Il litisconsorzio (non) necessario in materia di accertamento nei confronti di una società di persona
Nota a Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 14 marzo 2022, n. 8211
di Andrea Jonathan Pagano, ricercatore universitario; Mariangela Salvante, dottoressa commercialista; Alessandro Fantacci, dottore commercialista e Claudio Cataldo, avvocato
Sommario: 1. Massima – 2. Il caso – 3. La questione – 4. Soluzioni giuridiche e conclusioni
1. È irrilevante, ai fini della estensione degli effetti e della connaturata unitarietà dell’accertamento, che il ricorso tributario sia stato proposto da una società di persone ovvero da uno dei soci, talché la lite debba riguardare la totalità dei soggetti afferenti alla persona giuridica.
2. Il caso trae origine da un accertamento operata dall’Amministrazione finanziaria competente per territorio nei confronti di un contribuente con cui l’ente contestava a quest’ultimo un reddito maggiore – rispetto a quanto dichiarato – alla luce del maggior gettito pervenutogli giusto inquadramento quale socio di una società di persone.
Il ricorrente eccepiva quanto contestato dall’Agenzia delle Entrate sia personalmente ed individualmente sia nella sua qualità di socio.
La Commissione di prime cure adita accoglieva il ricorso del contribuente talché l’Amministrazione Finanziaria si vedeva costretta a proporre gravame alla Commissione tributaria regionale, la quale, però, parimenti, statuiva nel senso di dichiarare soccombente la ricorrente, ritenendo sussistente la legittimazione in capo al ricorrente del potere di impugnativa dei due distinti avvisi di accertamento – quali interdipendenti l’uno dall’altro – ivi incluso quello relativo alla società.
L’Amministrazione Finanziaria proponeva, dunque, ricorso ex art. 360 c.p.c. dolendosi del fatto che i giudici di secondo grado non avessero considerato e ravvisato, preliminarmente, il fatto che la società – di cui il contribuente e ricorrente era socio – avesse proposto analogo ricorso e che la stessa fosse stata dichiarata soccombente in diverso giudizio nonché, nel merito, l’asserita violazione e la falsa applicazione dell’istituto di cui al combinato disposto ex artt. 7 L. 212/00 e 42 d.P.R. 600/73 afferente alla legittimità degli accertamenti, ancorché sprovvisti della copia – astrattamente prescritta – della copia del processo verbale di constatazione ritualmente emesso alla conclusione di una verifica fiscale svolta nei confronti di una società di persone.
3. La questione giuridica sottende al peculiare inquadramento delle società di persone in ambito fiscale, talché la tassazione dei redditi delle persone fisiche sottenda a quanto disposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del TUIR secondo cui “i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”. Volgendo la mente al tenore della norma, appare chiaro come, in astratto, le società di persone non soggiacciano ad imposizione diretta, mentre per quanto concerne la tassazione Irap, le suddette persone giuridiche sono da inquadrare quali autonomi soggetti passivi autonomi e, come tali, “subiscono” l’applicazione dell’imposta senza che la stessa sia estesa in trasparenza ai soci ex art. 3, co. 1, lettera c) D. Lgs. n. 446/97 [1].
La prescrizione normativa di cui sopra statuisce che i soci delle società di persone abbiano l’onere ex se di provvedere alla dichiarazione annuale – e relativa tassazione correlata – afferente, tra le altre, alla quota attribuita loro del reddito corrispondente al quantum percentuale di cui alla rispettiva quota di partecipazione [2] ai dividendi societatis.[a]
4. Vale la pena evidenziare la portata epocale dell’ordinanza emessa dalla Suprema Corte con cui era affermato un principium iuris significativo, con il quale era statuito che l’annullamento totale – ovvero, finanche parziale – dell’avviso di accertamento contestato e notificato alla società di persone produce effetto anche nei confronti dei soci, ancorché non abbiano preso parte al giudizio [3].
La pronuncia assume ancor più rilievo alla luce del fatto che pare porsi in contrasto con diverse precedenti decisioni[b] succedutesi che erano del tenore di ritenere necessario – a pena di nullità ex tunc dell’intero procedimento – il litisconsorzio tra la persona giuridica e l’intera pletora sociale nel giudizio tributario inerente alla contestazione – da parte finanche di un singolo socio – della rettifica del reddito societario risolto con adesione da parte dei residuali soci, sussistendo, dunque “una questione inscindibilmente comune tanto alla società, quanto a ciascun socio”. [c]
[a] Difatti, allorquando non sia diversamente pattuito e statuito nell’atto costitutivo In mancanza di una diversa espressa pattuizione contenuta nell’atto costitutivo, i redditi sono attribuiti ai soci in misura proporzionale alla sommatoria del valore dei conferimenti effettuati, talché ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Tuir secondo cui “Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.”
[b] Cass. civ., Sez. VI – 5, Ordinanza, 25/06/2018, n. 16730 (rv. 649377-01) ha statuito che “in tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo.”
Cass. civ., Sez. VI – 5, Ordinanza, 08/07/2020, n. 14227 (rv. 658526-01) ha prescritto che “in tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta l’estensione del contraddittorio processuale a tutti i soci ai sensi dell’art. 14 d. lgs. n. 546 del 1992, ma non anche di quello endoprocedimentale, per il quale non sussiste un litisconsorzio necessario analogo a quello processuale. Ne consegue che la proposizione tempestiva dell’istanza di adesione da parte del singolo socio, al quale sia stato notificato l’accertamento riguardante la società, non è idonea a rimettere in termini quest’ultima rispetto all’istanza di adesione dalla stessa non tempestivamente formulata, determinando la definitività dell’accertamento, diversamente da quanto accade invece in caso di tempestiva istanza di adesione proposta dal socio con riguardo al reddito di partecipazione allo stesso imputato per trasparenza, avendo egli, in tal caso, autonomo interesse ad attivare tale modalità alternativa di possibile definizione del contenzioso tributario, ancorché la società non si sia avvalsa della medesima opzione quanto al reddito ad essa contestato.”
[c] Bianchi, ex multis, sostiene che soltanto mediante il litisconsorzio, potrebbe occorrere compiutamente la fattispecie di cui al principio costituzionale della parità di trattamento e della capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione. (R. Bianchi, Tra la società e i soci non si configura il litisconsorzio IVA, 2016)
[1] M. Martella, “Legittima la tassazione in capo ai soci dei redditi (dichiarati ed accertati) delle società di persone anche se non percepiti,” Riv. di Dirit. Tribut., 2020.
[2] S. De Marco, “Considerazioni teorico-ricostruttive sul regime di tassazione per trasparenza nelle società a ristretta base sociale,” Riv. Trimest. di Dirit. Tribut., 2013.
[3] M. Villani, “Il litisconsorzio nel processo tributario,” Diritto.it, 2008.
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Andrea Jonathan Pagano
Corporate Lawyer at Sime s.r.l.
M.D. Law at University of Pisa 2010-2015;Ph.D. Law at Turiba University 2017-2018;Lecturer Private International Law at Turiba University 2017;Ph.D. Management Engineering (Insurance Law) at Riga Technical University 2018 - in progress;Lecturer Smart Insurance Contract at Riga Technical University 2018;Visiting Fellow Insurance risk management at University of Pisa 2020 - 2022;Adjunct Professor “Insurance risk: evaluation and management” Master in Risk Management at University of Pisa 2022 - in progress
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