Il diritto dei minori di mantenere un rapporto significativo con i nonni

Il diritto dei minori di mantenere un rapporto significativo con i nonni

Sommario: Introduzione – 1. La normativa nazionale ed europea – 2. Il diritto di visita dei nonni e l’importanza dell’ascolto del minore: Cass. civ., Sez. I, 30.07.2020, n. 16410 – 3. La legittimazione ad agire del nonno sociale per mantenere rapporti significativi con i nipoti. Due recenti pronunce: Cass. civ., Sez. I, 25.07.2018, n. 19780 e Cass. civ., Sez. I, 19.05.2020, n. 9144

 

Introduzione

Il diritto dei nonni a mantenere un rapporto significativo con i nipoti è tutelato dalla legge con riferimento al superiore interesse del minore. Tale diritto è azionabile a prescindere da comportamenti pregiudizievoli dei genitori nei confronti dei minori, essendo riconosciuta l’importanza che assume, nella vita e nella formazione educativa del minore, la conoscenza e la frequentazione dei nonni, quali componenti della famiglia di cui fanno parte. In tal senso, il Supremo Collegio[1] ha osservato che il diritto riconosciuto agli ascendenti dall’art. 317-bis c.c. si pone nell’ottica di rafforzare la tutela del minore ad una crescita serena ed equilibrata, prevedendone un limite solo laddove sia in contrasto con il preminente interesse del minore.

1. La normativa nazionale ed europea

L’art. 317-bis c.c.[2] dispone che l’ascendente a cui viene impedito l’esercizio del diritto di visita può adire il Giudice del luogo di residenza del minore affinché adotti gli opportuni provvedimenti, che, ex art. 38 disp. att. c.c.[3], sono di competenza del Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del minore. A ciò si aggiunga l’art. 337-ter, I comma, c.c., in forza del quale “il figlio minore ha diritto […] di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Come sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità[4], l’art. 317-bis c.c., nel riconoscere agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti, subordina l’esercizio di questo diritto ad una valutazione del giudice avente ad oggetto il preminente interesse del minore ovvero la realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell’ambito del quale possa trovare spazio un’attiva partecipazione degli ascendenti.

Il diritto in questione è sancito, altresì, a livello sovranazionale dall’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[5] e dall’art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea[6].

A riguardo, un apporto sostanziale a consolidare il suesposto orientamento giurisprudenziale è fornito da una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo[7], che ha osservato che nei legami familiari “protetti”, ex art. 8 CEDU, oltre alla relazione tra genitori e figli, vi rientra anche quella tra nonni e nipoti. Tale decisione, nell’equiparare le suddette relazioni, ha valorizzato il diritto degli ascendenti ad instaurare e conservare il legame con i nipoti. In quest’ottica, la Corte europea ha evidenziato come le autorità nazionali debbano adottare “tutte le misure che si possano ragionevolmente esigere da loro per mantenere i legami tra i ricorrenti (ascendente) e la nipote e se abbiano rispettato gli obblighi positivi derivanti dall’art. 8 della Convenzione[8], poiché “i legami tra nonni e nipoti rientrano nei legami familiari protetti ai sensi dell’art. 8 della Convenzione[9]. Peraltro, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea[10], con l’espressione “diritto di visita” non si intende solo il diritto di visita dei genitori nei confronti del figlio minore, ma anche quello di altre persone con cui è importante che il minore intrattenga relazioni personali, tra cui i nonni. Alla stregua di quanto rappresentato, i Giudici della Corte Europea hanno concluso che “la nozione di “diritto di visita” […] deve essere interpretata nel senso che essa comprende il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti”.

2. Il diritto di visita dei nonni e l’importanza dell’ascolto del minore: Cass. civ., Sez. I, 30.07.2020, n. 16410

I ricorrenti adivano il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila per vedere riconosciuto il loro diritto ad incontrare la nipote. Il Tribunale respingeva il ricorso, non essendosi i nonni dimostrati in possesso di adeguate capacità di gestione dei contatti con la nipote; motivo per cui i ricorrenti impugnavano il decreto, eccependone la nullità per mancata audizione della minore. La Corte d’Appello di L’Aquila rigettava il ricorso, ritenendo che la dedotta nullità fosse insussistente, trattandosi di una minore di nove anni e non apparendo l’audizione necessaria, essendo accertato che il divieto di incontri era motivato dalla mancanza di capacità educative ed affettive dei nonni e dal loro atteggiamento pregiudizievole per la sana crescita psicologica della minore. Ciò, tuttavia, non ha soddisfatto l’onere di motivazione sia perché l’età della minore non implica necessariamente l’incapacità di discernimento, sia perché il giudizio sulla capacità educativa ed affettiva dei nonni non giustifica il rifiuto di ascolto della minore, quale soggetto portatore di interessi propri e diversi da quelli degli altri soggetti coinvolti nel procedimento.

Per tale ragione, i ricorrenti adivano la Corte di Cassazione, denunciando la nullità del decreto per violazione dell’art. 336 c.c. e dell’art. 102 c.p.c.; ricorso accolto e rinviato alla Corte d’Appello.

Stante quanto rappresentato, si afferma il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti, a cui corrisponde il contestuale diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti con i parenti, ai sensi dell’art. 315-bis c.c.. Per tale ragione, i provvedimenti che incidono sul diritto in parola definiscono procedimenti che dirimono conflitti tra posizioni soggettive diverse “nei quali il minore è da considerare “parte”. Tale concetto si concretizza non nella necessità di una partecipazione formale (implicata dalla nozione di parte in senso proprio), ma nel diritto del minore di essere ascoltato ai fini del merito, in quanto parte sostanziale: soggetto portatore di interessi comunque diversi da quelli dei genitori”. Dunque, il minore, inteso quale parte sostanziale del procedimento, deve essere ascoltato, da cui il mancato ascolto viola il diritto al contraddittorio ed all’ascolto, se questo viene escluso senza una valida motivazione sulla sua capacità di discernimento. La relativa audizione può essere omessa solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di maturità del minore, sussistano particolari ragioni che la sconsiglino; ragioni da indicare in modo puntuale e specifico.

3. La legittimazione ad agire del nonno sociale per mantenere rapporti significativi con i nipoti. Due recenti pronunce: Cass. civ., Sez. I, 25.07.2018, n. 19780 e Cass. civ., Sez. I, 19.05.2020, n. 9144

In entrambe le vicende, i nonni presentavano ricorso al Tribunale per i Minorenni di Roma per sentir accertare, ex art. 317-bis c.c., il loro diritto di mantenere rapporti significativi con le nipoti minorenni. Il Tribunale adito dichiarava il difetto di legittimazione della ricorrente, in quanto seconda moglie del nonno e, quindi, non ascendente delle minori. In entrambi i casi, seguiva il ricorso presso la Corte d’Appello di Roma, la quale, con riferimento alla sentenza n. 19780/2018, statuiva che la ricorrente era priva della legittimazione ad agire, non essendo parente biologica della minore. Faceva seguito il ricorso alla Suprema Corte, che – dopo aver osservato che il minore assume la qualità di parte sostanziale nel procedimento e, quindi, ha il diritto di essere ascoltato – affermava che la Corte d’Appello aveva considerato solo la lettera della norma. Pertanto, concludeva che l’interesse sussiste “in capo ad entrambi i ricorrenti […] essendo portatori entrambi […] di un interesse a preservare le condizioni per l’armonica e serena crescita delle nipoti, derivanti dal mantenimento della frequentazione con il nucleo familiare”.

Stante il superiore interesse del minore, l’accezione più ampia attribuita dalla giurisprudenza europea al concetto di famiglia si riflette sul rapporto dei genitori con i figli, in relazione al quale la Corte EDU non opera alcuna distinzione tra legami di sangue e rapporti sociali, purché caratterizzati da una stabile relazione affettiva tra l’adulto ed il minore. Accogliendo il motivo di ricorso, il Supremo Collegio sanciva il principio per cui il diritto degli ascendenti di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni “non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psicofisico”.

Quanto alla summenzionata pronuncia n. 9144/2020, la Corte d’Appello di Roma, accogliendo parzialmente il ricorso e rigettando il reclamo incidentale della ricorrente, riconosceva la legittimazione attiva della “nonna sociale” e disponeva che la stessa potesse incontrare le minori secondo le modalità di frequentazione stabilite per il coniuge. Seguiva il ricorso per Cassazione.

A riguardo, gli Ermellini osservavano che ognuno è titolare di un proprio diritto a mantenere rapporti significativi con il nipote minorenne, che ha carattere autonomo rispetto a quello degli altri ed il cui esercizio è subordinato, in caso di contestazione da parte dei genitori, ad una valutazione del giudice in ordine alla capacità dell’istante di cooperare all’adempimento degli obblighi educativi, in modo da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo che garantisca un equilibrato sviluppo della personalità del minore.

In conclusione, aderendo al principio di diritto sancito con la sentenza n. 19780/2018 ed affermando l’autonomia dei rispetti diritti, ne consegue l’estensione del regime previsto per il nonno paterno in favore della nonna sociale, costituendo i nonni un nucleo familiare unico, individuato, nel caso di specie, dal minore come “nucleo familiare paterno”.

 

 


[1] Cass. civ., Sez. I, 19.01.2015, n. 752.
[2] Art. 317-bis c.c. (“Rapporti con gli ascendenti”): “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma”.
[3] Art. 38 disp. att. c.c.: “Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni”.
[4] Cass. civ., Sez. VI, 12.06.2018, n. 15238.
[5] Art. 8 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“Diritto al rispetto della vita privata e familiare”): “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
[6] Art. 24 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (“Diritti del minore”): “I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”.
[7] Cedu, Sez. II, 20.01.2015, ricorso n. 107/10, “Manuello e Nevi c. Italia”.
[8] Punto 52 sentenza “Manuello e Nevi c. Italia”.
[9] Punto 53 sentenza “Manuello e Nevi c. Italia”.
[10] Corte giustizia dell’Unione Europea, Sez. I, 31.05.2018, n. C‑335/17.

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Sara Ionà

- Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) presso l'Università degli Studi di Roma, "RomaTre", Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di Laurea Magistrale, con tesi di laurea in diritto penale, "Le situazioni preclusive dei benefici penitenziari (art. 4-bis ord. penit.)". - Praticante Avvocato Abilitata al patrocinio.

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