Il furto in albergo: chi è civilmente responsabile?
In questo breve articolo, viene trattato il tema della responsabilità delle cose portate in albergo. Il tempo delle vacanze è ormai giunto ed è curioso nonché importante sapere come la legge disciplini il furto in hotel.
Prima di affrontare i dettagli della fattispecie, è doveroso fare una premessa sul contratto d’albergo, dal quale scaturiscono, come da ogni contratto, obblighi e diritti delle parti contraenti. Il contratto d’albergo è un contratto atipico poiché non se ne trova menzione in alcuna norma. E’ un contratto che nasce e vive nella prassi e che viene definito come il contratto attraverso il quale una parte (l’albergatore) si obbliga a fornire all’altra parte (il cliente), dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro, un alloggio e altri servizi accessori e strumentali. Nel contratto d’albergo rientrano dunque diverse prestazioni di dare e di facere dovute dall’albergatore: una prestazione, fondamentale, quale quella dell’alloggio; atre, strumentali, ma necessarie per rendere il soggiorno confortevole (esempi: servizio di lavanderia, minibar, palestra, piscina, ecc).
Il contratto d’albergo è un contratto misto, la cui causa è la risultante della fusione di più cause di contratti nominati come il contratto di locazione, il contratto di somministrazione, il contratto di custodia, il contratto di deposito, ecc.
Gli obblighi delle parti del contratto d’albergo sono desumibili dalle norme generali sui contratti e dalla disciplina particolare di alcuni dei contratti tipici suddetti.
Focalizzeremo l’attenzione sugli obblighi dell’albergatore, utili ai fini della comprensione della disciplina in materia di furto in albergo.
L’albergatore ha l’obbligo di: – fornire l’alloggio e gli altri servizi accessori, deducibili dal contratto; – consentire l’utilizzo dei servizi offerti dalla struttura (es. spa, palestra, piscina, ecc); – consegnare l’alloggio in buono stato di manutenzione; – custodire le cose portate in albergo dal cliente; – non apportare modifiche unilaterali al contratto; – comportarsi secondo correttezza e buona fede, ovvero garantire al cliente la tranquillità del soggiorno, la sicurezza delle cose portate e la sorveglianza dei luoghi in cui si svolge il servizio.
E’ dunque da questi obblighi riconosciuti in capo all’albergatore che discende la sua responsabilità in caso, ad esempio, di furto subito dai clienti.
Il riferimento normativo della responsabilità dell’albergatore è costituito dall’art. 1783 del Codice Civile, in base al quale “Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo […]”.
Sono considerate “cose portate in albergo”: 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio; 2) le cose di cui l’albergatore assume la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio (ad esempio una bicicletta del cliente custodita nel magazzino dell’albergo); 3) le cose di cui l’albergatore assume la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio (ad esempio i bagagli lasciati in reception dal cliente, dopo il suo arrivo, in attesa che gli venga consegnata la camera).
La responsabilità dell’albergatore può essere limitata o illimitata.
Si parla di responsabilità limitata in quanto l’albergatore, in base al suddetto articolo 1783 c.c., risponde del deterioramento, della sottrazione ovvero della distruzione delle cose portate in albergo limitatamente al valore delle cose deteriorate, sottratte o distrutte e sino ad un massimo di cento volte il prezzo giornaliero pagato per alloggiare nella struttura (esempio: prezzo pagato a giornata = 70euro; risarcimento massimo = 70×100=7000euro).
La responsabilità dell’albergatore diventa illimitata quando: – il cliente gli abbia consegnato le cose in custodia; – si sia rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare; – il deterioramento, la sottrazione o la distruzione siano imputabili ad una sua colpa.
Le cose che l’albergatore ha l’obbligo di accettare in custodia, ex art. 1784 c.c., sono: le carte valori, il denaro contante e gli oggetti di valore (definibili tali nel caso concreto). Egli può rifiutare di prendere in custodia soltanto cose pericolose, ovvero cose dal valore eccessivo o di natura ingombrante.
Nei casi in cui la responsabilità dell’albergatore è illimitata, il risarcimento sarà composto da danno emergente e lucro cessante ovvero: il danno emergente consiste nella perdita economica subita dal cliente a seguito del deterioramento, della distruzione o della sottrazione della cosa; il lucro cessante, invece, consiste nel mancato guadagno dovuto alla perdita della cosa. Non c’è dunque alcun limite di risarcimento.
Esistono, infine, ex art. 1785 c.c., tre ipotesi in cui non si configura alcuna responsabilità dell’albergatore, ovvero quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione della cosa siano: – imputabili al cliente, alle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio o gli rendono visita; – dovuti a forza maggiore; – dovuti alla natura della cosa.
In conclusione, in caso di furto in albergo, sia che questo avvenga in camera, sia che avvenga in luoghi comuni della struttura, la responsabilità del fatto sarà dell’albergatore e sarà suo onere provare l’eventuale forza maggiore/caso fortuito piuttosto che la colpa del cliente, per potersi liberare dal peso del risarcimento.
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Antonietta Mauro
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