Il dilemma della legge Gelli-Bianco: retroattiva o irretroattiva?

Il dilemma della legge Gelli-Bianco: retroattiva o irretroattiva?

Tribunale Bergamo, 26 marzo 2019

Preliminarmente è opportuno precisare come per retroattività si intende la capacità di un atto di natura normativa di estendere la sua efficacia al tempo precedente a quello della sua emanazione o della sua entrata in vigore.

Il principio di irretroattività trova cittadinanza in due norme del sistema ordinamentale italiano: a) l’articolo 11, comma 1, delle Preleggi, per il quale la legge non dispone che per l’avvenire non avendo effetto retroattivo; b) l’articolo 25, comma 2, della Costituzione, per il quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Punto di dissidio nel sistema processuale italiano concerne proprio la retroattività o meno della Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (cd. legge “Gelli-Bianco”) entrata in vigore il  primo aprile del medesimo anno.

La stessa, al suo interno, nulla stabilisce con riferimento alla propria retroattività lasciando presagire, pertanto, la non attuabilità di detta novella per gli accadimenti avvenuti prima del 1.04.2017; sul punto contrastante è la giurisprudenza.

Da ultimo è intervenuto il Tribunale di Bergamo il quale non ha inteso condividere la tesi dell’applicabilità della c.d. legge Balduzzi e Gelli – Bianco alle sole vicende successive alla sua entrata in vigore.

Di fatto, il Tribunale di Bergamo, in un caso di responsabilità medica, non ha ritenuto valida la applicazione alla controversia del D.L. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. dell’8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi), potendosi estendersi le medesime osservazioni alla L. n. 24 del 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).

Lo stesso ha ritenuto non condivisibile la  tesi, seguita da una parte della giurisprudenza di merito con riferimento alla applicabilità delle suddette leggi alle sole vicende successive alla sua entrata in vigore.

A fondamento di tale ragionamento giuridico il Tribunale ha richiamato i criteri della non retroattività della norma della Suprema Corte secondo i quali “il principio dell’irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” (in tal senso ed ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 03/07/2013, Rv. 627204 – 01); da ciò ne deriverebbe che vi è “l’applicazione della c.d. legge Balduzzi a fatti già verificatesi al momento della sua entrata in vigore” – e per le sole disposizioni dedicate alla liquidazione del risarcimento dei danni – non incide negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ma si limita a fissare nuovi criteri di liquidazione del danno non patrimoniale e, pertanto, non è individuabile alcun ostacolo per la piena operatività dei principi appena richiamati” (Trib. Cagliari 6-2-2015).

A parere del Tribunale, le conclusioni suesposte devono ritenersi estensibili anche alla c.d. Legge GelliBianco, come del resto riconosciuto anche da parte della giurisprudenza di merito maturata successivamente all’entrata in vigore di quest’ultima disciplina (ex multis, Trib. Latina, sent. del 27-11-2018, Trib. Milano, sent. del 2-8- 2018, Trib. Trieste, sent. del 28-02-2018).


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