Il giogo del gioco. Corte di Cassazione del 29 marzo 2019, n. 13795

Il giogo del gioco. Corte di Cassazione del 29 marzo 2019, n. 13795

Le norme penali sono suscettibili di interpretazione estensiva quando risulta evidente che lo stesso legislatore minus dixit quam voluit.

Qualche spunto dalla cronaca, per una riflessione su una sentenza della Suprema Corte sul gioco d’azzardo.

Ciò che si paventa, puntualmente accade. Continui maneggi avrebbero attirato l’attenzione della P.G. E sarebbero stati lı̀ seduti, al banco del gioco, briosi, spumeggianti, con le budella tremanti e il luccichio negli occhi, per trasformare speranze in denaro sonante.

Sfrenato è il bruciante scomporsi della febbre del gioco, svettante su un’incalzante brama di abbondanza, di accumulazione vivificante e liberatoria. E’ la storia eterna di una passione senza fondo. Paghi, con sospiri amari, la dolcezza effimera di quell’ istante che ti insegna che l’ “oggi” è una volta sola. Succede, però, che se hai fortuna, potrai dirti sfortunato, perché se vinci perdi e, comunque vada, è una follia che la ragione non paga, e non vi è molta ragione nel cedere a questa follia. Il gioco diventa padrone e comincia a domarti, a dominarti ed è più pazzo di chi si sottomette al suo giogo.

Le vicende di quelle colonne di giornale, narrate con uno stile teso e conciso, lasciano trasparire allo stadio larvale brandelli di fatti atti a coagularsi in diverse e magari contrapposte visuali.

Siamo nel procedimento, non nel processo, nella fase delle indagini preliminari, per il codice di rito vocata proprio alla ricerca degli elementi di prova. Dentro il procedimento nulla è certo. Se ne parla, se ne discute, solo in relazione a un preciso bene giuridico, quello dell’efficienza del processo che sconta l’esistenza di un percorso gravoso e articolato proprio per un confronto dialettico e funzionale all’accertamento della verità.

Non può non osservarsi , tuttavia, che  nell’ attività speculativa”, di cui all’art. 648 ter c.p., ricadono anche i giochi o le scommesse caratterizzati da azzardo, ossia svolti con il fine di lucro e nei quali la vincita o la perdita sia in buona parte aleatoria, avendovi l’abilità del partecipante una importanza non determinante rispetto al risultato.

A stabilirlo e ‘ stato la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione del 29 marzo 2019, n. 13795 , rivelando che per il significato  letteralmente ascrivibile all’espressione “attività speculativa”, nulla osta ad includere, come accade anche per i concetti di attività economica ed imprenditoriale,  nel novero delle potenziali attività speculative, molteplici attività e, in particolare, tutte quelle in cui il soggetto ricerca il raggiungimento di un utile, anche assumendosi il rischio di considerevoli perdite, così come accade per  i giochi o le scommesse caratterizzati da azzardo.


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