Il labile confine tra il reato di adescamento di minorenni e il delitto tentato di atti sessuali con minori
Le esigenze di accordare una più efficace tutela penale ai soggetti minorenni vittime di reati a sfondo sessuale hanno indotto il legislatore nazionale ad intervenire più volte sulla materia introducendo nuove fattispecie di reato nell’ambito dei delitti contro la libertà personale, tra i quali figura l’art. 609 undecies cp. rubricato “adescamento di minorenni”.
Tale norma, in particolare, è il risultato di scelte di politica sanzionatoria compiute dal legislatore italiano in osservanza degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Lanzarote ratificata dallo Stato italiano con la l. n.172 del 2012, che si prefigge quale obiettivo la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale.
Nel rispetto della Convenzione, dunque, il legislatore ha intensificato la tutela penale dei minorenni vittime di reati sessuali, al punto tale da anticipare l’incriminazione a tutte quelle condotte prodromiche alla commissione del reato, così da evitare quanto più possibile di lasciare delle “zone franche” nel sistema e garantire al tempo stesso una pronta ed efficace risposta sanzionatoria.
Il delitto di adescamento di minorenni nella sua struttura si presenta come un reato di mera condotta, essendo sufficiente ai fini della sua configurazione che il soggetto attivo ponga in essere degli atti volti a carpire la fiducia del minorenne attraverso lusinghe o minacce poste in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altri mezzi di comunicazione.
Sotto il profilo soggettivo, invece, l’art. 609 undecies cp contempla una fattispecie a dolo specifico, in quanto è necessario che la condotta di adescamento sia finalizzata alla commissione dei reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater cp.
In particolare trattasi di un reato a dolo specifico di offesa, dal momento che è proprio il fine illecito perseguito dall’autore che attribuisce carattere antigiuridico alla condotta incriminata che diversamente sarebbe lecita sul piano astratto.
Invero, un atteggiamento lusinghiero perpetrato nei confronti del minore non può ritenersi per ciò solo socialmente riprovevole, ma lo diventa qualora sia assistito dal fine di carpire la volontà del minore ed indurlo al compimento dell’atto sessuale.
Tale norma potrebbe destare , prima facie, dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con il principio di offensività in astratto, in quanto incrimina una condotta del tutto lecita se avulsa dall’elemento soggettivo.
Tuttavia, una lettura costituzionalmente orientata della norma impone di ritenere che affinchè la condotta incriminata possa dirsi in astratto offensiva non basta che sia soggettivamente caratterizzata, ma occorre altresì che sia oggettivamente caratterizzata, ossia appaia idonea sul piano concreto a realizzare il reato-fine più grave, fermo restando la valutazione da parte del giudice dell’ offensività in concreto.
Orbene, se ai fini della costituzionalità della norma occorre che la condotta dell’adescamento si sostanzi nel compimento di atti idonei e diretti a realizzare il diverso reato più grave a sfondo sessuale, può affermarsi che il reato di cui all’art. 609 undecies cp ha la stessa struttura del delitto tentato di atti sessuali con minori ex art. 56 cp-609 quater cp, essendo richiesto anche per quest’ultimo il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco al compimenti di atti sessuali.
Tuttavia, tra le due norme non può configurarsi un concorso reale, bensì soltanto apparente, dal momento che entrambe si pongono in rapporto di sussidiarietà, pertanto a fronte della medesima condotta integrante sia il reato di cui all’art. 609 undecies cp, sia quello di cui all’art. 56-609 quater cp, deve trovare applicazione l’art. 56-609 quater cp in quanto l’art. 609 undecies è norma che si autodichiara sussidiaria rispetto a quella che contempla un più grave reato (nel testo della norma, infatti, si legge “se il fatto non costituisce più grave reato”).
Sulla base di tale ricostruzione, tuttavia, sembra non esserci mai spazio per l’applicabilità dell’art. 609 undecies cp che finirebbe così per apparire una norma inutile nel sistema: sia in caso di tentativo, sia in caso di consumazione del reato più grave, infatti, non troverebbe applicazione il 609 undecies cp.
Per comprendere la reale portata della norma e delineare i suoi confini applicativi, occorre partire dal prendere in considerazione la ratio sottesa all’incriminazione della fattispecie de quo; come innanzi specificato l’art. 609 undecies cp è stato introdotto dal legislatore in adempimento degli obblighi nascenti dalla Convenzione di Lanzarote che si prefigge quale obiettivo quello di intensificare la tutela penale del minorenne vittima di abusi sessuali in quanto soggetto debole, con una personalità in fieri, onde garantire il suo corretto sviluppo psico-fisico.
In quest’ottica dunque, si colloca il reato di adescamento di minorenni , fattispecie che anticipa la soglia della punibilità a tutte quelle condotte prodromiche persino al tentativo del reato più grave.
Al fine di individuare le condotte penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 609 undecies cp, la giurisprudenza opera una suddivisione in due momenti della realizzazione della condotta tipica del reato : quello della cd. victim selection e quello del cd. sexual stage.
Nella prima fase di selezione della vittima, l’autore spinto dal movente sessuale inizia ad avvicinare a se la vittima, ad instaurare un rapporto confidenziale ed a carpire la sua fiducia; successivamente passa alla seconda fase, cd sexual stage, in cui l’agente organizza l’incontro e fissa un appuntamento con la vittima.
è evidente che questa seconda fase appaia maggiormente pericolosa dal momento che si concretizza la possibilità del compimento dell’atto sessuale e dunque della consumazione del reato.
Pertanto, finchè le condotte dell’agente rimangono confinate alla prima fase di selezione della vittima non sarà configurabile neppure il tentativo del reato più grave e , quindi, potrà trovare applicazione l’art. 609 undecies cp. Laddove, invece, la condotta raggiunge un livello di maturazione tale da far presumere che di li a poco possa consumarsi il reato più grave, troverà applicazione l’art. 56 cp-609 quater cp.
In definitiva, dunque, può dirsi che il confine tra l’ambito applicativo dell’art. 609 undecies cp e l’art. 609 quater cp nella forma del tentativo sia molto labile e che il legislatore contempla due livelli di anticipazione della tutela penale nei confronti del minorenne vittima di abusi sessuali: il primo previsto dall’art. 609 undecies cp che punisce tutti quegli atti prodromici al tentativo di atto sessuale, il secondo previsto dall’art. 56 cp-609 quater cp che incrimina quegli atti successivi all’atto preparatorio e che anticipano la consumazione del reato.
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Maria Laura Lomurno
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