Il diritto all’oblio e il diritto di cronaca
Il diritto all’oblio è un diritto che non trova un espresso riconoscimento nel codice civile ma trae origine dalla giurisprudenza quale frutto delle sentenze che lo hanno riconosciuto. Esso è collocato tra i diritti inviolabili menzionati dall’art. 2 Cost. ed è il diritto ad essere dimenticati, o più correttamente, a non essere più ricordati per fatti che in passato furono oggetto di cronaca. A livello sovranazionale trova il suo fondamento giuridico negli artt. 8 Cedu, 7 e 8 Carta dir.fond. UE.
I diritti di cui all’art. 2 della Cost. si caratterizzano per la loro indisponibilità, imprescrittibilità, irrinunciabilità, intrasmissibilità e non possono quindi formare oggetto di contrattazioni, rinunce o trasferimenti in favore di altre persone perché il valore della persona è in sé distinta e separata dal suo titolare il quale, nemmeno lui, ne può disporre.
La personalità va scissa in un aspetto materiale ed in uno morale, nel primo caso vi è il diritto alla vita, alla salute ed alla integrità psicofisica, nel secondo rientrano il diritto al nome, all’immagine, all’identità personale, all’onore e alla riservatezza.
La persona quale singolo all’interno della collettività viene protetta dall’ordinamento in forza di molteplici norme costituzionali, di diritto internazionale ed europeo nonché a livello legislativo ma non solamente in via astratta ma anche nel concreto perché è: “compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3 com.2 della Cost.).
Viene espressa quella eguaglianza sostanziale che si affianca a quella formale del 1° com.: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
L’essere uguali non va espresso solo sulla carta ma va concretizzato per rendere nell’effettivo possibile a chiunque esprimersi e realizzarsi nella società alla quale appartiene per essere trattato equamente in rispetto al principio di non discriminazione tra i consociati.
Essendo però parte di una collettività , il singolo può vedere, talvolta, limitato il proprio diritto se contrapposto ad altri ugualmente importanti come, ad esempio, quando viene controbilanciato alla libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 della Cost., che testualmente recita: “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
In base all’esercizio del diritto di cronaca vengono narrati alcuni fatti considerati di interesse della collettività nel momento in cui accadono e che restringono la sfera di riservatezza e della reputazione delle persone coinvolte negli avvenimenti raccontati.
In un primo momento quindi il diritto della singola persona viene affievolito per concedere prevalenza a quello del pubblico di conoscere alcuni fatti socialmente importanti. Una volta però acquisita la notizia subentra, conseguentemente, la preminenza del diritto ad essere dimenticati perché la nuova diffusione dell’informazione – già ampiamente acquisita dalla collettività – è inutile e dannosa per i protagonisti della vicenda . In tal ultimo caso si commette la diffamazione quale fattispecie di reato ex art. 595 c.p. che, ai sensi del 3° com. stabilisce la pena per chi diffama col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero con atto pubblico.
La fattispecie contemplata da questo terzo comma rappresenta una forma aggravata del reato di diffamazione che si configura quando l’offesa nei confronti di un soggetto sia espressa comunicando con due o più persone. Per il fatto che, quella compiuta con il mezzo della stampa sia in grado di raggiungere un numero indeterminato di persone viene, per tale motivo, punita più severamente.
Sono delle scriminanti il diritto di cronaca e di critica a condizione che siano rispettati i canoni di rilevanza della notizia fornita, verità dei fatti narrati e continenza delle espressioni utilizzate.
A queste condizioni infatti chi scrive rientra nell’ esercizio di un diritto ex art. 51 del codice penale perché, malgrado, riporti dei fatti su una persona che ledano il suo onore e reputazione non è punibile per diffamazione perché prevale il diritto della collettività ad essere informati; ma se il fatto è stato già acquisito dalle persone si può incorrere in una responsabilità sia civile che penale e, quanto scritto, può essere sequestrato per atto motivato dell’ Autorità Giudiziaria (art. 15 com. 3 della Cost.).
Il passare del tempo può incidere su un giudizio di non legittimità dell’esercizio del diritto di cronaca perché una notizia può essere di interesse pubblico in un dato momento storico e perdere di importanza sociale una volta passato un certo lasso temporale; non vi sarebbe, di conseguenza, motivo per parlare nuovamente di quel avvenimento. Tuttavia, ciò non toglie che anche a distanza di anni un evento del passato possa essere ancora attuale per la notorietà del soggetto coinvolto, l’attività o il ruolo pubblico di questo o il collegamento con fatti recenti che fanno tornare la vicenda di attualità.
Se, appunto, il protagonista riveste un ruolo importante nella società perché coinvolto, ad esempio, nella politica del paese. In questo caso, la collettività è interessata a sapere le vicende che hanno coinvolto quella determinata persona per decidere, successivamente, se accordargli fiducia o meno.
La Corte di Giustizia ha, infatti, ravvisato un eccezione alla prevalenza del diritto all’oblio nella sola ipotesi in cui “risultasse, per ragioni particolari , come il ruolo ricoperto dalla persona interessata nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi” (Corte Giustizia, 13/05/2014, C131/12, Google Spain); (vedere anche Corte Edu, 19/10/2017, Fushsmann c/o Germania dove è prevalso l’interesse del pubblico all’informazione su quello del singolo all’oblio in quanto – pur trattandosi di una notizia risalente nel tempo – erano emersi nuovi sospetti di collusione con la criminalità russa a carico del medesimo individuo, molto noto al pubblico trattandosi di un uomo di affari molto impegnato anche in politica).
Si può quindi concludere che, in tema di diritto alla riservatezza, dal quadro normativo e giurisprudenziale nazionale (artt. 2 Cost. 10 c.c. e 97 della l. n. 633 del 1941) ed europeo (art..8 e 10, comma 2, della legge CEDU e 7 e 8 della c.d. “Carta di Nizza”), si ricava che il diritto fondamentale all’oblio può subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza dei seguenti specifici presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia; 3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica a della sua divulgazione al pubblico.
In ultimo, il giornalista è legittimato a divulgare i dati senza il consenso del loro titolare né l’autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, a condizione che la divulgazione sia essenziale ai sensi dell’art. 6 del codice deontologico dei giornalisti, ovvero indispensabile in considerazione dell’originalità del fatto o dei modi in cui è avvenuto, e che la valutazione della sussistenza di tale requisito costituisce accertamento in fatto, che il giudice di merito deve compiere caso per caso.
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Alessandra Albanese
Laureata in giurisprudenza con la passione per la legge, le piace approfondire continuamente gli aspetti giuridici nei vari settori del diritto e condividere quanto appreso assieme agli altri.