Il pedone non ha sempre ragione
Sommario: 1. La normativa – 2. La presunzione di responsabilità e la valutazione del Giudice – 3. La giurisprudenza
Con il nuovo anno gli Ermellini sono nuovamente tornati a pronunciarsi in merito all’argomento relativo alla colpa del conducente in caso di investimento del pedone che attraversa fuori dalle strisce pedonali.
E’ bene però effettuare un breve excursus sull’argomento mediante le principali norme e pronunce della Corte di Cassazione per poter avere un quadro più chiaro sul tema.
1. La normativa
In primo luogo nel caso di investimento del pedone si vedrà l’applicazione di quanto stabilito dall’art. 2054, comma I, c. c., in quanto evento dannoso derivante da circolazione stradale senza il coinvolgimento di due o più veicoli. La norma stabilisce che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
Anche ai sensi delle norme generiche di prudenza prescritte dagli articoli 140 e 141 C.d.s., la responsabilità del sinistro è da ascriversi esclusivamente al conducente del veicolo. Secondo queste ultime infatti il conducente ha il dovere di prestare attenzione nei riguardi dei pedoni. Pertanto, grava su di lui la regola prudenziale e cautelare fondamentale sintetizzata nel cosiddetto “obbligo di attenzione” tradotto nella capacità di capire l’atteggiamento del pedone in modo da poter porre in essere efficacemente gli opportuni accorgimenti necessari per prevenire un investimento ma anche nell’obbligo di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico, nonché di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti che stanno percorrendo la medesima strada.
In tal senso, il dovere di attenzione si sostanzia in tre obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone anche molte volte imprudente o distratto. Si tratta degli obblighi di: 1) prestare attenzione alla strada dove si procede o che si sta per impegnare; 2) mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; 3) prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada ed in particolare per i pedoni.
Il C.d.s. sancisce anche obblighi ben precisi relativamente al comportamento che il pedone deve mantenere, in particolare, l’art. 190 prevede che: “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare il senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono, distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, inoltre vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
È vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filo-veicoli e tram in sosta alle fermate.
Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’art. 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.
La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulle carreggiate delle strade.
E’ vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.600 a 145.200”.
2. La presunzione di responsabilità e la valutazione del Giudice
Le norme, pertanto, come abbiamo visto sanciscono una presunzione di responsabilità a priori a carico del conducente di qualsiasi veicolo, il quale, per poter manlevare la propria responsabilità dovrà dimostrare di aver fatto tutto quanto era nelle proprie capacità per evitare l’evento dannoso che di fatto si è verificato.
Da ciò però non si deve erroneamente supporre che la responsabilità ricada sempre e comunque solo in capo al conducente, infatti, non è precluso che il Giudice debba comunque accertare l’eventuale corresponsabilità del pedone nell’aver causato il sinistro e valutarne il comportamento. Tuttavia, la dimostrazione del comportamento imprudente da parte del pedone, non esime il Giudice dal valutare la condotta di guida tenuta dall’investitore, al fine di poter ritenere superata la presunzione di responsabilità posta a carico dello stesso dall’art. 2054, I comma, c.c..
3. La giurisprudenza
Ciò premesso partendo dalla presunzione di responsabilità di chi è alla guida del veicolo ogni caso deve essere considerato singolarmente al fine di poter valutare una corresponsabilità del pedone comportante una diminuzione del grado di responsabilità del conducente o la manleva totale.
Ne deriva che la Corte di Cassazione, III sezione civile, nella sentenza n. 21072/2016 ha sostenuto che il conducente potrà essere considerato manlevato dalla responsabilità per aver causato il sinistro solo se tramite l’accertamento della condotta del pedone investito si possa considerare quest’ultima talmente imprevedibile, in rapporto a tutte le circostanze nel cui contesto accadeva l’investimento, da non poter considerare inevitabile in alcun modo il sinistro con una guida prudente dell’automobilista medio.
Nel 2017 con la sentenza n. 27513/2017 la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, confermava quanto stabilito dalla sentenza di merito del Giudice di Pace e del Tribunale dichiarando inammissibile il ricorso di un motociclista che si vedeva condannato al pagamento di euro 350,00 di multa e risarcimento danni a favore della parte civile investita.
Nello specifico il motociclista investiva il pedone che attraversava la strada a 20 metri dalle strisce pedonali e gli Ermellini riconoscevano la colpa del motociclista-ricorrente che rispondeva di lesioni personali colpose nei confronti dell’investito nonostante questo avesse attraversato imprudentemente fuori dalle strisce poiché la strada rettilinea e ben illuminata dalla luce del giorno veniva considerata circostanza idonea per il centauro ad evitare l’impatto.
Secondo la Corte di Cassazione, il motociclista avrebbe potuto accorgersi della manovra incauta del pedone e arrestare la marcia così da evitare l’investimento se avesse avuto una condotta adeguata per velocità, livello di attenzione, prontezza di riflessi, viste le condizioni di tempo e luogo.
Nuovamente sul punto è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 22033/2018. In tale caso un motociclista era imputato ex art. 589, comma 2, c.p., per aver investito un pedone poi deceduto a causa delle ferite.
La condotta della persona offesa non è stata ritenuta, nel caso di specie, una “causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento”, non risultando un evento del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile. Infatti, il pedone attraversava la strada passando tra due macchine parcheggiate e fuori dalle strisce pedonali ma il sinistro avveniva su una strada a unica carreggiata, con due corsie distinte e opposte, in un tratto regolarmente asfaltato e rettilineo, ove vigeva il limite di velocità di 30 km/h ed era presente illuminazione pubblica sufficiente a consentire una buona visibilità agli utenti della strada; inoltre, si rilevava un’assoluta mancanza di tracce di frenata del veicolo sull’asfalto.
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Samantha Cini
La Dott.ssa Samantha Cini ha conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università Roma 3 sita in Roma, dove ha svolto anche la pratica forense e dove attualmente lavora. Ha maturato esperienza giudiziale in particolare nel diritto civile, del lavoro e della previdenza sociale. Collabora come asset manager per aziende che gestiscono NPL bancari e recupero del credito. Svolge altresì attività di mediatore civile e commerciale presso l'organismo della Camera di Mediazione Nazionale.
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