Il nuovo vademecum per la liquidazione del danno alla salute: la rivisitazione delle tabelle di Milano

Il nuovo vademecum per la liquidazione del danno alla salute: la rivisitazione delle tabelle di Milano

Nell’ambito della malpratica medica, una notevole rilevanza hanno assunto le tabelle cd. di Milano utilizzate soventemente per la liquidazione del danno alla salute.

Queste ultime sono state, recentemente, oggetto di un restyling da parte dell’Osservatorio del Tribunale di Milano; aggiornamento, questo, posto in essere soprattutto in considerazione del mutamento dell’indice ISTAT avvenuto tra il gennaio 2018 al gennaio 2021 nonché delle varie pronunce della giurisprudenza della Cassazione in relazione all’indicazione specifica del valore per danno biologico e danno morale.

Evidenziamo le maggiori novità.

1. Il consenso informato

La novella legge 219/2017, concernente le “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, stabilisce espressamente che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato senza il consenso libero e informato della persona interessata.

A tal proposito il danno da mancato consenso informato può concretizzarsi in una duplice lesione ossia:

nel pregiudizio alla salute, configurabile nel caso in cui il paziente, correttamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento;

nel pregiudizio al diritto all’autodeterminazione, configurabile nel caso in cui, in assenza di informazione, il paziente ha subito dei danni patrimoniali e non patrimoniali, diversi dalla lesione del diritto alla salute.

In quest’ultimo caso, le tabelle di Milano intervengono relativamente alla attribuzione dei vari criteri di liquidazione; nello specifico è prevista la attribuzione di:

– una somma compresa tra i 1.000 e i 4.000 euro in caso di danno da lieve entità;

– una somma compresa tra i 4.000 e i 9.000 euro in caso di danno di media entità;

– una somma compresa tra i 9.000 e i 20.000 euro in caso di danno di grave entità:

– una somma superiore ai 20.000 euro in caso di danni di eccezionale entità.

2. Mutamento della terminologia del danno patrimoniale

Ulteriori modifiche sono rinvenibili con riferimento alla terminologia utilizzata con riferimento alla indicazione del danno patrimoniale. Nello specifico, il danno biologico, inteso come il danno alla salute, è divenuto “danno dinamico-relazionale” mentre il danno morale è divenuto “danno da sofferenza soggettiva interiore”.

3. Modifica dei valori propri del danno patrimoniale

Con riferimento alle appena menzionate voci di danno modificate sono state, anche, i relativi valori di riferimento.

La previgente versione delle tabelle di Milano contenevano al loro interno gli importi relativi alla voce onnicomprensiva del danno non patrimoniale (composto dal danno biologico e da quello morale). A seguito dell’intervento della giurisprudenza di legittimità si è sottolineata la esigenza di indicare separatamente i valori attribuibili al danno biologico e quelli riferibili al danno morale (Cassazione Civile, sentenza n. 25164/2020).

4. La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale

Con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale sono state attuate modiche con riferimento alla liquidazione dello stesso.

Stabiliscono le aggiornate tabelle che, per una corretta determinazione e liquidazione del danno parentale, occorre considerare una serie indispensabile di requisiti quali, a titolo esemplificativo, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario, la convivenza con questi ultimi, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, l’età della vittima primaria e secondaria.

Tale voce di danno non è riconosciuto automaticamente in re ipsa ma spetta al danneggiato dimostrare il pregiudizio patito e spetta al giudice valutare se riconoscere il ristoro; a tal fine le tabelle indicano un valore base che può subire una personalizzazione in aumento in considerazione della peculiarità del caso concreto.

5. Le modiche al quesito medico legale

E’ stato, inoltre, introdotto un nuovo quesito medico legale in relazione al danno biologico.

Nel nuovo quesito viene esplicitamente chiesto al medico legale di tenere in considerazione l’età e lo stato di salute preesistente del soggetto al fine di considerare e descrivere vari aspetti quali, ad esempio, se siano state precluse o meno lo svolgimento di attività della vita quotidiana.

In a breviter intimatum, il consulente tecnico verrà chiamato a fornire al Giudice tutti gli elementi necessari per accertare l’entità del danno alla salute e la sofferenza ad esso correlata.

6. Danno da premorienza

Modificato, infine, è stato anche il danno da premorienza, ossia il danno non patrimoniale provocato in caso di decesso per causa diversa dalla lesione. Le tabelle, così come riviste, fanno riferimento anche alla voce del danno intermittente per indicare il danno provato nell’intervallo compreso tra la data della lesione e quella della morte.

Con riferimento a questa voce di danno è stata prevista una tabella ad hoc per la relativa liquidazione.


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