Il delitto preterintenzionale e le altre figure di responsabilità oggettiva
Con il termine responsabilità oggettiva ci si riferisce a tutti quei casi in cui il soggetto è chiamato a rispondere di un evento in virtù della sua mera causazione materiale, indipendentemente dall’accertamento psicologico e quindi della presenza del dolo o della colpa.
Per l’imputazione a titolo di responsabilità oggettiva è dunque sufficiente l’esistenza del nesso causale tra condotta ed evento.
Essa trova espressa previsione nell’art. 42, co. 3, c.p., che dispone che “la legge determina i casi in cui l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente“, dove con l’utilizzo dell’avverbio “altrimenti” ci si riferisce proprio alle ipotesi di responsabilità oggettiva.
Nonostante tale previsione legislativa, attualmente le ipotesi di responsabilità oggettiva sono molto limitate e ciò soprattutto in seguito all’entrata in vigore della Costituzione, il cui art. 27 sancisce il principio di colpevolezza e l’indispensabile collegamento tra soggetto agente e fatto, disponendo che la responsabilità penale è personale, e delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 364/88 e 1085/88, che hanno richiesto quanto meno l’esistenza della colpa sugli elementi significativi della fattispecie.
I principali casi di responsabilità oggettiva sono:
il delitto preterintenzionale (ex art. 43 c.p.);
l’aberratio delicti (ex art. 83 c.p.);
l’aberratio ictus plurilesiva (ex art. 82 c.p.);
i delitti aggravati dall’evento (ex artt. 368 e 369 c.p.);
la responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto (ex art. 116 c.p.);
i reati commessi a mezzo stampa (ex art. 57 c.p.);
il mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti (ex art. 117 c.p.).
Nello specifico, i delitti aggravati dall’evento sono quei delitti che subiscono un aumento di pena allorquando, oltre all’evento espressamente previsto dall’ordinamento penale, venga posto, a carico dell’agente, un ulteriore evento dannoso, e ciò sulla base del semplice nesso di causalità (ad esempio, calunni aggravata; morte o lesione della donna come conseguenza dell’aborto; lesione personale derivante dall’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina o da maltrattamenti).
Il delitto preterintenzionale è invece quello che, ai sensi dell’art. 43, co. 2, c.p., si configura quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente, e ciò accade in realtà solo in due casi:
omicidio preterintenzionale, che, ai sensi dell’art. 584 c.p., si ha quando con atti diretti a percuotere o a produrre una lesione personale, si cagiona la morte dell’offeso, come conseguenza non voluta;
aborto preterintenzionale, introdotto dalla L. n. 194/78, che si configura quando, con atti diretti a provocare lesioni ad una donna in stato di gravidanza, si produce l’aborto.
Il delitto preterintenzionale è caratterizzato:
dalla volontà di cagionare l’evento minore, ossia le lesioni o le percosse, per il quale evento il soggetto risponderà a titolo di dolo;
dalla mancanza di volontà di cagionare l’evento più grave, ossia la morte, per il quale evento il soggetto risponderà in quanto conseguenza della sua condotta;
dal nesso di causalità che deve intercorrere tra la condotta dolosa di ledere o percuotere e l’evento più grave, al fine di escludere cause sopravvenute o eccezionali.
Affinché si possa parlare di responsabilità oggettiva occorre però che l’agente non abbia neanche accettato il rischio dell’evento più grave, poiché altrimenti risponderà a titolo di dolo eventuale.
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Antonino Iraci Sareri
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