Il dolo eventuale e la colpa cosciente: ipotesi controverse
La dibattuta quaestio che, da sempre, impegna dottrina e giurisprudenza a delineare il discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente torna in auge ogniqualvolta vi siano pronunce inerenti i fatti di omicidio o lesioni personali cagionati mediante l’impiego di mezzi di per sé atti ad offendere o attraverso la trasmissibilità del virus HIV ovvero riguardanti i fatti di morte quale conseguenza di cessione illecita di sostanze stupefacenti. Effettivamente, le decisioni sono spesso imprevedibili, con corti di merito tendenzialmente più propense al riconoscimento del dolo eventuale e altre maggiormente orientate verso la colpa cosciente.
Per comprendere la reale portata delle posizioni della dottrina e della giurisprudenza, in assenza di una normativa che consenta di elaborare una definizione chiara di tali coefficienti psicologici, occorre rassegnare le varie teorie enucleate.
La concezione dominante in dottrina e in giurisprudenza è quella della teoria intellettualistica, che ascrive il dolo eventuale alla previsione di un evento non direttamente voluto come possibile accessorio della realizzazione di una determinata condotta e la colpa cosciente alla mancata previsione o alla rappresentazione astratta del medesimo evento (Cass., Sez. IV, 25 marzo 2009, n. 13083, Bodac; Cass., Sez. IV, 24 marzo 2010, n. 11222, Lucidi; Cass., Sez. I, 1 agosto 2011, n. 30472, Braidic; Cass., Sez. I, 9 luglio 2012, n. 26871, T.E.).
L’orientamento minoritario ha elaborato la teoria volontaristica, incentrata sulla formula di Frank, che imputa il dolo eventuale alla condotta dell’agente posta in essere anche qualora avesse avuto la certezza del verificarsi dell’evento e la colpa cosciente al trattenimento dell’agente dal compimento dell’atto qualora avesse avuto la certezza del verificarsi dell’evento (Cass., S.U., 26 novembre 2009, n. 12433, Nocera).
Meritevole di annotazione è il criterio dell’accettazione del rischio, secondo il quale risponde a titolo di dolo l’agente che, pur non avendo di mira l’evento, accetta il rischio che esso si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi a costo di determinarlo; risponde, invece, a titolo di colpa l’agente che, pur rappresentandosi l’evento come possibile risultato della sua condotta, agisce nella convinzione che esso non si verificherà, confidando nell’intervento di fattori impeditivi o interruttivi del potenziale nesso causale tra l’evento e la propria condotta (Cass., Sez. I, 27 gennaio 1996, n. 832, Piccolo; Cass., Sez. IV, 20 dicembre 1996, n. 11024, Boni; Cass., Sez. I, 26 febbraio 1998, n. 5969, Held; Cass., Sez. I, 19 luglio 2004, n. 31523, Ferraro; Cass., Sez. V, 7 novembre 2012, n. 42973, Ignatiuc).
Il declino del criterio dell’accettazione del rischio si ha con la nota pronuncia delle Sezioni Unite sul caso Thyssenkrupp (Cass., S.U., 18 settembre 2014, n. 38343, Thyssenkrupp). Le Sezioni Unite sposano la teoria volontaristica e le applicano il criterio del bilanciamento, addebitando il dolo eventuale alla previsione di un evento altamente probabile quale conseguenza della condotta dell’agente. L’agente, dopo aver bilanciato gli interessi in gioco, ovvero il raggiungimento dei propri scopi egoistici, l’alta probabilità di ledere un bene giuridico, ponendo in essere un evento collaterale, e l’eventuale prezzo da pagare, si determina comunque ad agire. L’evento, dunque, non è direttamente voluto ma è inseribile nel fuoco dell’intenzionalità primaria dell’agente.
Ciò posto, in relazione ai fatti di omicidio o lesioni personali realizzati mediante armi da fuoco o da taglio, la giurisprudenza di merito più rigorosa ha tratto la prova dell’avvenuta rappresentazione della possibilità di cagionare un evento lesivo da parte dell’agente, con conseguente affermazione di responsabilità a titolo di dolo, sulla base di una serie di indizi, quali l’esperienza nel maneggiare le armi, il luogo ove i fatti sono stati commessi, il numero di soggetti presenti in tale situazione e, infine, la durata e la ripetizione dell’azione. Difatti, i giudici di merito hanno ravvisato gli estremi del dolo eventuale nella condotta dell’imputato che, ubriaco, attinge colpi di arma da fuoco, con ilarità, all’interno di un locale, cagionando la morte della figlia. Infatti, egli, in stato di ebbrezza, è consapevole di non essere in grado di maneggiare correttamente l’arma e che, esplodendo il proiettile in un locale di piccole dimensione, in cui erano presenti cinque persone, potesse attingere qualcuno dei presenti (Cass., Sez. I, 26 febbraio 1998, n. 5969, Held). Allo stesso modo, l’attribuibilità della responsabilità a titolo di dolo si ravvisa anche nella condotta del soggetto che, nel corso dei festeggiamenti della notte di Capodanno, alza un braccio e esplode un colpo di pistola, cagionando la morte di una persona. Ebbene, considerato il contesto in cui si verifica lo sparo, contraddistinto da un vicolo stretto e altamente popolato, è logicamente prevedibile che l’agente avesse la consapevolezza del concreto rischio di ledere l’incolumità di qualcuno degli innumerevoli presenti (Cass., Sez. I, 16 giugno 2009, n. 24901, T.E.; Trib. Mantova, 26 luglio 2018, G.F.).
Diversamente, altra giurisprudenza ha preso posizione in favore del riconoscimento della colpa cosciente, reinterpretando in chiave diametralmente opposta gli stessi indizi che, secondo la giurisprudenza soprammenzionata, avrebbero dovuto portare al riconoscimento della consapevolezza in capo all’agente della possibilità di verificazione di eventi lesivi. Il caso più noto è quello di due funzionari di Polizia particolarmente capaci ed esperti, i quali, a bordo di un elicottero in servizio anti immigrazione e contrabbando, aprono il fuoco verso un motoscafo diretto verso la costa, continuando a sparare anche quando il motoscafo si era fermato presso una motovedetta della Guardia Costiera, così cagionando la morte di un contrabbandiere. Ebbene, l’organo giudicante statuisce che l’agente, proprio facendo affidamento sulle proprie capacità di mira e di sparo, avesse escluso la possibilità di verificazione di eventi lesivi (Corte d’Assise d’Appello di Lecce, 10 aprile 2009, n. 9, A.P.).
In relazione ai fatti di omicidio o di lesioni personali cagionati mediante trasmissione del virus HIV, la linea di demarcazione tra l’imputazione dolosa e quella colposa deve essere tracciata, anche in questo contesto, in seguito ad un’analisi particolareggiata della situazione concreta, tenendo in considerazione tutti i dati inerenti al fatto, quali la frequenza dei rapporti sessuali, la tipologia di rapporto e l’eventuale adozione di precauzioni alternative all’utilizzo del profilattico in grado di diminuire il rischio di contagio. Ebbene, le corti di merito propendono a riconoscere la colpa cosciente in presenza di rapporti non protetti isolati o episodici che non comportano un contatto di sangue ( Trib. Cremona, 12 ottobre 2017, M.Z.). Diversamente, i giudici propendono per la configurabilità del dolo eventuale in presenza di rapporti non protetti frequenti o qualora la pratica sessuale sia tale da aumentare considerevolmente il livello di pericolosità, a condizione che il corriere del virus, consapevole del suo stato, non adotti alcuna misura precauzionale ( Cass., Sez. V, 16 aprile 2012, n. 38388, C.A.; Cass., Sez. V., 5 febbraio 2015. n. 5597, M.C.; Cass., Sez. I., 30 ottobre 2019, n. 48014).
Infine, un ulteriore caso di scuola è quello del tossicomane volontario che cede illecitamente una sostanza stupefacente ad un terzo, il quale decede a causa dell’assunzione della dose. Secondo un primo e prevalente filone giurisprudenziale, la morte non voluta deve essere imputata all’autore del delitto base doloso in virtù del solo nesso di causalità tra la condotta di cessione e l’evento collaterale della morte. Pertanto, l’elemento soggettivo ascrivibile al cedente è quello del dolo, poiché strettamente connesso al delitto presupposto, nella forma di quello eventuale poiché l’agente, in determinate circostanze, avrebbe dovuto prevedere l’evento morte quale conseguenza possibile della sua condotta (Cass., Sez. II, 15 febbraio 1996, n. 205374, Caso; Cass., Sez. IV, 25 gennaio 2006, n. 234187, Bellino). Un secondo orientamento ravvisa nella condotta del cedente una responsabilità per colpa specifica, fondata sull’inosservanza della norma penale incriminatrice del reato base doloso ( Cass., Sez. V, 9 novembre1988, n. 183396, Montoli). La dottrina ha specificato che tale colpa è presunta. Un terzo filone è indotto a considerare la responsabilità a titolo di colpa del cedente sulla base del nesso di causalità e della prevedibilità astratta dell’evento, desunta dalla notorietà della frequenza di casi letali dopo l’assunzione di determinate sostanze stupefacenti (Cass., Sez. VI, 6 dicembre1988, n. 180420, Coppola). Una parte della dottrina ha qualificato la responsabilità dell’autore del delitto come oggettiva, non rimproverabile né a titolo di colpa né a titolo di dolo, fondata solo sul nesso causale. Infine, l’ultimo orientamento configura una responsabilità per colpa in concreto, ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità del rischio che l’evento morte si verifichi come conseguenza della condotta di cessione, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare. Dunque, l’elemento soggettivo ascrivibile all’autore del fatto è quello della colpa cosciente (Cass., Sez. VI, 29 novembre 2007, n. 12129, Passafiume; Cass., S.U., 22 gennaio 2009, n. 22676, R.I; Cass., Sez. III, 24 ottobre 2012, n. 41462, D.W.C.; Cass., Sez. V., 20 ottobre 2017, n. 3891, D.P.).
In definitiva, la configurabilità di uno dei due coefficienti psicologici, nella maggioranza dei casi, consegue al raggiungimento della prova, a seguito dell’analisi della situazione concreta, della sussistenza o insussistenza della rappresentazione dell’evento come possibile.
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Giuliana Favara
Abilitata all'esercizio della professione forense, ha conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e il diploma di Specializzazione nelle Professioni Legali presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Ha svolto lo stage di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari, nella sezione GIP/GUP e nella Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 73 del d.l. 69/2013, e ha collaborato con uno studio legale operante nel settore penale.