Il nuovo reato di traffico di organi prelevati da persone viventi

Il nuovo reato di traffico di organi prelevati da persone viventi

Con la Legge 11 Dicembre 2016 n.236 recante “Modifiche al codice penale e alla legge 10 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi” è stato introdotto nel nostro ordinamento il nuovo reato di traffico di organi prelevati da persone viventi e prevede una aggravante quando la commissione di tale delitto sia l’obiettivo di un’associazione a delinquere.

In ambito internazionale, si ricorda la Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi, adottata il 9 luglio 2014 e sottoscritta dall’Italia nel marzo 2015.

Il fenomeno era già stato condannato dal protocollo della Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro il crimine organizzato transnazionale – per prevenire, reprimere e punire il traffico di persone, in particolar modo di donne e bambini – e dalla Convenzione del Consiglio d’Europa del 2005 contro la tratta di essere umani.

Inoltre l’art. 21 della Convenzione del Consiglio d’Europa di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina del 1997 vieta che il corpo umano o le sue parti possano essere utilizzati per fini di profitto e trova una più concreta applicazione nel protocollo aggiuntivo del 2002, riguardante il trapianto di organi e di tessuti di origine umana, che proibisce espressamente il traffico di organi e di tessuti (art. 22), invitando le parti a prevedere sanzioni appropriate per i casi di violazione delle sue disposizioni.

Nel nostro ordinamento la legislazione previgente prevedeva che le pene previste per il traffico di organi fossero esclusivamente a carico di chi svolge attività di mediazione e all’operatore sanitario che si avvale di organi frutto di commercio. Quindi non era prevista alcuna sanzione nei confronti di chi fosse direttamente o indirettamente coinvolto nel traffico illecito di organi.

Tali sanzioni sono contenute nella L. 458/1967 sul trapianto di rene tra persone viventi e nella L. 91/1999 in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

La legge 458/1967 sancisce, all’art. 6, che qualsiasi pattuizione privata che preveda un compenso in denaro o altra utilità in favore del donatore, per indurlo all’atto di disposizione e destinazione, è nulla e non produce effetti. Il successivo art. 7 prevede una sanzione – reclusione da tre mesi ad un anno e multa da 154 a 3.098 euro – per chiunque svolga opera di mediazione a scopo di lucro nella donazione di un rene.

L’apparato sanzionatorio contenuto nella legge 91/1999 prevede tre delitti, oltre a specifiche sanzioni amministrative, fra le quali rientra quella prevista dall’art. 22, co. 1, che viene applicata, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nel caso di violazioni di discipline organizzative relative alle strutture per i prelievi, alle strutture per la conservazione dei tessuti prelevati ed alle strutture per i trapianti.

I commi 3 e 4 dell’art. 22 prevedono un sistema sanzionatorio dell’attività di mediazione, con o senza scopo di lucro, diretta alla mercificazione degli organi/tessuti umani prelevati da cadavere o al loro approvvigionamento al di fuori del sistema nazionale dei trapianti. In particolare, il comma 3 sanziona la condotta di colui che procura un organo o un tessuto prelevato da cadavere per scopo di lucro ovvero ne fa commercio (reclusione da due a cinque anni e multa da euro 10.329 a euro 154.937), mentre il successivo comma 4 sanziona anche chi procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte (reclusione fino a due anni).

Entrambe le fattispecie prevedono che, se il fatto è commesso da un esercente una professione sanitaria, venga applicata la sanzione accessoria dell’interdizione, rispettivamente perpetua e temporanea.

Successivamente, la legge di stabilità 2013 ha introdotto l’art. 22-bis che punisce con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 chiunque a scopo di lucro svolga opera di mediazione nella donazione di organi da vivente. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione. Tale disposizione ha colmato una lacuna del nostro ordinamento, che non conosceva la fattispecie di delitto di mediazione lucrativa nella donazione da donatore vivente nei trapianti diversi dal rene. Tuttavia, il legislatore non ha provveduto ad abrogare la figura delittuosa speciale prevista dall’art. 7 della citata legge 458/1967, creando una incongruenza che il disegno di legge in esame provvede ad eliminare.

L’art. 22-bis ha anche configurato come illecito amministrativo la pubblicizzazione, con il conseguimento di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo, della richiesta o dell’offerta di organi (comma 2) e l’accesso abusivo a sistemi che rendano possibile l’identificazione dei donatori o dei riceventi (comma 3).

Dai lavori preparatori alla L. n. 236 del 2016 si evince la necessità di introdurre il reato di tratta di organi a causa dell’aumento dei pazienti che attendono il trapianto, e ciò costituisce terreno fertile per il proliferare di pratiche illegali. Infatti, la carenza di donatori ha prodotto lo sviluppo di un commercio internazionale e di un turismo specificatamente dedicato al reperimento di organi finalizzati al trapianto verso i paesi in via di sviluppo dove tale vendita è consentita.

Ancora nei lavori preparatori si legge: “Il traffico di organi è una forma di tratta degli esseri umani che rappresenta una gravissima violazione dei diritti umani fondamentali, in particolare della dignità dell’uomo e dell’integrità fisica”.

Deve essere ribadito e difeso il principio secondo il quale il commercio di organi non è il semplice frutto della domanda e dell’offerta in cui tutti avranno un vantaggio, chi compra recuperando la proprio salute, e chi vende ottenendo denaro per migliorare le proprie condizioni di vita, ma un vero e proprio neocannibalismo che considera il corpo degli altri come fonte di pezzi di ricambio con cui poter prolungare le nostre vite”.

Nello specifico l’articolo 1 della legge 11 Dicembre 2016 n.236 dispone che: “dopo l’articolo 601 del codice penale è inserito il seguente: «Art.601-bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente). Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma».

L’articolo 2 modifica il reato di associazione per delinquere, previsto dall’art. 416 c.p., prevedendo che lo stesso sia aggravato quando l’associazione è finalizzata a commettere i reati di traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis, c.p.), di traffico di organi provenienti da cadaveri (art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 91 del 1999) e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente (art. 22-bis, comma 1, della legge n. 91 del 1999). Il reato aggravato comporta l’applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell’attività di promozione, costituzione od organizzazione dell’associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte.

L’articolo 3 coordina l’introduzione della nuova disciplina con l’articolo 22-bis della citata legge n. 91 del 1999. In particolare, eleva la pena detentiva prevista dal comma 1 dell’articolo 22-bis summenzionato (mediazione, a scopo di lucro, nella donazione di organi da vivente), portandola nel massimo a 8 anni di reclusione (in luogo degli attuali 6); abroga il comma 2 dell’articolo citato, che attualmente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di colui che pubblicizza la richiesta d’offerta di organi al fine di conseguire un profitto.

Infine, l’articolo 4 del provvedimento, sempre con finalità di coordinamento, abroga l’articolo 7 della legge n. 458 del 1967 citato, in materia di trapianto del rene tra persone viventi.


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Avv. Alessandra Giannone

Alessandra Giannone nata a Sciacca (Ag) nel 1985, dopo il diploma di maturità classica ha conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza nell’aprile del 2009 presso l’Università L.U.M.S.A. di Palermo. Nel giugno del 2011 ha conseguito la specializzazione in professioni legali presso la S.S.P.L. “G. Scaduto” di Palermo. Abilitata all’esercizio delle professione forense nel 2012, è anche mediatore civile e commerciale da Gennaio 2011.

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