Il divieto dei patti successori e la prova dell’esistenza. La sentenza della Corte di Cassazione n. 18197/2020

Il divieto dei patti successori e la prova dell’esistenza. La sentenza della Corte di Cassazione n. 18197/2020

Sommario: Introduzione – 1. La sentenza della Corte di Cassazione n. 18197/2020 – 2. Testamento congiuntivo e reciproco. Testamento simultaneo – 3. Prova dell’esistenza del patto successorio istitutivo

 

Introduzione

Si intende in questa sede brevemente analizzare quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18197 del 2 settembre 2020, con riguardo al divieto di patti successori, sancito all’art. 458 del codice civile, e della relativa dimostrazione dell’esistenza, nella quale si analizzano inoltre le figure del testamento congiuntivo e del testamento simultaneo.

Nel nostro ordinamento, vige il principio di libertà di determinazione della volontà per il soggetto che intenda disporre delle proprie sostanze per il momento in cui avrà cessato di vivere, evitando una costrizione per il disponente – il quale deve essere in condizione di revocare in ogni momento le proprie disposizioni secondo la sua volontà – nonché il sorgere di un legittimo affidamento o un’aspettativa in capo ai destinatari delle disposizioni medesime.

Ragion per cui all’art. 458 c.c. è stabilito il divieto di patti successori.

Ed infatti, è punita con la nullità qualsiasi “convenzione con cui taluno dispone della propria successione[i], non potrebbe il disponente accordarsi con qualsivoglia soggetto al fine di concordare quantitativamente o qualitativamente la porzione di patrimonio, il bene oggetto dell’assegnazione, potendo invece revocare in ogni momento le proprie disposizioni .

Ed in egual modo si considera nullo l’accordo con cui “taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi[ii]. Ciò al fine di reprimere comportamenti socialmente e moralmente ritenuti intollerabili dal legislatore.

1. La sentenza della Corte di Cassazione n. 18197/2020

A questo proposito è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 18197 del 2 settembre 2020, affrontando, nel caso di specie, la questione di due testamenti, redatti lo stesso giorno, contenenti disposizioni reciproche ed in favore di terzi, dal medesimo contenuto.

La Corte di Cassazione in quest’occasione analizza le fattispecie del testamento congiuntivo e del testamento simultaneo, per poi distinguerle dall’ipotesi che, invece, nel concreto configuri un patto successorio vietato dal nostro ordinamento, e come possa provarsi.

2. Testamento congiuntivo e reciproco. Testamento simultaneo

Secondo il disposto dell’art. 589 c.c. “non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca”.[iii] Il legislatore pone il divieto del c.d. “testamento congiuntivo o reciproco”, ancora per il principio della inderogabilmente unica e libera volontà del testatore.

Ben potrebbe invece aversi il c.d. “testamento simultaneo”, il quale secondo la ricostruzione giurisprudenziale “ricorre quando due disposizioni testamentarie, sia pure reciproche, costituiscano due atti perfettamente distinti, quantunque scritti sullo stesso foglio”, che non varrebbe ad escluderne l’autonomia.[iv]

La Corte precisa, infatti, che se per il caso dei testamenti simultanei non si presume che siano stati redatti in mancanza dell’indefettibile requisito della libera volontà del testatore, tuttavia, “il riconoscimento della validità dei testamenti simultanei, non esclude la loro possibile invalidità da un diverso punto di vista, in relazione al loro eventuale porsi come atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori e avente per oggetto l’impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione per causa di morte”, e richiamando risalenti precedenti della medesima giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte difatti osserva che può comunque ravvisarsi patto successorio qualora “le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, danno luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri.[v]

3. Prova dell’esistenza del patto successorio istitutivo

La Corte giunge quindi alla conclusione, sostenuta anche dalla dottrina, “secondo cui non è necessario che l’esistenza del patto successorio istitutivo risulti dal testamento quale motivo determinante della disposizione (art. 626 c.c.) o da atto scritto ma è sempre ammissibile qualunque mezzo di prova, perché si tratta di provare un accordo che la legge considera come illecito”, richiamando, inoltre, al fine di “operare un parallelo”, la disciplina dell’art. 1417 c.c., in tema di simulazioni, il quale stabilisce la libertà della prova “quando l’azione è diretta ad accertare la illiceità del contratto dissimulato” e ribadisce che nel caso di specie è da considerarsi la nullità dei testamenti, non per violazione dell’art. 589 c.c. bensì perché dalle circostanze del caso specifico, dalle schede testamentarie sottoposte al vaglio dei giudici, poteva evincersi che si stesse dando “esecuzione a un impegno contrario al divieto di patti successori”.[vi]

 

 


[i] Art. 458 c.c., il quale recita come segue: “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.”.
[ii] Art. 458 c.c.
[iii] Art. 589 c.c.
[iv] Cass. Civ., sez. sec., n. 18197 del 02/09/2020.
[v] Cass. Civ., n. 18197/2020 cit.
[vi] Cass. Civ., n. 18197/2020 cit.

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