Il mancato o implicito dissenso non giustifica la violenza sessuale
Il reato di violenza sessuale – disciplinato dall’art. 609bis c.p. – è stato, negli ultimi mesi, oggetto di molte sentenze della Corte di Cassazione, che si è pronunciata in particolar modo con riferimento all’elemento del mancato consenso.
Prima di entrare nel merito, è necessaria una breve analisi della norma in questione. L’art. 609bis c.p. punisce con la reclusione da sei a dodici anni chi “con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”.
E ancora, “alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”. Infine, la fattispecie penale stabilisce che, “nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.
Ebbene, nella fattispecie penale in questione, il legislatore, operando la scelta della condotta costrittiva – incentrata su un concetto di forza fisica – ha, invero, lasciato un vuoto in relazione alle modalità con cui si può configurare il mancato consenso di chi subisce violenza sessuale. Così che, in presenza di un tale vuoto legislativo, è stata la giurisprudenza di legittimità a incentrare la condotta della violenza sessuale sul vulnus della volontà della persona che subisce la violenza.
In particolare, con la sentenza n. 37725 del 19 ottobre 2021, la Corte di Cassazione penale si è pronunciata in relazione al concetto di mancato consenso, sancendo il principio secondo il quale integra il reato di violenza sessuale quella condotta che, pur caratterizzata da un repentino contatto corporeo con la persona che lo subisce, sia finalizzata a soddisfare l’impulso sessuale dell’agente. Ciò che rileva ai fini della presente analisi, è che gli ermellini hanno specificato che l’elemento oggettivo della fattispecie penale, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto, o nella intimidazione psicologica, si configura anche mediante atti fugaci e repentini messi in atto “all’insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso”. Anche un atto fisico fugace, dunque, in assenza di esplicito dissenso, integra il reato di violenza sessuale in quanto non consente alla persona che subisce la condotta di poter esprimere o meno il dissenso.
Il concetto giuridico di consenso è sempre stato molto complesso e problematico, dovendo lo stesso essere lecito, libero, chiaro, informato, e validamente prestato. È dunque palese la difficoltà, in tali termini, della configurazione di un dissenso, soprattutto nei casi in cui una persona subisca un atto di violenza sessuale.
La succitata pronuncia è solo una delle tante in cui la giurisprudenza prova a far chiarezza sul punto. In particolare, con sentenza n. 34572 del 17 settembre 2021, la Cassazione penale, ha ribadito come “la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso di sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale”.
Ma vi è di più. La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di pronunciarsi sul concetto del consenso, anche con riferimento al rapporto tra il reato di violenza sessuale e quello di maltrattamenti contro familiari e conviventi disciplinato dall’art. 572 c.p.
In particolare, nel caso di specie, una donna, impegnata in una conversazione telefonica, ha manifestato – secondo la Cassazione – il suo consenso per facta concludentia cercando di allontanare il marito con il gomito e manifestando quindi un chiaro dissenso. A quest’ultimo, sono poi seguite le percosse del marito, proprio a causa della scelta della donna di non acconsentire a tali atti sessuali.
La Corte ha chiarito come “integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa” (Cass. Pen., Sez. III, Sent., 17 settembre 2021, n. 34582).
Con tale pronuncia viene rinforzato quel principio secondo cui il concetto di espresso e manifesto dissenso non può esser sempre sic et simpliciter, bensì può manifestarsi in diverse forme tra cui quella implicita e/o indiretta.
Ma il passo in più viene fatto da una pronuncia nella quale la Corte sancisce il principio secondo cui il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge non ha valore di scriminante “quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell’autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali” (Cass. Pen., Sez. III, Sent., 29 settembre 2021, n. 35676).
In conclusione, come si evince dalle diverse pronunce della Corte di Cassazione, in tema di violenza sessuale e maltrattamenti contro familiari e conviventi, l’atto di violenza di chi agisce non trova alcuna giustificazione nel dissenso implicito o nel mancato dissenso dovuto al timore di conseguenze pregiudizievoli da parte della persona che subisce tale violenza.
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Dottoressa in Giurisprudenza abilitata alla professione forense. Ha conseguito un Master in Studi e Politiche di Genere, con una tesi sulla diffusione non consensuale di materiale intimo. Crea contenuti legali per Chayn Italia ed è membro della Redazione de Il ControVerso. Scrive di diritto e tematiche di genere.