Il lavoro dei minori

Il lavoro dei minori

“La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”: è in questi termini che il lavoro minorile trova tutela, innanzitutto, nella Costituzione della Repubblica italiana (art. 37, comma 3).

Già prima dell’entrata in vigore della Costituzione furono emanate “disposizioni relative alla tutela delle condizioni di lavoro delle donne e dei fanciulli”, con legge 26 aprile 1934 n. 653. Successivamente all’emanazione della Carta costituzionale, è stata emanata la legge 17 ottobre 1967 n. 977 sulla “tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”.

La direttiva 94/33/CE detta principi base in merito ai rapporti lavorativi con i minorenni. In primis è stato fissato il compimento del quindicesimo anno di età come requisito per accedere nel mondo del lavoro; in secundis è stato stabilito che il giovane deve prima di ogni cosa intraprendere un percorso di istruzione e formazione professionale.

L’art. 32 (Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea dispone: “Il lavoro minorile è vietato. L’età minima per l’ammissione al lavoro non può essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione”.

I bambini (di età inferiore a 15 anni) possono esercitare attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo, con l’assenso scritto dei genitori e con l’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro. Possono avere un orario di lavoro notturno, ma non può protrarsi oltre la mezzanotte. Hanno diritto ad un riposo di 14 ore consecutive e devono avere un orario di lavoro con un massimo di 7 ore giornaliere e 35 settimanali e un periodo minimo di ferie di 30 giorni.

I quindicenni possono, tuttavia, stipulare contratto di apprendistato, caratterizzati dalla funzione formativa (art. 48, comma 8, L. 183/2010).

I minorenni che hanno un’età compresa tra i 16 e 18 anni, gli adolescenti, possono svolgere attività lavorativa, ovviamente con dei limiti. In particolare, non possono eseguire lavori e lavorazioni potenzialmente pregiudizievoli per la loro salute e per la loro integrità fisica (art. 6, L. 977/1967). Le attività vietate sono indicate nell’allegato I alla L. 977/1967 e riguardano lavori che comportano l’esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici oppure specifici processi di lavorazione.

A riguardo, il D. Lgs 262/2000 specifica: 1) non devono essere esposti a rumori che superano gli 87 db e non devono venire in contatto con sostanze tossiche, corrosive, esplosive, cancerogene, nocive o che esporrebbero loro a particolari rischi per la salute; 2) non possono lavorare nelle macellerie in cui si utilizzano arnesi taglienti e celle frigorifere; 3) devono evitare di utilizzare saldatrici ad arco o ossiacetileniche; 4) non possono compiere lavori utilizzando martelli pneumatici, pistole fissachiodi, strumenti vibranti e apparecchi di sollevamento meccanici; 5) non devono svolgere lavori sulle navi in costruzioni, nelle gallerie o utilizzando forni ad elevate temperature; 6) devono evitare di eseguire lavori all’interno di cantieri edili in cui si possono verificare rischi di crollo.

Prima di essere assunto, un minorenne deve sottoporsi ad una visita medica che ne attesti l’idoneità all’attività lavorativa. Tali visite vanno effettuate ogni anno, fino a quando il lavoratore minorenne non diventa maggiorenne, sempre a carico del datore di lavoro e presso una struttura dell’ASL o a cura di un medico competente in materia. L’esito della visita deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavratore, ai genitori o al tutore.

Le ore di lavoro non devono essere superiori alle 8 ore giornaliere e alle 40 settimanali. Il lavoro notturno è vietato. La Cassazione ha stabilito un periodo di riposo protetto di almeno 12 ore tra le 22 e le 6 o tra le 23 e le 7 indipendentemente dalle ore lavorate durante il giorno. I minori di 16 anni di età, tuttavia, possono essere impiegati in lavori notturni, ma solo per il tempo strettamente necessario e per cause di forza maggiore. Ciò è possibile quando non ci sono dei lavoratori adulti disponibili a svolgere quell’attività in quell’orario e se vengono concessi al minore dei periodi di riposo compensativo entro 3 settimane. In questi casi, il datore di lavoro è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro.

Trascorse 4 ore e mezza/3 ore di lavoro, il minore ha diritto ad un’ora di riposo intermedio. Il Ccnl può ridurre durata di questo riposo a patto che l’Ispettorato ne sia a conoscenza. È il caso dei contratti del turismo e del tessile. Il Contratto collettivo nazionale può può ridurre durata di questo riposo a patto che l’Ispettorato ne sia a conoscenza (settore turistico). Riguardo al riposo settimanale, il minore ha diritto a un riposo di almeno due giorni su sette, domenica compresa (ad eccezione del settore turistico, alberghiero e di ristorazione). E’ possibile anche in questo caso una riduzione, ma a condizione che il riposo non sia inferiore alle 36 ore consecutive (ad eccezione dei contratti part-time). Il minore ha, altresì, diritto alle ferie: almeno 20 giorni all’anno, fino a quattro settimane, al pari degli altri lavoratori dipendenti.

Il minore ha il diritto a percepire li medesimo stipendio del lavoratore adulto, ovviamente a parità di mansione.

Anche per i minorenni, giustamente, sono previsti il diritto all’assicurazione obbligatoria e ai contributi previdenziali. In caso contrario, Inail e Inps rispettivamente possono esercitare delle azioni di rivalsa dei confronti dell’azienda, a prescindere da un eventuale dolo o colpa del datore di lavoro. L’azione di rivalsa consiste nel versamento dell’importo complessivo per le prestazioni corrisposte dal minore, detratto quello relativo ai contributi non pagati.


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