Il potere di conciliare e transigere non è scindibile dalla procura alle liti

Il potere di conciliare e transigere non è scindibile dalla procura alle liti

Corte di Cassazione, sez. III Civile, 26 luglio 2017, n. 18394

La procura alle liti conferita all’avvocato è qualificabile come mandato con rappresentanza processuale e il rapporto interno, disciplinato dalle norme di diritto sostanziale, non è dissociabile quanto al contenuto della rappresentanza in giudizio.

Nel caso in esame l’assistito aveva convenuto in giudizio il proprio difensore non avendo, quest’ultimo, informato l’assistito di una proposta conciliativa formulata nel corso di un giudizio. Difatti dopo che il legale, munito dei poteri di transigere, non aveva accolto la proposta conciliativa formulata dall’attrice nel corso dell’udienza finale (che si sarebbe “accontentata” di € 5.000,00), con sentenza il Magistrato aveva condannato la convenuta a corrispondere l’importo di € 65.856,58. Il soggetto soccombente, pertanto, ha convenuto in giudizio l’avvocato sostenendo che il precitato avrebbe avuto l’onere di informare la parte della proposta e rimettere a lei la decisione. Il Giudice di merito aveva rigettato le domande risarcitorie e, pertanto, il giudizio è giunto in Cassazione.

La ricorrente denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 2230 ss., 1703, 1708-1711 cod. civ., 40 codice deontologico, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osservava la ricorrente che l’obbligazione avente ad oggetto l’accordo transattivo non ineriva all’esercizio dell’attività professionale ma ad un’attività negoziale, sicché era riconducibile alla sola disciplina di cui agli artt. 1703 e 1708-1711 cod. civ., e che obbligo del mandatario era informare il mandante di ogni circostanza rilevante ai fini dell’esecuzione del mandato e quello di attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute dal mandante. Aggiunge che, avendo avuto l’avvocato l’istruzione di concludere un accordo conciliativo per l’importo di Euro 5.000,00, avrebbe dovuto accettare la proposta formulata dalla controparte ed, essendo la proposta perfettamente coincidente a quella formulata dalla propria assistita, avrebbe dovuto immediatamente rendere edotta quest’ultima dell’offerta.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Il giudice di merito ha accertato la presenza della procura alle liti contenente la facoltà di conciliare e transigere la lite. Non risulta accertata l’esistenza di un mandato indipendente dal conferimento della detta procura. Stante tale presupposto di fatto la fattispecie resta qualificabile come mandato con rappresentanza processuale ed il rapporto interno, che resta disciplinato dalle norme di diritto sostanziale circa il mandato, non è dissociabile quanto al contenuto dalla rappresentanza in giudizio.

È pur vero che il conferimento della facoltà di conciliare e transigere la lite importa una dilatazione del potere del difensore oltre il compimento di atti processuali, in quanto la transazione della lite ha effetti sul piano del diritto sostanziale. In tal senso è autorizzazione a compiere un’attività di tipo negoziale ed è attribuzione di poteri di rappresentanza sostanziale. E tuttavia tale attività non è estrinseca al potere del mandatario quale difensore perché, indipendentemente dalla circostanza fattuale che l’autorizzazione era contenuta nella procura alle liti, è la norma processuale (l’art. 84 cod. proc. civ.) che prevede la dilatazione del potere processuale del difensore a quello di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, ove tale potere sia stato espressamente conferito. Del resto, ciò di cui il difensore dispone è il diritto di cui si controverte nel processo nel quale egli rappresenta la parte. Se dunque il potere di disporre del diritto in contesa è stato dalla parte conferito al difensore mediante il cui ministero essa sta in giudizio, quel potere non è scindibile dal mandato con rappresentanza processuale. Trattandosi di vicenda non autonoma rispetto a quest’ultimo mandato, la censura resta ritenuta priva di decisività in quanto la vicenda relativa al mandato con rappresentanza processuale è stata valutata dal giudice di merito nei termini della non configurabilità di inadempienza al mandato ricevuto e tale valutazione non è aggredita dalla censura in discorso avente ad oggetto un mandato distinto da quello processuale.

Peraltro la tesi del conferimento di un potere relativo all’attività negoziale indipendente dal mandato processuale non considera che l’effetto dell’autorizzazione sarebbe stata la nascita di un potere giuridico di disporre che il mandatario munito di rappresentanza avrebbe avuto la facoltà di esercitare per il sol fatto del conferimento, senza il quid pluris dello specifico dovere di informazione verso il cliente che connoterebbe il mandato conferito al difensore. Il dovere di informare sarebbe stato configurabile o in presenza di un accertamento di fatto relativo ad una specifica istruzione impartita dal mandante quanto al dovere di informare o sulla base del generico dovere di diligenza (art. 1710 cod. civ.) da apprezzare sulla base delle circostanze del caso concreto.


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