Il diritto di recesso anticipato nel contratto di ormeggio

Il diritto di recesso anticipato nel contratto di ormeggio

Si può recedere anticipatamente dal contratto di ormeggio concluso con la concessionaria?

Questa è la domanda che spesso si pongono gli utenti dei cosiddetti posti-barca.

Al fine di pervenire ad un corretto inquadramento giuridico della fattispecie prospettata, appare necessario premettere alcune brevi considerazioni in tema di contratto di ormeggio.

Il contratto de quo si manifesta sotto forma di fattispecie contrattuale attraverso cui una parte, ossia il gestore di un porto turistico, assume l’obbligo di mettere a disposizione dell’altra, verso un corrispettivo e per un determinato periodo, una porzione di specchio acqueo per ivi permettere lo stazionamento di una specifica unità da diporto, il c.d. “posto-barca”, nonché di fornire quei servizi accessori previsti espressamente ex contractu, ovvero individuati dal regolamento interno che disciplina il porto turistico medesimo.

Si evidenzia poi, come il contratto di ormeggio, in mancanza di una disciplina legislativa ad esso specificatamente riferita, rappresenti una fattispecie contrattuale atipica.

Del resto, sino ad oggi dottrina e giurisprudenza, hanno tentato di individuare la disciplina di una qualche fattispecie contrattuale tipica cui ricondurre il contratto in esame, privilegiando le ipotesi del contratto di deposito e del contratto di locazione.

L’orientamento giurisprudenziale più recente è volto invece ad escludere che il contratto di ormeggio possa essere ricondotto allo schema di un unico contratto tipizzato.

Sul punto, la Corte di Appello di Trieste si espressa infatti affermando che il contratto di ormeggio “ha ormai assunto una sua giuridica individualità, che porta a far convivere nella sua disciplina norme confluenti da tipi legali differenti”.

Più specificatamente, la suddetta tesi parrebbe propendere per l’individuazione del contratto di ormeggio quale contratto atipico a causa mista, in cui confluiscono le cause di differenti contratti tra cui il deposito, la locazione e la somministrazione.

Tale orientamento, proprio nell’ottica di tutelare maggiormente la figura del consumatore, riconosce all’utente del posto-barca un diritto personale di godimento sul posto turistico, contemplando, a favore dell’utente, l’applicazione della normativa contenuta nel Tit. IV del recente “Codice del Consumo”.

Ebbene, le previsioni normative accolte dal succitato Codice introdurrebbero nella disciplina del contratto di ormeggio principi estremamente garantisti per l’utente del posto-barca, soprattutto con riferimento ai requisiti del contratto in esame, nonché al diritto di recesso a favore dell’utente medesimo.

Si ritiene pertanto come la clausola che esclude la facoltà di un libero recesso, ossia quella che impedisce ad una delle parti di svincolarsi dal contratto prima della sua naturale scadenza, nonché la clausola penale, che stabilisce in via preventiva un importo manifestamente eccessivo in caso di inadempimento da parte di uno dei contraenti (corrispondente all’importo ancora dovuto fino alla cessazione del contratto), siano da considerarsi vessatorie.

Esse avvantaggerebbero infatti una parte, penalizzando fortemente l’altra, determinando in modo considerevole uno squilibrio delle posizioni dei contraenti.

La ratio della normativa sul diritto di recesso è infatti quella di tutelare la libertà e l’autonomia negoziale, conferendo al beneficiario la possibilità di una “repetita praelectio” dei termini contrattuali e di uno scioglimento ad nutum del vincolo.

Invero, detto contratto rientrerebbe nelle ipotesi di recesso legale, ove viene consentito alla parte di svincolarsi dalla legge ex contractu, a fronte di variazioni delle condizioni originariamente pattuite dalla controparte in corso di rapporto, nei contratti che prevedono, mediante una clausola approvata specificatamente dall’altro contraente, tale ius variandi.

In conclusione, alla luce delle considerazioni testé svolte, si ritiene come la clausola che esclude la facoltà di un libero recesso sia da ritenersi nulla, poiché vessatoria sino a prova contraria.


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Avv. Federico Giordano

Laureato presso l'Università degli studi di Pavia alla Facoltà di Giurisprudenza, è iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Aosta, ove esercita la professione forense.

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