Il medico negligente commette omicidio colposo
Cass. pen., Sez. IV, sent. 17 ottobre 2022, n. 39015
Con la sentenza n.39015/2022 la Cassazione penale, confermando il ragionamento della Corte d’Appello di Messina, ha rilevato che sussiste l’imperizia e la negligenza in capo alla dottoressa che non esegue i controlli per verificare il posizionamento corretto del sondino nasogastrico. Pertanto, a conferma della giurisprudenza di legittimità, è configurabile la fattispecie di omicidio colposo stante la gravità della colpa.
La pronuncia in commento è di particolare interesse poiché afferma un principio ormai consolidato dagli Ermellini secondo il quale: “nel giudizio sulla gravità della colpa , intesa quale deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, deve tenersi conto delle specifiche condizioni del soggetto agente , del suo grado di specializzazione, della situazione specifica in cui si è trovato ad operare e della natura della regola cautelare violata” (cfr. Cass. sent. 18347 del 29/04/2021) .
All’uopo, i giudici di merito hanno valutato la posizione dell’imputata e i profili di c.d. “personalizzazione del rimprovero” in ragione dell’esercizio della professione all’interno di una struttura per neurolesi. In tale ipotesi, l’imputata non poteva ignorare le linee guida che nel caso concreto dovevano essere scrupolosamente osservate proprio per le condizioni specifiche del paziente. All’epoca dei fatti erano disponibili le linee guida relative alla Nutrizione Artificiale Enterale (Linee guida Sinpe 2002) che consentivano la verifica del corretto posizionamento del sondino del nasogastrico indicato come il “Gold Standard”. Secondo la difesa, la Corte avrebbe dovuto operare la valutazione sul grado della colpa non solo con riferimento alla negligenza ma anche con riferimento alla imperizia, in quanto tale valutazione avrebbe potuto condurre alla esclusione della responsabilità in ordine a tale segmento della condotta e avrebbe potuto incidere sulla determinazione della pena.
Tuttavia, i fatti per cui l’imputata è stata processata sono stati posti sotto la vigenza del d.l. n.158 del 2012 “Decreto Balduzzi” convertito in Legge n.189 del 2012 a norma del quale “l’esercente della professione sanitaria non è punito se, nonostante abbia rispettato le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica , versi in colpa lieve.” In seguito, tale disciplina com’è noto, è stata sostituita dalle legge n.24 “Gelli-Bianco” che ha introdotto l’articolo 590 sexies cod.pen. sancendo che “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalla linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste , le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto.”
Pertanto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite , l’abrogato art. 3 del d.l.n. 158/2012 si configura come norma più favorevole rispetto all’articolo 590 sexies del codice penale, sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve per negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve per imperizia intervenuto nella fase delle scelta delle linee guida adeguate al caso concreto. (cfr. Cass. SU sentenza n. 8770 del 2017)
Con altra nota pronuncia del 2018 c.d. “sentenza Mariotti”, la giurisprudenza di legittimità ha pronunciato il disposto secondo il quale, volendo operare una sintesi, “l’esercente di professione sanitaria risponde per imperizia, sia grave che lieve, se manchino o siano state individuate o scelte erroneamente le linee guida o buone pratiche clinico assistenziali.”
Infine, premessi brevi cenni sulla responsabilità medica, proseguendo nella disamina della sentenza in oggetto, i giudici hanno ritenuto sussistente la responsabilità dell’imputata posto che la stessa non aveva individuato le linee guida da applicare nel caso concreto e comunque se ne era immotivatamente discostata: in particolare aveva omesso di effettuare il controllo radiologico del posizionamento del sondino, tanto più necessario nel caso in esame in ragioni delle condizioni del paziente. Pertanto, i giudici hanno coerentemente rilevato che l’immotivato scostamento delle linee guida rendeva, nel caso di specie , non invocabili le cause di non punibilità sopra richiamate.
Per tali ragioni, gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso e condannato l’imputata al pagamento delle spese processuali, confermando quanto statuito dai giudici di secondo grado in ordine alla configurazione di omicidio colposo ex.art.59o- sexies in capo alla suddetta.
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Marianna Tartaglia
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