Il metodo mafioso alla luce della recente riforma dell’art. 416-ter c.p.
Con la L.62/2014 è stato, modificato il previgente art. 416 ter c.p. che dispone “Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità e’ punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.
Rispetto al previgente reato, viene mantenuta l’originaria formulazione della rubrica e si apporta un intervento riformistico in un duplice senso: si perfeziona l’incriminazione di colui che accetta la promessa di voti da parte di un’associazione mafiosa e, al contempo, si introduce la punibilità del soggetto intraneo (o riconducibile) alla cosca che garantisce il sostegno elettorale.
Tra le novità più rilevanti della riforma dell’art. 416 ter c.p. vi è l’introduzione del c.d. metodo mafioso.
Difatti, la formula che chiude la descrizione della condotta «la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis c.p.», è una locuzione decisamente innovativa che, richiamando opportunamente il terzo comma dell’art. 416-bis c.p. con specifico riferimento al metodo mafioso, induce a dover chiarire quale sia il ruolo e la funzione che il legislatore abbia inteso assegnare allo sfruttamento della forza d’intimidazione tipica dell’agire mafioso.
Dalla lettura dei documenti relativi all’iter legis emerge che la locuzione è stata approvata perché funzionale alla precisa esigenza di punire non l’accordo elettorale tout court, bensì solo quel patto che abbia come oggetto l’impegno della cosca ad attivarsi nel procacciamento di voti sfruttando la forza intimidatoria che le è tipica; in altri termini, si può dire che, con il richiamo alle modalità di cui all’art. 416-bis c.p., comma 3, il legislatore abbia voluto restringere l’area del penalmente rilevante ai soli casi in cui il promissario assicuri il sostegno elettorale mediante lo sfruttamento del suo potenziale intimidatorio. Onde sarà punibile ex art. 416-ter c.p. solo quel politico che abbia concluso il pactum sceleris, prefigurandosi l’attivazione della cosca con il concreto dispiegamento dei poteri che le sono tipici.
Per ciò che concerne le conseguenze sulla struttura della fattispecie, il richiamo al metodo mafioso non comporta alcuna variazione sul momento di perfezionamento del reato.
Conseguenze notevoli si riscontrano, invece, sul piano del rispetto dei principi di determinatezza e offensività del precetto penale: il riferimento alle modalità, infatti, consente di scorgere una maggiore portata offensiva dei fatti penalmente rilevanti poiché sottende una più netta progressione del pericolo al bene giuridico tutelato; ne consegue, inoltre, anche una notevole funzione selettiva delle condotte concretamente sussumibili nella fattispecie, perché non vi rientrerà più un qualsiasi voto di scambio bensì solo quel patto in cui il promittente si impegni a raccogliere il consenso elettorale facendo ricorso al potere di intimidazione. Il legislatore, quindi, mantiene invariato l’impianto del solo accordo, ma ne garantisce una base fattuale più consistente: tramonta l’idea di un accordo statico e si accoglie l’idea di un accordo dinamico, nel quale è necessario che il politico candidato non solo conosca la mafiosità della controparte ma, al momento della conclusione dell’accordo, si rappresenti anche quel soggetto in azione. Per quanto concerne gli effetti sul piano applicativo, la nuova formulazione dell’art. 416-ter c.p. non richiede, ai fini dell’integrazione del reato, la prova concreta che il promissario abbia fatto esplicito riferimento al futuro ricorso al metodo mafioso.
I primi commentatori alla riforma, difatti, hanno sottolineato come la prospettiva penalmente rilevante sia solo quella del politico candidato: perciò, non sarà affatto necessario dimostrare che la controparte mafiosa abbia espressamente menzionato l’utilizzo della forza d’intimidazione, ma sarà necessario e sufficiente provare che il politico, nella conclusione del patto, se ne sia prefigurato l’uso da parte dei sodali nel procacciamento elettorale.
Il primo caso in cui la Cassazione è stata chiamata a decidere in merito al nuovo art. 416 ter c.p., novellato solo due mesi prima, riguardava la corretta sussunzione della condotta dell’imputato nel reato di scambio elettorale politico mafioso, oppure nel meno grave delitto di corruzione elettorale previsto dall’art. 96 del d.P.R. 361 del 1957 in materia di elezioni politiche.
Nella fattispecie in esame, i Giudici di legittimità si trovavano di fronte a una rara ipotesi di patto politico-mafioso in cui risultava provato il versamento di una somma di denaro da parte del candidato all’Assemblea Regionale Siciliana e al Senato della Repubblica alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 nei confronti di una cosca mafiosa, in cambio della promessa di procacciamento di voti.
Nella maggior parte dei casi l’oggetto del corrispettivo all’appoggio elettorale mafioso consiste in utilità diverse dalla mera erogazione di somme di denaro; proprio una tale constatazione, aveva indotto a ritenere inadeguata la norma introdotta nel 1992, la quale incriminava il solo scambio voti-denaro.
Prima di giungere in Cassazione, la qualificazione giuridica della condotta dell’imputato era stata particolarmente dibattuta nei precedenti gradi di giudizio. Inizialmente, il capo di imputazione contestato dalla Procura distrettuale di Palermo aveva ravvisato un’ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416 ter vecchio testo. Tuttavia, in primo grado, il Tribunale di Palermo derubricando il reato contestato dalla Procura, condannava l’imputato per il meno grave delitto di corruzione elettorale (art. 96 del d.P.R. n. 361 del 1957 in materia di elezioni politiche).
Successivamente, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore generale, la Corte d’Appello territoriale ritornava nuovamente all’originaria qualificazione giuridica della condotta in termini di scambio elettorale politico mafioso, così come contestata dalla Procura, con una significativa rideterminazione in peius della pena. Avverso la decisione della Corte d’Appello di Palermo l’imputato presentò ricorso in Cassazione deducendo plurimi motivi di censura. La difesa aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento agli elementi costitutivi dell’art. 416 ter c.p. introdotto dal d.l. 306/1992. In particolare, la censura riguardava quella parte della decisione di secondo grado in cui i giudici di merito avevano ritenuto sufficiente a integrare il reato de quo la mera accettazione della promessa di voti in cambio di denaro, “senza necessità di verifica del ricorso all’intimidazione o alla prevaricazione da parte del sodalizio mafioso nell’attività di raccolta del consenso elettorale o di ostacolo al libero dispiegamento delle operazioni di voto”. Durante la vicenda giudiziaria lo scenario che si poneva di fronte ai Giudici di legittimità era ulteriormente complicato dall’entrata in vigore il 17 aprile 2014 della legge n. 62 di riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso. Ebbene, successivamente all’entrata in vigore della suddetta legge, tra i motivi aggiunti dedotti dalla difesa vi fu la configurazione della violazione di legge anche in relazione alla nuova fattispecie introdotta solo poche settimane prima. Orbene, la Suprema Corte ritenne fondato il ricorso, e con la sentenza n. 36382 del 28 agosto 2014 annullò la decisione impugnata con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo per un nuovo giudizio.
Ripercorrendo l’iter logico-argomentativo seguito dalla Sesta Sezione si nota come la stessa, trascurato il dato dell’erogazione di denaro, sia partita dalla valutazione delle novità che la novella del 2014 aveva apportato all’art. 416 ter c.p. La Corte evidenzia in primis l’ampliamento dell’oggetto della controprestazione che può essere promessa o elargita dal politico segnata dall’espressione “altra utilità”, e in secundis sottolinea la modifica circa il contenuto della promessa formulata dall’esponente mafioso. In particolare, i Giudici di legittimità, focalizzando l’attenzione sull’inedita locuzione “procurare i voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis del codice penale”, arrivano ad affermare come il sintagma indichi un nuovo elemento costitutivo dello scambio tra politico e mafioso per fini elettorali; elemento prima non esplicitato, ma ugualmente richiesto dalla giurisprudenza ai fini del perfezionamento del reato. A sostegno di tale conclusione la Corte faceva riferimento al lungo e travagliato iter parlamentare. L’esplicita rimeditazione del requisito modale del pactum sceleris testimoniava il fatto che la voluntas legis fosse quella di punire con il nuovo art. 416 ter un qualcosa di diverso e maggiormente “pericoloso” della mera conclusione di un accordo elettorale tra il candidato (o chi per esso) e la mafia. La Cassazione sottolineava inoltre che la rilevanza penale del metodo mafioso per l’integrazione del reato in esame era già stata riconosciuta da un’ampia giurisprudenza di legittimità, motivo per cui l’innesto del nuovo requisito non si poneva in discontinuità con il passato, e soprattutto con quelle pronunce che richiedevano ai fini della configurabilità del previgente art. 416 ter “l’effettivo ricorso all’intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità precisate nel terzo comma dell’art. 416 bis cod. pen. (cui l’art. 416 ter fa esplicito richiamo), per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale”.
Alla luce delle considerazioni svolte, i Giudici di legittimità arrivano alla conclusione che “ai sensi del nuovo articolo 416 ter c.p., le modalità di procacciamento dei voti debbono costituire oggetto del patto di scambio politico-mafioso, in modo che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio mafioso e che quest’ultimo si impegni a farvi ricorso, ove necessario”.
A distanza di pochi giorni dal deposito della sentenza Antinoro, la stessa Sezione Sesta della Corte di Cassazione veniva chiamata a pronunciarsi su una questione analoga relativa al ruolo del c.d. metodo mafioso nel reato di cui all’art. 416 ter come novellato dalla l. 62/2014.
La pronuncia emessa dalla Cassazione il 6 maggio 2015 riguardava un procedimento cautelare a carico di P.L. Polizzi, accusato di scambio elettorale politico mafioso nel corso delle elezioni regionali in Sicilia del 2012 in favore della candidata D. Licata, nipote di A. Licata, imprenditore quest’ultimo che avrebbe chiesto al ricorrente di perfezionare il patto politico mafioso qui in esame.
Nella sentenza Polizzi, la Sesta Sezione penale ha concentrato l’analisi soprattutto sull’individuazione dell’interlocutore mafioso quale elemento qualificante dell’accordo. La Corte infatti fa notare come il dettato normativo non preveda la richiesta del politico circa le modalità che poi l’interlocutore mafioso concretamente adotterà nell’acquisire i consensi elettorali; fermo restando che il politico deve pur sempre essere consapevole della natura e dei metodi che connotano la controparte dello scambio illecito.
In altre parole, stando alla sentenza Polizzi, l’art. 416 ter, descrivendo una fattispecie di pericolo, non richiede né l’attuazione né l’esplicita programmazione di una campagna elettorale caratterizzata da atti di sopraffazione e intimidazione volti a condizionarne l’esito. Affinché vi sia l’alterazione del libero esercizio del diritto elettorale è sufficiente “l’assoggettamento di aree territoriali e corpi sociali alla forza del vincolo mafioso.La Corte, a sostegno della propria tesi, fa riferimento a un orientamento giurisprudenziale formatosi nella vigenza della precedente formulazione normativa, secondo cui lo scambio elettorale politico mafioso “presuppone la presenza di un’associazione di stampo mafioso che si occupa anche del condizionamento del voto, e lo eserciti a servizio dei terzi, anche in conseguenza della corresponsione di somme di denaro, in cambio della promessa di voto”. L’elemento da riscontrare è “la certezza dell’intervento di componenti dell’associazione di stampo mafioso nel condizionamento del voto, e l’avvenuta promessa da parte dell’estraneo alla compagine della corresponsione di denaro in cambio del procacciamento di consenso. Premesso ciò la Corte nel caso in esame si uniforma ad un precedente indirizzo secondo cui il requisito caratterizzante lo scambio elettorale politico mafioso che permette, tra l’altro, di differenziarlo dai reati di corruzione e coercizione elettorale consiste nella particolare qualità del soggetto promittente, soggetto in grado di esercitare un “condizionamento diffuso e fondato sulla prepotenza e la sopraffazione” .
la sentenza Polizzi finisce per sancire un principio complementare secondo cui il delitto è integrato anche se in concreto il promittente di voti non ha fatto ricorso per l’esecuzione dell’accordo a singoli atti intimidatori e di sopraffazione, essendo l’indicazione del voto già percepita all’esterno come proveniente da un sodalizio mafioso . A differenza della pronuncia Antinoro, in questo secondo caso il ragionamento seguito dalla Sesta Sezione anziché valorizzare il profilo legislativo dell’innesto nel dettato dell’art. 416 ter dell’espresso richiamo alla “modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis c. p.”, passa in rassegna i precedenti orientamenti giurisprudenziali in materia.
Precisando ulteriormente sul punto, nella sentenza Polizzi la Cassazione non nega la rilevanza del metodo mafioso nel voto di scambio, ma sostiene che ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 416 ter non sia rilevante il suo effettivo impiego da parte del promittente nell’attività di procacciare i voti: è sufficiente che il mafioso si impegni a procurare i voti, manifestando chiaramente o anche solo lasciando intendere con allusioni al momento della stipula dell’accordo, la propria disponibilità a ricorrere alle modalità mafiose dirette o indirette per il procacciamento di voti.
Ad alimentare ulteriormente il dibattito in merito al ruolo che occupa il metodo mafioso nell’art. 416 ter rimodulato nel 2014 è stata la sentenza Annunziata depositata il 17 luglio 2015.
L’esegesi della Corte si concentrava in particolare su due elementi: l’espresso richiamo alle “modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis” c.p. e l’ambito soggettivo di riferimento previsto dal secondo comma dell’art. 416 ter c.p.
Riguardo il primo requisito, ad avviso della Corte, l’uso per fini elettorali del metodo mafioso deve necessariamente formare oggetto dell’accordo. Secondo questa impostazione “il patto elettorale illecito, per assumere valenza mafiosa e distinguersi dalle altre ipotesi di corruzione elettorale previste dal sistema, deve prevedere l’utilizzo della sopraffazione e della forza di intimidazione quali modalità di reperimento dei voti, non essendo sufficiente in sé il mero scambio contemplante la promessa di voti contro l’erogazione di denaro, in alcuni arresti da questa Corte ritenuto utile al fine per integrare l’ipotesi di reato in disamina. Nel corso del ragionamento la Corte evidenzia più volte come la riforma del 2014 si ponga su di un piano di piena coerenza con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi sul previgente art. 416 ter. Dunque, ad opinione del Collegio, “attraverso l’esplicito riferimento alle “modalità” di cui all’art. 416 bis c.p., comma 3, e dunque al metodo mafioso per l’acquisizione del consenso elettorale, è stata introdotta una novità linguistica nel tenore della norma di minimo contenuto, destinata a strutturare la fattispecie in termini ancora più compiuti e definiti, sempre coerenti, tuttavia, con la lettura più corretta che questa stessa Corte ha avuto modo di offrire già con riferimento al dato normativo previgente”.
Tuttavia, la prova del metodo mafioso non richiede alcuna esplicita e specifica programmazione di atti di coartazione o intimidazione del libero esercizio del voto. Ciò che va necessariamente accertato è la circostanza che l’organizzazione mafiosa promittente esista e sia operativa sul territorio secondo le caratteristiche ontologiche descritte dall’art. 416 bis e pertanto in grado di condizionare effettivamente la consultazione elettorale.
In secondo luogo, la sentenza in esame si sofferma sul profilo soggettivo dell’attuale art. 416 ter che al secondo comma incrimina chi “promette di procurare voti con le modalità indicate nel primo comma”. A differenza di quanto avveniva in passato, il legislatore del 2014 inserendo l’inedita disposizione ha voluto creare uno stretto collegamento tra il profilo oggettivo e soggettivo della nuova fattispecie. Sulla base della locuzione contenuta al secondo comma è possibile operare una distinzione tra le ipotesi in cui la promessa di voti proviene dal soggetto appartenente all’organizzazione mafiosa da quella in cui il promittente sia un intermediario, estraneo alla cosca. Nel caso dell’intraneo che agisce nell’interesse della associazione impegnandola a svolgere una campagna in favore del politico committente, la promessa di voti risulta intrinsecamente connotata da quella “mafiosità” richiesta dal primo comma dell’art. 416 ter; diversamente, nel caso in cui il patto venga concluso con un estraneo all’organizzazione che si impegni per conto di questa “occorre una prova chiara ed immediata della pattuizione delle modalità del procacciamento cui risulta piegato l’illecito patto di scambio elettorale, non potendosene ricavare la presenza dal mero ruolo di interlocuzione riferito in precedenza esclusivamente all’organizzazione criminale. In altre parole ad avviso della Corte, la mancata consapevolezza della “mafiosità” dell’organizzazione criminale invocata dal terzo promittente deve essere compensata dall’accertamento rigoroso sulle specifiche modalità attraverso le quali si intendono raccogliere i voti in favore del candidato politico.
Ragionando in questo modo la sentenza Annunziata sembra individuare un punto di convergenza tra gli orientamenti espressi nelle precedenti vicende Antinoro e Polizzi. Nondimeno però, si noti come siffatta impostazione apra la strada ad ulteriori interrogativi in merito agli indici fattuali da utilizzare per accertare la matrice mafiosa dell’associazione per conto del quale l’accordo viene stipulato.
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Giulia Giacalone
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- Il metodo mafioso alla luce della recente riforma dell’art. 416-ter c.p. - 17 February 2018