Il principio della riserva di legge in materia penale

Il principio della riserva di legge in materia penale

Il principio della riserva di legge risponde alla precipua esigenza di attribuire il monopolio normativo in ambito penale al potere legislativo, determinando una limitazione delle fonti del diritto penale alla sola legge o agli atti aventi forza di legge.

Da ciò ne discende, conseguentemente, il divieto di punire un determinato fatto in assenza di una preesistente legge che lo configuri come reato e che ne preveda la relativa sanzione, secondo il noto brocardo latino “Nullum crimen nulla poena sine lege poenali scripta”.

Oggetto della riserva di legge sono le sole norme incriminatrici, destinate ad individuare, di volta in volta, i presupposti dai quali dipende il se, il come e il quanto della punizione.

Il concetto di legge, racchiuso nell’art. 25, co. 2 della Costituzione, è inteso dalla dottrina maggioritaria in senso ampio, comprensivo non solo dalla legge in senso tecnico ma anche degli atti a quest’ultima equiparati.

L’attuale ordinamento contempla quali fonti del diritto penale le leggi formali, ossia la Costituzione, gli atti normativi emanati dal Parlamento (leggi costituzionali e leggi ordinarie), le leggi materiali, ossia gli “atti aventi forza di legge” (decreti legislativi e decreti legge emanati dal Governo) e i decreti governativi in tempo di guerra o i bandi militari.

Per completezza, giova precisare che tra le fonti del diritto penale non possono annoverarsi tutti gli altri atti normativi del potere esecutivo (in particolare, i regolamenti), atteso che la riserva di legge prevede il divieto in capo all’esecutivo di emanare norme penali nell’esercizio del potere regolamentare e proibisce al legislatore di privarsi del potere legislativo penale per delegarlo a quello regolamentare.

Per quanto concerne le leggi regionali, sebbene rappresentino l’esercizio di una vera e propria potestà legislativa attribuita alle Regioni, l’art. 117, co. 2, Cost., prevede la potestà esclusiva dello Stato nella materia penale. Tale statuizione di carattere normativo, tuttavia, non esclude che in ambito penale possano ricoprire un ruolo anche le norme regionali.

Nel dettaglio, quest’ultime possono assumere rilievo secondo tre distinte modalità: -quando la legge regionale integra quella statale; -quando il legislatore statale intende munire di sanzione penale un precetto regionale; -quando il legislatore statale configura norme penali in bianco, dirette a sanzionare le infrazioni a leggi regionali.

Con riguardo al diritto internazionale, risulta opportuno operare un distinguo a seconda che rilevi il diritto pattizio o quello consuetudinario. Nello specifico, il primo entra a far parte del diritto interno attraverso una legge di ratifica ed esecuzione oppure attraverso una legge che attui gli impegni assunti mediante convenzione. Il secondo, invece, entra a far parte del diritto interno attraverso l’art. 10 della Carta costituzionale, offrendo al giudice un criterio interpretativo e imponendo al legislatore di tutelare gli interessi convenzionalmente protetti.

La riserva di legge – così come definita in apertura – può essere assoluta qualora la Costituzione rimetta la disciplina di un determinata materia esclusivamente alla legge, oppure relativa laddove consenta alla legge di dettare le linee fondamentali della materia rimettendone la specificazione concreta a norme di livello subordinato.

La Carta fondamentale, tuttavia, non dichiara in maniera espressa il carattere relativo o assoluto delle riserve di legge che pone, con l’inevitabile insorgere di problemi di carattere interpretativo.

Per contemperare la ratio garantista della riserva di legge con le esigenze concrete della repressione penale e, al tempo stesso, evitare i rischi che i tempi biblici dell’attività parlamentare possano condurre ad una fossilizzazione del diritto penale, è stata elaborata dalla dottrina la teoria della c.d. riserva tendenzialmente assoluta.

Quest’ultima ammette che il legislatore possa operare un rinvio alle norme regolamentari abilitate ad introdurre delle mere “specificazioni tecniche” di uno o più elementi enucleati dalla norma primaria e sulla base di un “criterio tecnico” dalla stessa indicato.

Da ultimo, è doveroso precisare che la Corte costituzionale ha elaborato un orientamento  – in tema di riserva di legge -che discrimina a seconda che si tratti di precetto (parte della norma che contiene la fattispecie astratta, ossia la descrizione del fare o non fare) oppure di sanzione (parte della norma che racchiude la conseguenza che l’ordinamento ricollega all’inosservanza del precetto). In particolare, risulta che la Corte valuti la riserva di legge come assoluta in ordine alla sanzione e valuti la riserva di legge come relativa in ordine al precetto.


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