Il pactum fiduciae: Cass. civ., S.U., sent. n. 6459/2020
Sommario: Premessa – 1. Nozione del negozio fiduciario – 2. Natura giuridica: tesi minoritaria VS tesi maggioritaria – 3. La forma del pactum fiduciae nei negozi aventi ad oggetto beni immobili: Cass. civ., S.U., sent. n. 6459/2020
Premessa
Lo scopo del presente elaborato è quello di rendere noto un recente intervento delle Sezioni Unite in materia di negozio fiduciario, in modo particolare con riferimento alla sua natura giuridica e alla sua forma in materia immobiliare. Trattasi della pronuncia n. 6459 del 2020.
Prima di entrare nel vivo della sentenza, è anzitutto utile fornire qualche indicazione teorica circa l’istituto in esame, di modo da evidenziarne le sue particolarità.
1. Nozione del negozio fiduciario
Alla domanda “cos’è il negozio fiduciario?”, si può rispondere dicendo che di negozio fiduciario si parla quando un soggetto – c.d. fiduciante -, trasferisce (senza corrispettivo) o fa trasferire da un terzo (pagando lui il prezzo o mettendo a disposizione il denaro per farlo) ad un altro soggetto – c.d. fiduciario -, la titolarità di un bene (immobile ma anche mobile, es. azioni o quote di società o altri valori mobiliari), ma con il patto che l’intestatario utilizzerà e disporrà del bene esclusivamente in conformità alle istruzioni che il fiduciante già gli ha impartito o si riserva di impartirgli successivamente[1].
Data la carenza di una specifica disciplina normativa in materia, il negozio fiduciario è stato invece oggetto di una rielaborazione giurisprudenziale e dottrinale grazie alla quale è possibile sottolineare alcune sue peculiarità, tra le quali l’esistenza di un negozio tipico che esteriormente è posto in essere per sua finalità tipica; l’effettivo trasferimento del diritto al fiduciario e l’eccedenza del mezzo usato rispetto allo scopo dei contraenti[2].
2. Natura giuridica: tesi minoritaria VS tesi maggioritaria
Sebbene il negozio fiduciario non sia nello specifico oggetto di disciplina all’interno del nostro sistema codicistico – tranne che per ciò che attiene le disposizioni fiduciarie all’interno di un testamento (per il quale si rinvia all’art. 627 c.c.) -, vi è una parte della dottrina che lo fa confluire nell’ambito del principio di autonomia contrattuale dei privati (art. 1322, comma 2 c.c.), e sempre nel rispetto del divieto alla realizzazione di finalità illecite (artt. 1344-1345 c.c.). In questo senso dunque, si deve concepire il negozio fiduciario come un negozio atipico, connotato da una causa atipica – c.d. causa fiduciae, rappresentata dall’affidamento del fiduciante sul comportamento leale del fiduciario, affidamento che poggia sul principio dell’autonomia dei privati ai sensi dell’art. 1322 c.c., stante il quale ai privati è dato concludere contratti atipici con il solo limite che gli stessi perseguano fini meritevoli di tutela dal nostro ordinamento e che gli stessi non eludano norme imperative, che altrimenti sarebbero nulli ai sensi dell’art. 1344 c.c.
Tra le tesi maggioritarie, si annoverano due posizioni maggiormente accreditate: la prima è quella che annovera il negozio fiduciario nella categoria dei negozi indiretti, ossia in quella categoria ove il negozio realmente voluto dalle parti viene posto in essere mediante un fine diverso da quello suo tipico[3]. La seconda è quella che ritiene invece che la natura giuridica del negozio fiduciario sia riconducibile al collegamento negoziale, poiché il negozio fiduciario si collegherebbe a due tipi di negozio: il primo ad effetti reali di carattere esterno ed efficace verso i terzi ed un secondo collegato all’altro e ad effetti obbligatori che modifica il risultato finale del primo negozio comportando una eccedenza del mezzo rispetto allo scopo (meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c.)[4]. A tal proposito Galgano parla di “collegamento di due negozi, uno ad effetto reale e l’altro ad effetto obbligatorio, attraverso il quale si persegue uno scopo diverso dalla causa del negozio prescelto (..)”[5].
3. La forma del pactum fiduciae nei negozi aventi ad oggetto beni immobili: Cass. civ., S.U., sent. n. 6459/2020
È principio ormai consolidato in giurisprudenza che quando un’obbligazione comporta l’obbligo di trasferire un bene immobile, ciò deve avvenire nella forma prevista per la vendita (forma scritta ad substantiam)[6]. La ratio sottesa a tale requisito formale inerisce la necessità di rendere certi i traffici giuridici, il trattamento fiscale e il rispetto della normativa antiriciclaggio.
In aderenza alla tesi del collegamento causale, la Cass. civ. sez. III, n. 10633/2014, è intervenuta ammettendo come sia peraltro pacifico, legittimo e frequente che l’accordo fiduciario possa avvenire anche in un primo momento in forma orale, alla quale segua poi una dichiarazione ricognitiva unilaterale redatta per iscritto e sottoscritta volta ad attuare l’impegno fiduciario preso precedentemente. Una simile dichiarazione peraltro costituirebbe autonoma fonte di obbligazione per il soggetto che la sottoscrive, rendendo così possibile l’esecuzione in forma specifica ex. art. 2932 c.c., purché sia individuato esattamente l’immobile, con l’indicazione dei confini e dei dati catastali.
Con sent. n. 6459/2020, le Sezioni Unite vengono investite della questione se possa ritenersi rispettato il requisito della forma scritta del patto fiduciario coinvolgente diritti reali immobiliari da una dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario che risulti espressione della causa fiduciaria esistente in concreto, pur se espressa verbalmente tra fiduciante e fiduciario; più in particolare se valida fonte della obbligazione di ritrasferire possa ritenersi sufficiente un atto unilaterale, ricognitivo, posteriore e scritto dal fiduciario, a monte del quale vi sia un impegno espresso oralmente dalle parti.
La risposta fornita dalle Sezioni Unite intende rimodulare la tesi secondo la quale il pactum fiduciae – con cui il fiduciario si obbliga a gestire la posizione giuridica di cui è investito secondo modalità predeterminate o a ritrasferire la stessa al fiduciante – sia assimilabile ad un contratto preliminare, configurandolo piuttosto come mandato senza rappresentanza. La giurisprudenza in linea con tale formulazione, rinviene la ratio della assimilazione nel fatto che “il mandato senza rappresentanza costituendo lo strumento tipico dell’agire per conto (ma non nel nome) altrui, non solo può piegarsi alle esigenze di un pactum fiduciae che contempli l’obbligo del fiduciario di ritrasferire al fiduciante un diritto, ma si pone anzi come la figura negoziale praticamente meglio idonea ad assorbire, senza residui e senza necessità di ulteriori combinazioni (…) quel determinato intento”[7].
Le Sezioni Unite, poi, in punto di requisito formale, ribadiscono che analogamente al mandato senza rappresentanza, anche per la validità del pactum fiduciae prevedente l’obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario – per averlo questi acquistato da un terzo -, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, in quanto trattasi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio. L’osservanza del requisito in forma scritta, invece, è richiesto per gli atti traslativi, e dunque per il contratto di acquisto iniziale del fiduciario e per il successivo di ritrasferimento al fiduciante.
Pertanto, la forma scritta del pactum fiduciae non è richiesta per la validità dello stesso, quanto piuttosto per soddisfare l’onere probatorio in giudizio. Peraltro, superata anche la prova del patto in giudizio, esso è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di ritrasferimento al fiduciante. La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario non costituisce autonoma fonte di obbligazione – come ribadito da Cass. n. 10633/2014- ma, in quanto promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi del 1988 c.c., un’astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante (…), dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”.
Alla luce di quanto sopra, dunque, a detta delle Sezioni Unite, pare ragionevole potersi ammettere che il pactum fiduciae tra fiduciario e fiduciante può concludersi anche in forma verbale (la forma scritta agevolerebbe solo la sua prova in giudizio ma non è richiesta ai fini della sua validità) ed è assimilato al mandato senza rappresentanza con finalità di gestione dei rapporti interni tra le parti. Per ciò che attiene alla dichiarazione unilaterale del fiduciario, essa rileva come una promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., la cui funzione è quella di dispensare colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, presumendosi l’esistenza di questo fino a prova contraria.
[1] A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, XXI edizione, Milano 2013
[2] Cfr. approfondimento in magistraturaindipendente.it “La forma del negozio fiduciario in materia immobiliare”
[3] In questo senso Cass. civ. sez. II. N. 13216/2017, che equipara il negozio fiduciario al contratto preliminare – e prescrive la forma scritta ad substantiam per il trasferimento di un bene immobile dal fiduciario al fiduciante; (così come Cass. civ. sez. I., n. 29093/2019)
[4] Cfr. approfondimento in magistraturaindipendente.it “La forma del negozio fiduciario in materia immobiliare”
[5] Ibidem.
[6] Cfr. Cass. civ. sez. II. N. 6024/1993; Cass. civ. sez. II. N. 9489/2000; Cass. Civ. sez. II. N. 5565/2001; Cass. civ. sez II. N. 20198/2004; Cass. civ. Sez. II., n. 8001/2011;
[7] Cass. Sez. I., n. 1798/1976
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