Il patto parasociale e il suo adempimento
Capire cosa sono i patti parasociali e come funzionano può non essere semplice, soprattutto se si pensa alla diversità di funzionamento e di applicazione che essi hanno nelle società quotate e non.
Innanzitutto, i patti parasociali (o anche sindacati) sono dei contratti stipulati tra più soci di una società, al momento della costituzione o nel corso della vita della stessa, al fine di poter disciplinare tra loro (o alcuni di loro), i diritti e doveri all’interno della società.
Sono diretti a predeterminare in modo unitario i rapporti dei soci in relazione all’esercizio di alcuni diritti. Ed infatti, per ciò che concerne gli effetti che producono si può affermare che i patti parasociali hanno efficacia e sono vincolanti solo per i soci contraenti, non essendo opponibili né ai soci non aderenti, né alla stessa società o a terzi.
Sono meri contratti di diritto privato, che solo in tempi recenti hanno visto riconoscere la loro validità dalla Giurisprudenza e dal legislatore che agli artt. 2341 – bis e 2341 – ter del codice civile ha inteso disciplinare i patti parasociali per le società azionarie in generale e, con l’aggiornamento del D.lgs. 58/1998 TUF (Testo Unico della Finanza), artt. 122 e successivi, ha previsto specifica disciplina per i patti parasociali per le società quotate.
Per quanto riguarda la forma, la normativa di riferimento non prevede una specifica disciplina per la validità dello stesso, trattandosi di contratti liberamente stipulati tra i soci, per cui la forma scritta, la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico, sono richiesti solo se l’accordo si sostanzia in un negozio che la richieda ad substantiam, o per adempiere agli obblighi di comunicazione e pubblicità previsti dalla legge.
Proprio per conferire maggiore solidità al patto parasociale è frequente l’introduzione di una clausola penale, consistente in molti casi in una somma di denaro (alta..) che il socio inadempiente agli obblighi pattuiti sarà tenuto a versare alle altre parti contraenti.
A tal fine, ferma la possibilità che in caso d’inadempimento da parte del socio possa far sorgere un diritto di risarcimento in capo agli aventi diritto, sussiste un contrasto tra la Dottrina e la Giurisprudenza sulla possibilità di richiedere tutela giurisdizionale, anche in via d’urgenza, al fine di ottenere l’adempimento forzato del patto parasociale. C’è infatti chi nega tale possibilità, sulla scorta dell’assunto per cui il socio deve rimanere libero di potersi determinare in assemblea come meglio crede, per cui l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre ai sensi dell’art. 2932 c.c. sarebbe da escludere, essendo parimenti precluso all’Autorità Giudiziaria emanare ordini aventi ad oggetto un obbligo di facere infungibile. Di contro, un filone giurisprudenziale di merito sostiene che una pronuncia di condanna ad un obbligo di facere infungibile, ancorché non eseguibile coattivamente, fungerebbe da deterrente dell’inadempimento.
Difatti, ci sono vari generi di patti parasociali, ci sono quelli riguardanti l’esercizio del diritto di voto in assemblea (sindacati di voto) o diretti a porre limiti al trasferimento delle partecipazioni societarie (sindacati di blocco) oppure a determinare una influenza dominante sulla società (sindacati di controllo), esiste quindi una certa varietà di questo genere di accordi e l’elencazione non potrà mai essere esaustiva, dovendosi sempre avere riguardo al singolo caso concreto. Sul punto, la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito ad una serie di quesiti, la cui soluzione offre importanti spunti di riflessione interpretativa in merito alla natura del patto parasociale e alla sua risolubilità.
In un caso, infatti, la Suprema Corte con sentenza del 7 maggio 2014 n. 9846/24, portò un contributo significativo confermando la qualifica attribuitagli dal Giudice d’Appello al patto parasociale, di contratto plurilaterale a comunione di scopo. La Cassazione, ribadì che il patto parasociale sarebbe dovuto essere considerato come mera convenzione atipica che si pone sul “piano parasociale”, poiché riguardante i rapporti personali tra i soci. Il “piano parasociale” deve dunque tenersi distinto dal “piano sociale” avente invece ad oggetto l’organizzazione della società che non sempre è investita dai patti parasociali. I Giudici di legittimità nella sentenza di cui sopra, sottolinearono altresì, che per potersi configurare un patto parasociale non è essenziale che tutti i partecipanti all’accordo rivestano la qualità di socio.
Di tanto, il patto parasociale, può cosi integrare anche la fattispecie di contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., allorquando l’oggetto della convenzione imponga di eseguire delle prestazioni a favore della società. In detto contesto sono legittimati a pretendere l’adempimento del contratto sia la società nella sua veste di terzo beneficiario, sia gli stessi soci stipulanti purché interessati moralmente e economicamente a che l’obbligazione venga adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte. La Cassazione, evidenziò inoltre che il patto parasociale può, a seconda degli interessi che le parti intendono perseguire, assumere la forma di un contratto bilaterale, plurilaterale o a parti complesse, laddove siano ravvisabili più interessi di diversa titolarità non omogenei tra loro.
Proprio la conferma del fatto, che la forma del patto parasociale possa essere anche quella di un contratto plurilaterale, hanno fatto sì che la Corte di Cassazione potesse ritenere applicabile ai patti parasociali l’art. 1459 c.c. in materia di risoluzione dei contratti plurilaterali, sancendo di fatto la risolubilità dei patti parasociali per inadempimento.
Dott. De Falco Gianmarco
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Gianmarco De Falco
Consegue la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" con una tesi in Diritto Processuale Civile con oggetto "Il Tribunale delle Imprese".
Acquisisce nel 2016 il titolo accademico di "Perfezionato in Legislazione Penale Minorile" presso l' Università "Federico II" di Napoli.
Collabora con il noto Studio Legale Internazionale "Guarino & Associati" specializzato in Fashion Law e Diritto Civile.
Iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (NA).
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