Il nuovo Dpcm e le restrizioni previste per contrastare il covid
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno firmato il nuovo Dpcm recante le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid. Le misure previste saranno valide per 30 giorni.
La novità principale riguarda il limite di partecipanti alle occasioni all’aperto o private, prevedendo un limite di sei familiari o amici con cui non si conviva e preferibilmente il mantenimento della mascherina anche in casa ove non si tratti di conviventi. Di seguito si elencano le ulteriori misure:
1. Limitazioni per ristoranti, bar, pub, gelaterie
Concessi fiere e congressi, ma previste limitazioni per ristoranti, bar, pub, gelaterie. Sì alla «ristorazione con consegna a domicilio» e alla «ristorazione con asporto» ma si prevede il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21. Per questi locali viene fissata la chiusura alle ore 24, già dalle 21 sarà vietato la consumazione dei pasti in piedi, da ciò deriva che i locali dotati di tavoli al chiuso o all’aperto potranno continuare a servire i clienti. Restano chiuse le sale da ballo e le discoteche, all’aperto o al chiuso.
2. Vietate le gite scolastiche e sport di contatto
Divieto valido per gite scolastiche e sport di contatto svolti a livello amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti, come si evince nella bozza del dpcm «da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi».
È consentita la presenza del pubblico alle competizioni sportive «con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori» all’aperto e 200 al chiuso. Ivi si rende necessario garantire la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso. Ad ogni modo, le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle caratteristiche e della dimensione dei luoghi.
3. Obbligo di mascherine in luoghi chiusi e all’aperto
L’art. 1 del Dpcm stabilisce che “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”.
Tale obbligo è escluso per chi pratica attività sportiva e nei riguardi dei bambini sotto i 6 anni nonché dei soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
4. Cinema e concerti
Sospesi gli eventi che implichino un numero consistente di spettatori, il limite resta di 200 partecipanti al chiuso e mille all’aperto, trattasi di spazi che garantiscono la distanza di un metro tra una persona e l’altra.
Le Regioni e le Province autonome possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
Anna Guarnaccia
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