Il lavoro negli studi professionali e la natura del rapporto: gli indici della subordinazione

Il lavoro negli studi professionali e la natura del rapporto: gli indici della subordinazione

Come è noto, a prescindere dalla qualificazione formale operata contrattualmente dalle parti del rapporto di lavoro, il giudice può essere chiamato a verificarne in concreto le modalità di svolgimento e, nel caso di discrepanza tra quanto indicato e quanto effettivamente verificatosi, provvedere a dichiararne la vera natura. L’ipotesi maggiormente frequente riguarda l’instaurazione di collaborazioni pretesamente autonome che, nei fatti, si traducano in vera e propria subordinazione del lavoratore. La casistica giurisprudenziale è, in questo senso, particolarmente ampia.

Da una mera lettura della disposizione di cui all’art. 2094 c.c. si nota come, per “lavoratore subordinato”, debba intendersi colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Orbene, nell’interpretazione della norma in oggetto si è da tempo affermato come, ai fini dell’individuazione di un rapporto di subordinazione, occorra verificare la sussistenza di uno status di soggezione (del lavoratore) al “potere direttivo, disciplinare e di controllo” del datore di lavoro che inerisca alle intrinseche “modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato” (Cassazione, sentenza n. 4500 del 2007).

Ciò premesso, in considerazione del fatto che da un concreto esame delle circostanza non risulta sempre agevole individuare i tratti di cui sopra, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di elaborare ulteriori elementi che, seppur in via strettamente indiziaria, possano ritenersi idonei a qualificare la natura del rapporto. Trattasi, a titolo meramente esemplificativo, della continuità della prestazione lavorativa, del rispetto di un orario di lavoro fisso e predeterminato, della percezione a scadenza determinata di  uno specifico compenso pattuito, nonché l’assenza di rischi in capo al prestatore.

Ebbene, con l’assai recente pronuncia n. 22634 del 10 settembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di tornare a pronunciarsi sulla materia in oggetto e, segnatamente, nella peculiare ipotesi in cui l’attività lavorativa che si assume essere prestata in regime di subordinazione veda, quale imprenditore, uno studio professionale.

Nel caso di specie, un soggetto (non abilitato all’esercizio della professione di avvocato) aveva svolto le proprie incombenze in favore di uno studio legale e, in particolare, dell’avvocato titolare, in regime (formale) di autonomia. In seguito alla cessazione del rapporto tra i due, il lavoratore adiva l’Autorità giudiziaria per veder riconosciuta la natura subordinata di quest’ultimo e, di conseguenza, vedersi corrispondere le idonee somme a titolo di differenze retributive. In seguito ad una pronuncia favorevole da parte della Corte d’Appello di Bari, della questione veniva investito il giudice di legittimità, il quale ha colto l’occasione di individuare i possibili indici della subordinazione riscontrabili nell’ambito dei citati studi professionali.

Ebbene, laddove l’attività lavorativa sia resa in favore di uno studio, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere oggetto di verifica “in relazione alla intensità della etero organizzazione della prestazione”. In particolare, occorre prestare attenzione a che l’organizzazione sia limitata al coordinamento delle attività del professionista con quella dello studio professionale ovvero, per converso, ecceda le esigenze di coordinamento “per dipendere direttamente e continuativamente dall’interesse dello stesso studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazione altrui” (in senso pressoché analogo, si veda anche Cassazione, sentenza n. 3594 del 2011).

Nello specifico, a dire della Corte, risultano senz’altro indici sintomatici di subordinazione: il fatto che il lavoro si svolga all’interno dei locali dello studio, che i clienti con cui il collaboratore si relaziona non siano propri bensì del titolare dello studio, le direttive costanti ricevute dallo stesso titolare, nonché la circostanza per la quale il professionista sia chiamato ad osservare uno specifico orario di lavoro all’interno dello studio.

A tali premesse è conseguito il rigetto del ricorso promosso dallo studio professionale e la conferma della subordinazione del lavoratore nell’ambito del rapporto de quo.


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