Il mandato fiduciario e il passaggio generazionale della ricchezza
Il mandato fiduciario, di cui non risultano riferimenti normativi, rappresenta un prodotto dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Tale fattispecie negoziale si caratterizza per attribuire ad un soggetto la legittimazione ad esercitare situazioni giuridiche inerenti a determinati beni o diritti nell’interesse del relativo titolare.
La locuzione “mandato fiduciario” evoca senza dubbio modelli negoziali propri dell’attività delle società fiduciarie, la cui disciplina ancora oggi rinviene il suo nucleo principale nella l. 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione).
Nonostante il sostantivo (mandato) e l’aggettivo (fiduciario) che la definiscono, questa figura contrattuale si connota per una serie di peculiarità che la rendono unica nel suo genere e la differenziano dal mandato codicistico di cui agli articoli 1703 ss c.c.
Ai fini della presente trattazione, appare opportuno chiarire la funzione del mandato fiduciario.
Nell’ambito della tradizione “romanistica”, tale modello negoziale si caratterizza per un meccanismo incentrato sull’effettivo trasferimento della titolarità sostanziale dei beni o dei diritti dal fiduciante al fiduciario, il quale assume l’obbligo di esercitare le prerogative connesse all’acquisizione della titolarità dei medesimi e di retrocedere al dante causa i beni e i diritti amministrati a conclusione del rapporto.
Tale operazione economica viene ricostruita secondo schemi diversi.
L’orientamento maggioritario ritiene che questa operazione economica sia il frutto della combinazione di due negozi: uno ad effetti reali con cui si trasferiscono i beni o i diritti dal fiduciante al fiduciario, l’altro ad effetti obbligatori volto a governare con efficacia tra le parti l’esercizio da parte del fiduciario delle situazioni soggettive trasferitegli.
Tuttavia, va segnalato un altro orientamento che ricostruisce tale fattispecie come un unico negozio fondato sulla causa fiduciae, che si caratterizza per l’affidamento riposto dal fiduciante sulla condotta del fiduciario.
Un consistente filone dottrinale e giurisprudenziale ritiene che il mandato fiduciario darebbe luogo ad una scissione tra titolarità formale dei beni e dei diritti affidati alla fiduciaria in amministrazione, e la proprietà sostanziale dei medesimi, che resta in capo al fiduciante.
In tal caso si è in presenza del modello di fiducia “germanistica” e non “romanistica”, ove non si ha alcun trasferimento della titolarità dei beni o dei diritti.
La struttura del contratto in virtù del quale viene conferito alla società fiduciaria l’incarico di amministrare beni o diritti nell’interesse di terzi trova disciplina nel d.m. 16 gennaio 1995.
La predetta normativa riconduce il rapporto contrattuale che si instaura tra fiduciante e società fiduciaria al mandato codicistico.
La dottrina e la giurisprudenza, tuttavia, precisano che mentre nel mandato codicistico si ha il compimento da parte del mandatario di atti giuridici nell’interesse, ovvero in nome, del mandante, invece il mandato fiduciario si caratterizza per l’esercizio di un’attività di amministrazione di beni nell’interesse altrui.
Il rapporto che si instaura attraverso il mandato fiduciario viene considerato alla stregua di un mandato senza rappresentanza, un’interposizione meramente formale.
Il mandato fiduciario costituisce uno schema negoziale funzionale alle operazioni di passaggio generazionale e di protezione patrimoniale.
Questo schema contrattuale, conferisce al patrimonio amministrato, in ossequio alle istruzioni impartite dal mandante, una destinazione coerente con il processo di transizione programmato.
L’applicazione del mandato fiduciario risulta alquanto diffusa nell’ambito di operazioni attinenti al trasferimento intergenerazionale della titolarità di partecipazioni societarie.
Accade spesso che attraverso il mandato si devolve alla società fiduciaria l’amministrazione di quote o azioni societarie destinate all’attribuzione ai discendenti del fiduciante in un clima di riservatezza, in base alle indicazioni impartite dallo stesso alla fiduciaria.
Siffatto schema negoziale, è utilizzabile anche ai fini della pianificazione del trasferimento alle future generazioni di beni o diritti diversi dalle partecipazioni sociali, come rami d’azienda, somme di denaro o di beni personali del fiduciante.
Alla luce delle considerazioni svolte, appare rilevante il ruolo che ha il mandato fiduciario che si presta agli usi più molteplici e disparati.
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Michela Falcone
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