Figli minori e vaccino anti-Covid: il caso del disaccordo del genitore separato o divorziato

Figli minori e vaccino anti-Covid: il caso del disaccordo del genitore separato o divorziato

Quella della somministrazione del vaccino anti-Covid19 è stata ed è tuttora una delle tematiche più dibattute degli ultimi tempi. Non a caso, in ragione delle misure restrittive varate dal Governo nell’ultimo anno, si è avviata una vera e propria corsa al vaccino per accaparrarsi il famoso Green pass. Eppure, se da un lato aumenta il numero dei vaccinati nel nostro Paese, dall’altro c’è anche chi si dimostra totalmente contrario alla somministrazione del farmaco per la prevenzione del virus.

Una delle peculiari situazioni a cui si è avuto modo di assistere, considerata la recente estensione dell’obbligo vaccinale anche ai minori, è quella in cui uno dei genitori del minore si qualificasse “no vax”. Tale circostanza nei mesi scorsi ha dato vita ad un grande problema per il minore intenzionato a sottoporsi alla vaccinazione per evitare di vedersi precluso alcune attività quotidiane a causa del mancato possesso della certificazione verde fino a poco tempo fa necessaria in ragione delle misure di restrizione applicate, oltreché per il ragionevole motivo di voler prevenire nonché evitare la contrazione del virus. La problematica è sorta dal momento che i centri vaccinali, per la somministrazione del farmaco a coloro che non abbiano ancora compiuto i diciotto anni di età, richiedono il consenso di entrambi i genitori. E questo, soprattutto per i coniugi in fase di separazione o divorzio con diversità di vedute, può portare a dei conflitti.

Cosa accade allora nell’ipotesi in cui tra genitori separati o divorziati sorga un disaccordo in merito alla somministrazione del vaccino da parte del figlio minore?

La soluzione, come di consueto, ci viene fornita dalla legge, ma risulta inevitabile l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Basandosi su un piano esclusivamente teorico, è possibile affermare che il genitore separato può esercitare la sua responsabilità genitoriale nel senso di impedire al figlio minore di sottoporsi alla somministrazione di un vaccino, nonostante il disaccordo dell’altro coniuge. Ciò in ragione della potestà riconosciuta a ciascun genitore dalla legge nei confronti del figlio che non abbia raggiunto la maggiore età. Non a caso il primo comma dell’art. 316 c.c. sancisce che “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.”     

Tuttavia l’ipotesi contemplata è quella in cui tra gli esercenti la responsabilità genitoriale intercorra una separazione o un divorzio. Di conseguenza il genitore, in disaccordo con le scelte del coniuge separato o dell’ex coniuge qualificatosi nel caso di specie “no vax”, ha la possibilità di ottenere ugualmente l’autorizzazione affinché sia consentito al minore di sottoporsi alla somministrazione del vaccino.

Una delle modalità per poter agire, nonostante il disaccordo dell’altro genitore, è attraverso la presentazione di un ricorso ex art. 709 ter c.p.c. L’articolo in questione consente al coniuge separato di adire la stessa autorità giudiziaria che abbia in precedenza disposto la separazione, o il divorzio, qualora sorgano controversie tra i coniugi inerenti l’educazione, l’istruzione e la salute dei figli, per le quali gli stessi non siano riusciti a trovare un compromesso o un accordo. E il caso del disaccordo tra genitori separati circa la possibilità del figlio minore di sottoporsi a vaccinazione è proprio uno di quelli rientranti nella sfera di applicazione della norma.

Tuttavia occorre precisare che non vi è certezza assoluta che il giudice adito autorizzi il minore alla somministrazione del vaccino.  È pur vero che risulta necessario evidenziare che, data la gravità della situazione e l’elevato pregiudizio che la mancata vaccinazione potrebbe arrecare all’intera comunità, l’autorità giudiziaria, nella maggior parte dei casi, non potrebbe che dimostrarsi favorevole a rilasciare l’autorizzazione alla somministrazione.

A tal proposito, è possibile prendere in considerazione il decreto del 22.07.2021 emesso dal Tribunale di Monza  IV sez. civ..

Una madre presentava ricorso ex art. 709 ter c.p.c. allo scopo di ottenere dall’autorità giudiziaria l’autorizzazione a procedere alla somministrazione del vaccino anti-Covid19 al figlio minore, nonostante l’opposizione del padre. Quest’ultimo si costituiva in giudizio adducendo l’inammissibilità del ricorso per impossibilità del giudice di sostituirsi al genitore nell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché l’infondatezza dello stesso a causa della fase sperimentale in cui si trovava il vaccino a quel tempo. Tuttavia, come chiarito dalla stessa autorità giudiziaria, il fine del ricorso ex art. 709 ter c.p.c. è proprio quello di risolvere i contrasti insorti tra genitori separati o divorziati circa l’assunzione di importanti decisioni concernenti l’educazione, la salute e l’istruzione dei figli.

Considerando che non ci fosse alcun dubbio che la somministrazione di un vaccino costituisse un importante aspetto della salute del minore e avendo ben chiara la gravità della situazione, derivante dalla elevata e rapida diffusione del virus, tale da determinare un pericolo concreto per la salute del figlio, il giudice ha accolto il ricorso della madre.


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Annalisa D'Attoli

Praticante Avvocato Abilitato con un particolare interesse per svariati rami del diritto quali civile, famiglia, lavoro, tributario e amministrativo.

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