Il potere di autentica degli avvocati nella negoziazione assistita. La trascrizione della cessione di immobile senza il notaio
Con sentenza del 16 marzo 2017, il Tribunale Ordinario di Pordenone a scioglimento della riserva sulla questione sollevata in tema di trascrivibilità degli atti di cessione di immobili in sede di negoziazione assistita già oggetto di una pronuncia del Tribunale di Roma sullo stesso tema, ha ordinato la trascrizione dell’atto di cessione presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
In breve il fatto concreto. Una coppia unita in matrimonio concordatario, senza figli minori, decideva di addivenire consensualmente alla separazione, avvalendosi del recente istituto alternativo di risoluzione delle controversie: la negoziazione assistita di cui all’art.2 e ss. della L.162/14.
Veniva sottoscritta la convenzione di negoziazione assistita e il relativo verbale dell’accordo di negoziazione, con cui il marito tra le varie condizioni dell’accordo,cedeva la propria quota, – pari al 50%, – di un immobile in comproprietà con la moglie, la quale diveniva proprietaria esclusiva del medesimo.
L’accordo suddetto riceveva successivamente il nulla-osta della Procura della Repubblica richiesto ai sensi dell’art. 6 co. 2 della L.162/14. L’accordo veniva, inseguito, annotato nell’apposito registro dell’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei due ex coniugi.
Tale accordo veniva, quindi, presentato per la trascrizione della cessione dell’immobile presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Pordenone, ove l’impiegato addetto si rifiutava di procedere alla trascrizione, sollevando dubbi di idoneità del titolo, asseritamente privo di autenticazione ai fini della trascrivibilità richiesta ex art. 2657 c.c.
La trascrizione veniva quindi negata, mancando l’autenticazione prevista dalla legge.
Le parti pertanto adivano l’autorità giudiziaria contestando i dubbi sollevati dall’addetto della Conservatoria dei registri immobiliari, sulla presunta mancanza di autenticazione del processo verbale dell’accordo di negoziazione da parte di un “pubblico ufficiale” ad uopo autorizzato.
Orbene, il Giudice friulano decideva inseguito ad un’interpretazione esegetica della ratio della normativa sulla negoziazione assistita, ove il legislatore, come per la mediazione familiare nei procedimenti familiari a differenza dagli altri procedimenti, ha previsto espressamente l’assistenza di uno avvocato per parte; che gli avvocati certifichino l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative dell’ordine pubblico (art. 5 co.2 l.162/14); e, che se con l’accordo le parti statuiscono degli atti soggetti a trascrizione, ”la sottoscrizione del processo verbale dell’accordo deve essere munita di autenticazione di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” ( art.5 3 co. )
Il giudice avrebbe attribuito all’accordo stragiudiziale di negoziazione assistita, ai fini della trascrivibilità, la non necessità di ulteriore autenticazione dell’accordo da parte di un pubblico ufficiale ad uopo stabilito, oltre quella prevista dall’art.5 co.3 della l.162/14. Ciò, in quanto, l’accordo sarebbe stato paragonato ad un provvedimento oggetto di un altro metodo alternativo risolutivo delle controversie: il lodo arbitrale. Al lodo, il legislatore italiano, espressamente, attribuisce gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria (art.824-bis c.p.c.), che non necessita di ulteriori autenticazioni.
Alla luce di tali argomentazioni, a stretto diritto, il Tribunale di Pordenone ha concluso affermando che, nell’accordo di negoziazione assistita riguardante una cessione di un bene immobiliare nell’ambito di una separazione consensuale, il potere di autentica degli avvocati, già pubblici ufficiali non necessita di ulteriori autenticazioni di altri pubblici ufficiali.
Peraltro, sarebbe stato disincentivante per i privati che scelgono di ricorrere a metodi alternativi di composizione delle liti, più semplici ma che comunque hanno un costo da sostenere, piuttosto che rivolgersi alla risoluzione contenziosa, obbligarli a sostenere l’ulteriore spesa dei costi notarili per una successiva autenticazione dell’accordo stragiudiziale, che già a tutti gli effetti della legge 162/14, ha validità di un titolo esecutivo, valido per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Sarebbe stato contrario anche alla ratio della citata legge, ai fini della risoluzione dell’annoso problema dei tempi, del carico e del costo del contenzioso della giustizia civile, mediante forme alternative non contenziose di risoluzione delle liti, più snelle, più sensibili ai diritti delle parti in conflitto, in particolare nei procedimenti familiari.
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