Il diritto all’integrità psicofisica: disciplina normativa

Il diritto all’integrità psicofisica: disciplina normativa

Il diritto all’integrità psicofisica e il diritto alla salute costituiscono parte dei diritti fondamentali dell’uomo: essi si pongono al fondamento della tutela giuridica della persona umana nel suo valore essenziale. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” – secondo quanto stabilito all’art. 2 della Costituzione, e l’ordinamento dunque riconosce e tutela tali diritti, preesistenti allo stesso.

Il diritto all’integrità psicofisica è volto a tutelare l’essere umano nel godimento del proprio organismo, secondo la sua interezza e sanità. È infatti l’art. 32, comma 1, Cost., a definire la salute come un fondamentale diritto dell’individuo; la sfera psicofisica è tutelata sul piano della responsabilità extracontrattuale, essendo un diritto assoluto, irrinunciabile ed indisponibile.

La Corte Costituzionale ha affermato che “il principio costituzionale della integrale e non limitabile tutela risarcitoria del diritto alla salute riguarda prioritariamente ed indefettibilmente il danno biologico in sè considerato”, ha ribadito che quest’ultimo “va riferito alla integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica sè stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, e cioè a tutte “le attività realizzatrici della persona umana” – sentenze n. 356 e n. 485 del 1991.

La tutela della salute comprende anche la pretesa dell’individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongono a rischio questo suo bene essenziale – sentenza n. 218 del 1994.

Per quanto concerne l’intervento medico, esso può compiersi anche in mancanza della volontà del soggetto, se si tratta di un mezzo volto a salvaguardarlo dal pericolo attuale di un maggiore danno all’individuo – stato di necessità: art. 54 c.p.

In riferimento alla salute quale “interesse della collettività” (art. 32 Cost.) la giurisprudenza costituzionale ha delineato ove possono ritenersi legittimi i trattamenti sanitari obbligatori: essi possono essere attuati in modo coattivo esclusivamente nella necessità di salvaguardare sia la salute individuale, che la salute collettiva.

Deve essere, infine, tutelata la “dignità della persona, che comprende anche il diritto alla riservatezza sul proprio stato di salute ed al mantenimento della vita lavorativa e di relazione compatibile con tale stato” – sentenza n. 218 del 1994.

Pertanto la Corte Costituzionale, con la rilevante sentenza n. 455 del 1990, afferma la compatibilità del concetto di diritto inviolabile con quello di diritto sociale a prestazioni positive da parte dei pubblici poteri.


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Gabriele

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