Il mantenimento dei figli maggiorenni

Il mantenimento dei figli maggiorenni

In caso di separazione o divorzio dei genitori, i figli maggiorenni non autosufficienti sono mantenuti da entrambi, in misura variabile a seconda del lavoro professionale e casalingo. L’assegno è versato direttamente all’avente diritto, quindi al figlio. Nel caso in cui il genitore non convivente con il figlio maggiore d’età non versi l’assegno allo stesso, le azioni da esercitare variano a seconda che il giovane viva con l’altro genitore oppure viva da solo.

Nel primo caso, la legittimazione attiva è concorrente. Sul punto, la Suprema Corte, (Cass. Civ., Sez. I, 10/01/2014, n. 359) ha espressamente chiarito che: «deve ritenersi che, non essendo intervenuta una sostanziale modifica degli assetti normativi che disciplinano gli obblighi di entrambi i genitori nei confronti dei figli, ancorché maggiorenni, la legittimazione del coniuge convivente (definita normalmente “concorrente“) ad agire iure proprio nei confronti dell’altro genitore, in assenza di un’autonoma richiesta da parte del figlio, per richiedere tanto il rimborso, pro quota, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio stesso, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento, sussista tuttora. Il giudice, laddove investito da una domanda proveniente dal genitore convivente con figlio maggiorenne non autosufficiente, dovrà quindi (sussistendone i presupposti) riconoscere in ogni caso il diritto al contributo fatto valere dal genitore che abbia avanzato la relativa domanda, salva la facoltà di modulare in concreto il provvedimento, prevedendo un “versamento” nelle sue mani, ovvero direttamente nelle mani del figlio maggiorenne, ovvero in parte all’uno ed in parte all’altro» . 

In un caso simile, (Cass. Civ., Sez. I, 08/09/2014, n. 18869) la Corte di Cassazione ha confermato nuovamente questo orientamento, affermando che: «il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l’altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un’ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone».

In questi casi, è possibile esperire il ricorso ex art. 148 c.c., o un autonomo giudizio ordinario, in modo che il genitore con cui vive il figlio maggiore d’età, non economicamente autosufficiente, sia compensato dall’altro genitore delle spese sostenute per il figlio.

Nell’altro caso, invece, il figlio maggiorenne non autosufficiente, di solito perché studente universitario, non convivente stabilmente con il genitore, è il solo legittimato ad agire nei confronti del genitore obbligato. La Cass. Civ. sez. I, nella sentenza n. 18075 del 25.07.2013, ha sottolineato che La legittimazione del genitore a richiedere “iure proprio” all’ex coniuge separato o divorziato la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con l’abitazione del genitore, compatibile con l’assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale dell’effettiva presenza, in relazione all’unità di tempo considerata.

Il figlio, in questo caso, può esperire il ricorso ex art. 337 septies c.c., nei confronti del genitore obbligato in forza del provvedimento di separazione o di divorzio. E’ competente il giudice del luogo in cui è sorto l’obbligo del mantenimento ex art. 20 c.p.c.


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