Il new age e la deificazione della natura. Breve riflessione sulla recente modifica dell’art. 9 Cost.
Sommario: 1. Premessa – 2. L’art. 9 della Costituzione – 2a. La sua modifica – 3. Spunti conclusivi
1. Premessa
Viviamo in un’epoca immersa in un panteismo reale dove la tendenza dominante è quella di identificare Dio con il Tutto; una naturale conseguenza di ciò è la divinizzazione della natura perché il Tutto è sacro e non vi è separazione ma Tutto è divino; l’uomo ha iniziato a servire e adorare la Creazione anziché servire ed adorare il Creatore che è benedetto in eterno.
La Terra, divenuta la Dea Gaia di cui sono figli i terrestri, deve essere venerata dall’uomo essendo sacra; anzi di più, l’uomo secondo la teologia ecologica del New Age1 si deve riconciliare con la Terra mediante la difesa dell’ambiente.
Coloro che condividono tale pensiero fanno proprio il messaggio in favore del pianeta terra considerato un essere vivente da preservare con il quale noi tutti siamo un tutt’uno. Per tale motivo l’ecologia (che nel new age viene chiamata profonda per distinguerla da quella di superficie che non va al vero problema che è l’antropocentrismo) è molto importante perché essi si sentono parte di Dio assieme alla Terra e quindi parte con essa di un Tutto che è sacro.
Su questa particolare forma di ecologia il fisico F. Capra afferma che
“l’ecologia profonda è radicata in una percezione della realtà che va al di là della cornice scientifica per attingere ad una consapevolezza intuitiva della unità di ogni forma di vita, della interdipendenza delle sue molteplici manifestazioni e dei suoi cicli di mutamento e trasformazione. Quando il concetto dello spirito umano è inteso in questo senso, come il modo di coscienza in cui l’individuo si sente connesso al cosmo nella sua totalità, diventa chiaro che la consapevolezza ecologica è veramente spirituale”2.
La Camera dei deputati ha definitivamente approvato, nella indifferenza dei più, con la maggioranza dei due terzi, la proposta di legge costituzionale che modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione, introducendo nella nostra Carta fondamentale la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi come principi fondamentali.
La proposta di legge di revisione della Costituzione avente ad oggetto la Tutela costituzionale dell’ambiente (Atto Camera 3156–B) era stata già approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione dal Senato (il 9 giugno 2021) e dalla Camera (il 12 ottobre 2021) e, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato (il 3 novembre 2021). Pertanto, a seguito della seconda approvazione, a maggioranza dei due terzi dei componenti, anche da parte della Camera dei deputati, così come previsto dall’articolo 138 della Costituzione, essa non è soggetta a referendum popolare ed è stata pubblicata nella Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2022. Trascorso il periodo di vacatio legis il provvedimento è entrato in vigore il 9 marzo 2022 concludendo il suo iter legislativo.
Questa riforma, che introduce importanti e sostanziali modifiche, provvede a mutare la tradizionale visione culturale centrata sull’uomo, per orientarsi su una, non ancora chiara, prospettiva biocentrica; l’uomo non è più considerato al vertice della creazione ma soltanto una delle tante specie viventi che popolano il nostro pianeta e, quindi, non “qualitativamente” superiore per status e valore rispetto a tutti gli altri.
Siamo giunti in una fase di superamento della prospettiva giudaico – cristiana secondo la quale il mondo non è più donato all’uomo, fatto a “immagine e somiglianza di Dio” (Gn 1, 26 – 27), “perché lo lavorasse e lo custodisse” (Gn 2,15), e fosse da questo abitato e da questo traesse i mezzi per il suo sostentamento. Stiamo accettando la Terra come un totem intoccabile e idolatrarla come una divinità neopagana.
Nel nuovo dettato costituzionale il senso gerarchico del Creato, a cui da sempre siamo abituati, passa in secondo piano e l’obiettivo primario diventa la necessità inderogabile di salvare l’ambiente dall’uomo stesso anziché custodirlo saggiamente perché dell’uomo è la dimora e a lui è stato affidato.
La preoccupazione rispetto a questo cambiamento è lecita perché potrebbe orientare e permeare tutta la legislazione futura che imporrebbe, nel nome di un futuro distopico, sacrifici irrazionali alla intera popolazione mondiale. Allarmano le parole dell’ex Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che ha definito l’essere umano come un “parassita perché consuma energia senza produrre nulla” in un mondo “progettato per tre miliardi di persone”3.
Nel lontano 22 settembre 2011 Papa Benedetto XIV nel discorso al Reichstag di Berlino4 aveva fornito la prospettiva più corretta per porre le tematiche ambientaliste nella giusta cornice affermando che
“l’importanza della ecologia è ormai indiscussa. Dobbiamo ascoltare il linguaggio della natura e rispondervi coerentemente. Vorrei però affrontare con forza un punto che – mi pare – venga trascurato oggi come ieri: esiste anche una ecologia dell’uomo. Anche l’uomo possiede una natura che deve rispettare e che non può manipolare a piacere. L’uomo non è soltanto una libertà che si crea da sé. L’uomo non crea se stesso. Egli è spirito e volontà ma è anche natura e la sua volontà è giusta quando egli rispetta la natura, la ascolta e quando accetta se stesso per quello che é e che non si è creato da sé. Proprio così e soltanto così si realizza la vera libertà umana”.
Il giusto rispetto al Creato che tutti noi, nessuno escluso, dobbiamo non può essere disgiunto da quello dovuto all’essere umano che passa necessariamente dalla promozione dei suoi bisogni e delle sue finalità. Fra l’uomo e la natura sussiste una unità originaria e imprescindibile. Certamente è bene educare l’uomo perché rispetti l’ambiente rendendolo vivibile per sé e per tutti ma oggi assistiamo alla natura divinizzata che viene considerata un oggetto da preservare e non, invece, una comunità a cui appartenere e ci dimentichiamo anche che l’ambiente si salva se salviamo l’uomo, il suo territorio e la sua comunità storica e culturale5 .
Non si può considerare l’uomo un “parassita” e le politiche non possono essere indirizzate al contrasto della demografia senza se e senza ma perché ciò è proprio l’opposto della autentica “ecologia umana” e concretizza un vero paradosso delle esigenze e degli interessi delle future generazioni.
2. L’art. 9 della Costituzione
L’art. 9 Cost. rientra, come è noto, nella parte riguardante i Principi fondamentali del nostro ordinamento e nella sua versione originaria testualmente recitava: “1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”6.
Tale articolo ha permesso, fin da subito, di poter definire quella italiana una Costituzione Culturale poiché aveva dimostrato una grande lungimiranza nell’investire su progresso e cultura, all’indomani di un conflitto mondiale e con oltre 6 milioni di cittadini completamente analfabeti. Analizzando il comma uno ci accorgiamo che il soggetto agente è la Repubblica e non lo Stato, scelta questa oculata perché da un lato impedisce una eccessiva ingerenza dei poteri locali in materie considerate molto importanti e dall’altro manifesta la volontà di coinvolgere non solo i pubblici poteri ma l’intera collettività nella promozione, sviluppo e tutela dei settori menzionati.
La norma, nella sua primaria formula, operava su due direttrici ben definite: da un lato la promozione della cultura e dello sviluppo tecnico e scientifico e dall’altro la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico della Nazione.
Tralasciando il primo aspetto, non perché meno importante, ma per mancata aderenza alla riflessione che stiamo facendo, vediamo che la tutela paesaggistica ex art. 9 Cost., ha assunto nel tempo una portata sempre più ampia. L’idea del paesaggio utilizzata dai Costituenti era quella coniata dal grande Benedetto Croce che era solito identificarla con “la rappresentazione materiale e visibile della Patria, con i suoi caratteri fisici particolari”7 ; per Croce, infatti, il paesaggio si concretizzava nell’insieme delle bellezze naturali del Paese, sede della identità storica e culturale della comunità e come tale meritevole di protezione. Sempre a lui si deve l’emanazione della legge n. 778 del 19228 che garantiva la possibilità di preservare vedute o scorci carichi di bellezza e storia.
Negli anni ’70 del secolo scorso la spinta ecologista fece il suo ingresso sulla scena sociale e la nozione di paesaggio andò progressivamente ampliandosi, al pari di quella di ambiente, tuttavia anche in assenza di espliciti riferimenti nella Carta e senza il bisogno di modificarla, la Giurisprudenza costituzionale fece il suo corso e in molte pronunce il tema ambientale divenne ricorrente; la nozione venne ricavata in via interpretativa e l’art.9 venne coniugato con gli artt. 32, 41 e 44 Cost.
La Giurisprudenza identificò l’ambiente come bene unitario e valore primario ed assoluto9.
L’ambiente, a ben vedere, era già presente nelle previsioni della Carta fondamentale al comma 2 dell’originario art. 9 ed ancora, sotto la previsione dell’art. 11710 riguardante attribuzione e ripartizione dell’esercizio della potestà legislativa fra Stato e Regioni.
La necessità della loro tutela era stata sentita e approvata dopo l’emanazione della L. 1497 del 193911 che definiva di “interesse pubblico” e degni di tutela tutta una serie di beni immobili caratterizzati da particolare bellezza naturale o da un caratteristico aspetto di “valore estetico e tradizionale”. Vero è che l’Assemblea costituente aveva recepito, con la sensibilità e le caratteristiche proprie di quegli anni, una idea del paesaggio che non si discostava troppo da quella turisticamente intesa come “belvedere” e da quella cara alle scienze pittoriche dell’epoca; poi però, nei decenni successivi, la Corte Costituzionale aveva composto il concetto di paesaggio rendendoci una concezione dell’ambiente come ciò che ci circonda, ovvero lo spazio naturale nel quale nascono, vivono e muoiono gli uomini e gli esseri viventi che essi siano animali o vegetali.
Le Sentenze che si sono susseguite sono state molte e fra queste meritano di essere ricordate la n. 151/1986 od anche la n. 67 del 1992 che, con puntualità, distingue la protezione assicurata dalla legge del 1939 ad alcuni beni singolarmente individuati e la tutela della norma costituzionale che invece realizza la “tutela del paesaggio attraverso l’integrità ambientale” affermando che “il bene unitario che può risultare compromesso anche da interventi minori e va pertanto salvaguardato nella sua interezza”.
Altrettanto degne di menzione sono le Sentenze n. 391/1989 e n. 430/1990 che provvedono a configurare il paesaggio come meritevole di tutela ecologica e il percorso trova completezza grazie alla sentenza n. 367/2007 dove leggiamo che il paesaggio “indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l’ambiente nel suo aspetto visivo” e la sua tutela è sancita dalla Carta fondamentale senza ulteriori specifiche perché “lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene è di per se un valore costituzionale, anzi un valore primario ed assoluto”.
2a. La sua modifica
Un dato evidente emerge subito con chiarezza ovvero che per la prima volta dall’entrata in vigore della Costituzione nell’anno 48 del secolo scorso il Parlamento è intervenuto per cambiare uno dei dodici principi fondamentali. La loro modifica che è stata ritenuta molto difficile se non impossibile per lungo tempo, anche sulla base della Sentenza n. 1146/1988 della Corte Cost. Che affermò che
“la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modifica nel loro contenuto essenziale né da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la costituzione prevede come limiti assoluti di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione stessa costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”.
non ha trovato ora nessun ostacolo.
Parte della Dottrina ha sempre ricondotto all’interno dei principi supremi anche i principi fondamentali espressi dall’art. 1 al 12 della Carta facendoli divenire immodificabili12. Tale Riforma13 ora invece apre alla possibilità di poter modificare anche ciò che si riteneva impossibile senza tener conto delle conseguenze che ciò comporta14.
Con l’approvazione della legge costituzionale n. 1/2022 si è provveduto ad aggiungere un terzo comma che recita:
“3. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Posto quindi che il concetto di ambiente e la sua protezione erano già previsti nella passata formulazione appare quantomeno superfluo l’inserimento fra i beni, oggetto della tutela ex art. 9 cost., “anche nell’interesse delle future generazioni”, di “ambiente, biodiversità, ecosistemi”, che attribuisce valore costituzionale all’ambiente stesso sia nella sua interezza e sia nelle sue componenti : il concetto di biodiversità15 comprende infatti la varietà di organismi viventi nelle loro diverse forme, nei rispettivi ecosistemi a loro volta definibili come unità ecologiche costituite da organismi viventi – piante o/e animali – in grado di interagire tra loro e di adattarsi all’ambiente in cui vivono, che non per caso sono ritenuti “fragili o poco resilienti” se hanno un basso livello di biodiversità.
Il legislatore ha lasciato in Costituzione il concetto di paesaggio, inserendo biodiversità e ecosistemi, non come sinonimi di ambiente ma quali componenti del bene unitario, ambiente importante al punto da meritare specifica tutela costituzionale.
Ha affiancato, quindi, i concetti di tutela dell’ambiente e tutela del paesaggio ponendoli sullo stesso piano, lasciandoli vaghi e poco precisati, mettendo in serio rischio tutta la legislazione futura. Nel futuro infatti sarà lecito attendersi un cambiamento pesante della Giurisprudenza che potrà sacrificare, ad esempio, l’ambiente alle nuove esigenze energetiche considerando non più applicabili le “categorie estetiche tradizionali” ai fini dell’impatto ambientale dei pannelli fotovoltaici o pale eoliche.
Le modifiche green sono state lasciate molto vaghe ed è stato demandato allo Stato la “disciplina di modi e forme di tutela”, evidentemente tramite legge ordinaria, per cui il Parlamento potrà fare sfoggio della sua capacità creativa nel trovare nuove regole, tasse, restrizioni nonché concedere incentivi e prebende.
Oltre ad essere minacciata l’iniziativa economica lo sarà anche la sfera privata poiché grazie al nuovo dettato la Carta fondamentale consentirebbe, solo a titolo esemplificativo, mettere fuori legge veicoli considerati troppo inquinanti o abitazioni con classe energetica ritenuta troppo bassa od anche nuove tasse per frenare o impedire consumi ritenuti poco green o arrivare ad imporre lockdown energetici giustificandoli come necessari per le “emergenze climatiche”16.
“Le novità introdotte aumentano ulteriormente i rischi pianificatori, di derive dirigistiche e di controllo, con gravi falsificazione della concorrenza: a vantaggio di quelle industrie che saranno favorite dai piani di investimento pubblici previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (a debito e spesati su tutti i cittadini) e dai risparmi privati, convogliati dalla cosiddetta “finanza sostenibile” ESG (acronimo di Envinronmental, Social, Governance); a sfavore di altre industrie, che si è deciso di liquidare progressivamente, con un processo di distruzione creatrice, non certo frutto di un leale confronto di mercato per selezionare i migliori ma con decisioni politiche dall’alto. Tanti tasselli di un progetto di reset globale dei sistemi sociali, economi e politici, in veloce fase di implementazione grazie alla opportunità fornita dalla confusione e debolezza del sistema sociale, economico e politico post – Covid”.17
L’esigenza di modifica costituzionale è stata giustificata dalla necessità di aderire alle richieste della comunità europea ma l’Europa fissa in materia ambientale obiettivi strumentali solamente percentuali: il Regolamento UE 2021/1119 del 30 giugno 202118 e il pacchetto Fit for 5519 del 14 luglio2021 lasciano alla responsabilità degli Stati membri di scegliere le misure che ritengono più idonee a seconda delle caratteristiche nazionali.
L’Italia ha scelto, come spesso accade, la strada più difficile, complicata e dalle conseguenze misteriose se non dannose. Abbiamo interiorizzato, senza una opportuna revisione critica, il motto “agire locale ma pensare globale” senza porre la giusta attenzione alla vera tutela del nostro territorio e della nostra sopravvivenza in termini di economia e sviluppo.
Senza prudenziali limiti definitori alla transizione ecologica che è entrata nella Carta fondamentale, tra i principi fondamentali, la situazione può generare degli abusi preoccupanti poiché, solo a titolo di esempio, oggi un programma che decretasse la libera realizzazione di parchi eolici o fotovoltaici sarebbe coperto dalla garanzia ex art. 9 Cost.
3. Spunti conclusivi
È indubbio che tale revisione sia stata alquanto caratteristica ma ciò che conta è se sia stata opportuna o necessaria. Consiste veramente in una svolta epocale, degna di essere accolta con grida di giubilo, oppure è servita solamente a segnare un momento pericoloso di modifiche a ciò che potrebbe essere modificato solamente dopo approfonditi ragionamenti e studi complessi?
Appare chiaro che non è ammissibile porre in essere comportamenti che vadano a ledere l’ambiente che ci circonda o gli animali che popolano la terra ma è altresì necessario chiamare le cose con il loro nome ovvero che, alla base delle convinzioni che hanno portato alla modifica della Carta fondamentale, ci sono motivazioni che vanno oltre il bisogno ed urgenza di avere un ambiente pulito ed ordinato.
Non possiamo considerare la terra un organismo vivente sacro e l’uomo parte di esso e perciò non superiore al globo terrestre e agli animali e alle piante che la popolano.
L’Uomo è uomo e la terra è terra: l’Uomo è un essere vivente in cui Dio ha posto un alito vitale mentre la terra è un oggetto senza alito di vita; l’Uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio mentre la terra no ed è inferiore all’Uomo.
Non possono – la terra e l’Uomo – essere considerati sullo stesso piano, fermo restando il rispetto della natura dovuto.
L’ideologia verde, che nulla ha a che fare con l’ecologia umana, è entrata a far parte della Costituzione italiana ed è stata situata tra i principi fondamentali, in una maniera vaga atta a porre serie ipoteche sul futuro italico.
Il legislatore ordinario o un filone della cosiddetta Giurisprudenza creativa potrebbero servirsene per imporre limitazioni indebite alla proprietà privata e restrizioni arbitrarie alla libertà delle persone e delle imprese.
Un coro di approvazione ha salutato queste modifiche ma bisogna anche essere coscienti del grande mutamento valoriale a cui stiamo assistendo; quello che Ronald Inglehart definiva la “rivoluzione silenziosa” ovvero un lento e progressivo cambiamento di valori e ideologie20.
1Il New Age (in italiano ‘Nuova Era’ o ‘Nuovo Evo’) è un vasto movimento religioso-sociale sorto negli USA attorno agli anni settanta (fu infatti negli anni 1971- 1972 che vennero pubblicate le prime guide del New Age con elenchi di librerie, negozi, centri di medicine alternative, centri religiosi, scuole di yoga e così via) e che si è diffuso a livello internazionale. Va detto però che sul luogo e sulla data di origine altri pensano che la sua origine risale al 1962 in Inghilterra, quando fu fondata la comunità-giardino di Findhorn (in Scozia). Questo movimento non possiede un’organizzazione gerarchica e centralizzata come altri gruppi religiosi perché comprende al suo interno centinaia di gruppi (ma anche singoli individui) autonomi e diversi tra di loro (gruppi religiosi pseudocristiani, gruppi religiosi di matrice orientale, gruppi pacifisti, femministi, ecologici, ufologi, gruppi di psicologi, di psichiatri, di medici della medicina alternativa, di scienziati, gruppi dediti alla stregoneria, allo spiritismo, ed altri), che benché tra di loro si differenziano e si contraddicono su diversi punti aspirano tutti ad un cambiamento radicale della società. Quello dunque che li unisce è il proposito che è cambiare il mondo in cui viviamo per instaurarne uno completamente nuovo, e dare vita così al New Age cioè alla Nuova Era, che secondo l’astrologia starebbe per iniziare. Anche in Italia hanno attecchito le idee del New Age. Tra coloro che le diffondono segnaliamo questi centri: l’Associazione Arcobaleno Fiammeggiante con sede a Napoli, l’Associazione Italiana di Psicologia Transpersonale (AIPT) con sede a Roma, il centro studi Yin Yang di Fuorigrotta (Na), e l’Associazione Reiki Amore Universale R.A.U con sede a Pogliano Milanese. E la comunità ‘acquariana’ Damanhur in Valchiusella (a 40 km da Torino) e quella chiamata Il Villaggio Verde di Cavallirio (Novara); la prima stampa il periodico Qui Damanhur e la seconda stampa L’età dell’acquario. Superfluo dire che in ambedue queste riviste si parla abbondantemente di occultismo, esoterismo, di dottrine e pratiche orientali. Tra le riviste italiane New Age ci sono pure Punto Luce, Risonanza acquariana, e quella musicale New Age. La nuova sensibilità prevede un tipo di musica che ha come obbiettivo quello di rilassare e di ampliare la coscienza dell’ascoltatore per farlo fondere con l’energia cosmica che pervade l’universo. Ma di riviste che diffondono idee del New Age se ne potrebbero citare molte e molte di più. Facciamo anche presente che diverse case editrici italiane stanno pubblicando da alcuni anni a questa parte molti libri sull’esoterismo, sui massaggi, sulla reincarnazione, sulle tecniche di meditazione orientali, sull’occultismo, sullo yoga, e sulla cosiddetta medicina alternativa. Cfr. tra i molti altri BERZANO L., New Age, una nuova sensibilità culturale, un nuovo movimento religioso o una mera moda consumistica?, Il mulino ed., Bologna, 1999; INTROVIGNE M., New age e Next age, Piemme, Casale Monferrato, 2000.
2CAPRA F., Il punto di svolta, Feltrinelli ed., Milano, 2013, pag. 340
3Il Ministro partecipò nel 2014 ad un convegno sulle nanotecnologie dove disse che “…il pianeta è sovrappopolato, il numero di abitanti aumenta ed è evidente che c’è un problema di sostenibilità di un ecosistema che è quello del pianeta, progettato per tre miliardi di persone, e dell’essere umano che è biologicamente un parassita perché consuma energia senza produrre nulla…”. Il Video del convegno è trasmesso sul canale youtube e sui maggiori social.
4PAPA BENEDETTO XVI, Discorso formulato in occasione del viaggio apostolico in Germania dal 22 al 25 settembre 2011 nella visita al Parlamento Federale, consultabile su www.vatican.va
5DE BENEDICTIS F., L’uomo custode della natura, Historica ed., Cesena, 2020
6L’inserimento di questa previsione tra i Principi fondamentali, si deve a due illustri esponenti della politica italiana: Moro Aldo e Marchesi Concetto che sfidarono l’ostilità dei colleghi che reputavano l’inserimento stesso inutile.
7 CROCE B., L’introduzione di Benedetto Croce, Ministro dell’istruzione tra il 1920 e il ’21, al DDL 204/1920, poi legge 778/1922 (d.v.) consultabile su www.osservatoriosulpaesaggio.org
8La Legge n. 778 del 1922 “per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico”
9Si vedano tra le tante le Sentenze della Corte Costituzionale n. 641/1987; n. 210/1987; Ord. n. 195/1990.
10La previsione fu introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la cosiddetta Riforma del Titolo V; il che n on sarebbe stato possibile se non vi fosse stata già una copiosa Giurisprudenza costituzionale che affermava che la tutela dell’ambiente era già implicitamente presente nella Costituzione. Si veda al riguardo, tra le altre, Corte Cost. n. 238/1982; n. 210/1987; n. 641/1987. Sul punto si veda anche G. SEVERINI e P. CARPENTIERI, Sulla inutile, anzi dannosa, modifica dell’articolo 9 della Costituzione, in Diritto e processo amministrativo, 22 settembre 2021, consultabile online su www.giustiziainsieme.it
11L. 1497 del 1939 recante il titolo “Sulla protezione delle bellezze naturali”
12Cfr. FROSINI E., La Costituzione in senso ambientale. Una critica, 2021 consultabile online su www.federalismi.it; ancora LOVERO V.A., Ambiente e Costituzione: panem et circenses?, 22 marzo 2022, concultabile online su www.iusinitinere.it
13La Riforma è anche avvenuta in tempi molto rapidi ed anche questo rappresenta una novità. Sono stati necessari circa undici mesi dall’inizio dei lavori e si distingue altresì per il numero estremamente elevato di proposte di legge unificate durante la discussione, raccogliendo otto proposte del Senato e nove della Camera dei Deputati a loro volta molto distinte per i contenuti espressi.
14POLITI F., Attuazione e tutela dei principi fondamentali della Costituzione, Prolusione in occasione della inagurazione dell’anno accademico della Università degli Studi dell’Aquila, 18 ottobre 2005 consultabile online su www.associazionedeicostituzionalisti.it ed ancora dello stesso Autore, Libertà costituzionali e diritti fondamentali, Giappichelli ed., Torino, 2021
15Il termine biodiversità (traduzione dall’inglese biodiversity, a sua volta abbreviazione di biological diversity) è stato coniato nel 1988 dall’entomologo americano Edward O. Wilson. La biodiversità può essere definita come la ricchezza di vita sulla terra: i milioni di piante, animali e microrganismi, i geni che essi contengono, i complessi ecosistemi che essi costituiscono nella biosfera. La Convenzione ONU sulla Diversità Biologica definisce la biodiversità come la varietà e variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono, evidenziando che essa include la diversità a livello genetico, di specie e di ecosistema. La diversità di ecosistema definisce il numero e l’abbondanza degli habitat, delle comunità viventi e degli ecosistemi all’interno dei quali i diversi organismi vivono e si evolvono. La diversità di specie comprende la ricchezza di specie, misurabile in termini di numero delle stesse specie presenti in una determinata zona, o di frequenza delle specie, cioè la loro rarità o abbondanza in un territorio o in un habitat. La diversità genetica definisce la differenza dei geni all’interno di una determinata specie; essa corrisponde quindi alla totalità del patrimonio genetico a cui contribuiscono tutti gli organismi che popolano la Terra. Cfr. www.isprambiente.gov.it od anche CAZZOLA GATTI R., Biodiversità. In teoria ed in pratica, www.libreriauniversitaria.it ed., 2014; BATTISTI C. – CONIGLIANO M. – POETA G. – TEOFILI C., Biodiversità, disturbi e minacce. Dalla ecologia di base alla gestione e conservazione degli ecosistemi, Forum Edizioni ed., Collana Ambiente e Territorio, 2013.
16Cit.
17MILANO M., Con la riforma degli art. 9 e 41 l’ecologicamente corretto entra in Costituzione, 11 marzo 2022, consultabile in rete su www.centrostudilivatino.it
18 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)
19 Il 14 luglio 2021 la Commissione europea ha adottato il pacchetto climatico “Fit for 55”, che propone le proposte legislative per raggiungere entro il 2030 gli obbiettivi del Green Deal. In particolare, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l’obbiettivo di arrivare alla “carbon neutrality” per il 2050.