Il piano di ristrutturazione dei debiti, D.Lgs. n. 14/2019
Il piano del consumatore è stato fino ad oggi uno strumento utile e specifico che ha consentito a molti cittadini di far fronte ad una situazione debitoria più o meno grave, presto però qualcosa cambierà.
Nel prosieguo verrà effettuata una ricognizione della disciplina del citato istituto, operando successivamente una sintesi della normativa di cui al nuovo Codice della Crisi d’Impresa (d’ora in poi CCI), D.Lgs. n. 14/2019.
La disciplina nella Legge n. 3/2012
Il piano del consumatore è una procedura speciale che riguarda solo questo tipo di soggetto, ne esistono anche altre, ma il piano è l’unica procedura ad essere accessibile solo ed esclusivamente al consumatore.
Il Codice del Consumo fornisce una definizione ben precisa di consumatore, tale è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
La procedura in questione è molto semplificata, concepita come un beneficio. A differenza dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento qui manca un accordo con i creditori, tutto si basa su un atto unilaterale del debitore.
L’atto in questione è il piano, creato con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (OCC), che costituisce l’oggetto di una proposta fatta dal debitore: la ristrutturazione del debito e la soddisfazione dei creditori. Tale proposta viene rivolta al Tribunale del luogo di residenza, il quale dovrà approvarla con omologazione. Tutto avviene senza il previo consenso dei creditori, ed ecco quindi il principale vantaggio per il consumatore, non occorre l’approvazione dei creditori essendo sufficiente quella del Tribunale, il quale valuta fattibilità del piano e meritevolezza del debitore, sulla base della solvibilità, dell’analisi dei debiti e dei crediti, dell’assenza di atti fraudolenti.
L’unica possibilità concessa ai creditori è quella di proporre opposizione all’omologazione.
Quanto all’omologazione del Tribunale, esso, come detto, verifica la fattibilità del piano e sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, che sono quelli da pagare nel totale ed integralmente, non falcidiabili, (ad esempio gli alimenti, i crediti erariali come IVA e ritenute operate e non versate, i quali possono avere solo una dilazione del pagamento ma non la falcidia). Si passa poi alla verifica della meritevolezza del consumatore: egli non deve essere stato responsabile del proprio sovraindebitamento.
Viene qui reintrodotto il giudizio della meritevolezza del concordato preventivo ante riforma, un giudizio difficile. Per certi versi, sembrerebbe che la natura giuridica di questo piano contempli una speciale forma di concordato, un concordato coattivo per i creditori, poiché può essere per loro vincolante anche senza un voto. A ben vedere, il legislatore ha introdotto questo strumento di favore, apparentemente in contrasto con la disciplina di cui all’art. 2740 c.c., per garantire una maggior tutela al consumatore, specie in un’economia come quella italiana.
Il legislatore si è occupato anche dei profili patologici del piano, si prevede, all’art. 14 bis della Legge 3/2012, che l’accordo di composizione della crisi possa essere sia risolto che annullato, la risoluzione si ha per inadempimento: il debitore non adempie alle obbligazioni assunte nell’accordo permettendo a ciascun creditore di chiedere la risoluzione; l’annullamento si ha in caso di frode del debitore che con dolo o colpa grave aumenta o diminuisce il passivo o sottrae una parte dell’attivo.
Il premio finale di tale procedura è la esdebitazione, vincolante per tutti i creditori (ovviamente per crediti anteriori alla proposizione del piano).
Il piano del consumatore nel nuovo codice della crisi d’impresa
In primo luogo il nome dell’istituto cambierà con il nuovo decreto, il piano del consumatore verrà chiamato Piano di Ristrutturazione dei Debiti, la disciplina sarà rinvenibile negli articoli da 67 a 73 del CCI.
La definizione di consumatore è stata arricchita, l’art. 2, comma 1, lettera e, lo qualifica come: “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana, professionale eventualmente svolta, anche se socia illimitatamente responsabile di una società di persone o di una s.a.p.a., ma limitatamente ai debiti estranei a quelli sociali”.
L’ausilio dell’OCC per tutta la durata della procedura è stato confermato e rafforzato, sarà quindi tale organismo a gestire e controllare la creazione e lo svolgimento del piano.
L’art. 67 consente al debitore la possibilità di falcidiare i debiti derivanti da finanziamenti con cessioni del quinto e di soddisfare anche non integralmente i crediti privilegiati, a condizione che ne sia assicurato il soddisfacimento nella misura realizzabile.
Il giudizio di fattibilità rimane, come pure quello di meritevolezza. In tal senso l’art. 70 del citato decreto, che illustra la procedura di omologazione del piano. In particolare il piano e la proposta vengono pubblicati sul web su disposizione del giudice procedente, nello specifico sul sito del Tribunale o su quello del Ministero della Giustizia con comunicazione entro 30 giorni ai creditori. Questi ultimi potranno presentare osservazioni all’OCC. Il giudice, su istanza del debitore, potrà altresì vietare azioni esecutive e cautelari, nonché sospendere procedimenti di esecuzione forzata, al fine di salvaguardare la fattibilità del piano, si noti bene però, tutte queste misure sono revocabili in caso di frode del debitore (art. 70).
Verificate la fattibilità e la ammissibilità del piano, il giudice omologherà lo stesso con sentenza. Laddove invece dovesse giungere il diniego, magari per tentativo di frode, sia il debitore, sia il pubblico ministero, sia i creditori potrebbero presentare istanza per la procedura liquidatoria (liquidazione controllata) ex art 268 e seguenti.
Per ciò che pertiene all’esecuzione del piano omologato si sottolinea qui il delicato ruolo dell’OCC. L’art. 71 del CCI gli attribuisce il compito di vigilare e riferire con cadenza semestrale dell’esecuzione del piano al giudice. A piano eseguito egli dovrà poi presentare il rendiconto al giudicante, il quale provvederà alla liquidazione del compenso dell’OCC. In caso di non approvazione del rendiconto il giudice disporrà una integrazione del piano ed un termine per eseguirla, nell’ipotesi di mancato adempimento si procederà alla revoca dell’omologazione.
Al consumatore dunque viene offerto uno strumento rinnovato e di più ampio respiro, che consente di dar voce (seppur poca) ai creditori.
La disciplina, finalmente unitaria, in questo ambito però contempla naturalmente una serie di effetti in casi patologici, in particolare agli artt. 72 e 73.
La revoca viene sostanzialmente disposta per gli stessi motivi di cui al piano del consumatore della L. n. 3/2012, in contraddittorio con il debitore, su istanza di un qualsiasi interessato (oltre che dei creditori e del pubblico ministero) o d’ufficio. La revoca, come sopra anticipato, opera anche in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal piano, tenendo presente che l’OCC avrà il compito di segnalare ogni possibile elemento pericoloso per la procedura.
Concludendo, si considera agevole il procedimento illustrato ma non ancora perfetto, lo strumento è senz’altro utile, ma parte della dottrina lamenta ancora una scarna protezione dei creditori, anche se meno marcata rispetto al passato. Probabilmente anche l’emergenza sanitaria che ha caratterizzato il 2020 porterà le sue conseguenze, magari con delle modifiche incisive nell’ambito di tutte le procedure del CCI, considerando che la gestione della crisi d’impresa potrebbe avere, a seguito del crollo dell’economia, un ruolo preminente nel corso dei prossimi anni, con la necessità naturalmente di tutelare il tessuto economico-imprenditoriale del Paese.
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Antonio Sticchi
Sono l'Avv. Antonio Sticchi, attualmente Ufficiale di Stato Civile, Anagrafe, Ufficio Elettorale e Leva in un piccolo comune del Salento.
All'età di 24 anni, nel 2017, mi sono laureato in Giurisprudenza presso l'Università del Salento ed ho subito intrapreso il percorso di praticantato forense e notarile, coltivando al contempo la mia passione per la materia economica. Nel 2020, all'età di 27 anni ed in piena pandemia, ho superato l'esame di stato per l'esercizio della professione forense. Dopo un breve periodo nella Polizia di Stato, ho deciso di aprire un mio studio legale, per poi vincere di lì a poco un altro concorso pubblico per la posizione che attualmente ricopro.
Per il futuro ho in programma di non fermarmi mai, di arrivare sempre più in alto. Qualcuno vuole venire con me ? La compagnia è ben accetta. Stay hungry ! Stay foolish !
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