bis c.p. tutto deve ricondursi alla capacità intimidatrice in grado di promanare dall’ organizzazione e soprattutto non necessariamente connessa alla violenza e/o alla minaccia.
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Elena Fierro
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