Il principio di precauzione nell’ordinamento italiano
Il Principio di precauzione in Italia si è fatto lentamente strada anche nell’ordinamento interno: l’art. 1 della legge sul processo amministrativo prevede che l’attività amministrativa debba essere sorretta, oltre che dai principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, anche dai principi dell’ordinamento comunitario.
Diversamente, l’obbiettivo che si pongono sia la Corte di Giustizia delle Comunità europee (poi Corte di Giustizia dell’Unione Europea) ed anche la Corte Costituzionale italiana è quello di interpretare le regole tecniche più significative.
La prima tappa in cui si poteva rilevare un affermarsi della tutela dell’ambiente la possiamo riscontare, non senza diversi problemi, sia nell’art. 9 comma II della Costituzione che impegna “la Repubblica” alla tutela del paesaggio e alla tutela del patrimonio storico artistico, sia nell’art. 10 comma I della Costituzione, dove è previsto invece che “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
Una prima ed importante interpretazione della Corte Costituzionale suggerisce di rispettare le tecniche ambientali al fine di uno sviluppo ritenuto sostenibile, infatti “qualora sorgano seri dubbi in relazione al verificarsi di manifestazioni morbose attribuibili all’inquinamento(…), il giudice può disporre indagini scientifiche atte a stabilire la compatibilità del limite massimo delle emissioni con la loro tollerabilità, traendone le conseguenze giuridiche del caso”, successivamente l’orientamento della Corte diventa più preciso, in un ottica che diventa meramente precauzionale viene stabilito che: “l’incertezza scientifica non è sufficiente per escludere l’adozione dei provvedimenti preordinati alla tutela della salute”.
In seguito la Corte Costituzionale si pronunciava con una importante sentenza in tema di inquinamento elettromagnetico, stiamo parlando della sentenza n. 307 del 2003, dove si precisava che il bilanciamento effettuato dal legislatore statale, tra le esigenze di protezione della salute e quelle economiche inerenti la realizzazione di impianti necessari al Paese, costituiva un principio fondamentale tale da vincolare il legislatore nazionale.
Nel 2005 sempre i giudici della consulta, che ancora non potevano veramente “decodificare” un vero e proprio principio di precauzione a livello costituzionale, proposero un interpretazione del principio di precauzione che, pur richiamando l’assoluta necessità di dati scientifici, non faceva esplicito riferimento all’elemento di incertezza, anche perché si ispirava all’art. 174 del Trattato CEE, ed escludeva che una legge regionale impugnata potesse invocare il principio di precauzione per negare attuazione ad una direttiva comunitaria.
Una di quelle sentenze che per certi aspetti è una delle più importanti risulta essere la sentenza n. 116 del 2006, dove la Corte Costituzionale afferma che “l’imposizione di limiti alla libertà di iniziativa economica, sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell’interesse dell’ambiente e della salute umana, può legittimamente avvenire soltanto sulla base di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istruzioni ed organismi, di norma nazionali o sopranazionali, a ciò deputati, dato l’essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organismi tecnico scientifici”.
In quest’ultima sentenza si può notare come la Corte Costituzionale abbia richiamato congiuntamente i principi di precauzione e prevenzione, mentre la dottrina ne propone di solito una interpretazione in cui dovrebbero essere alternativi, confermando quindi una difficoltà a delineare un vero e proprio spazio autonomo del principio di precauzione.
Per quanto riguarda il bene giuridico tutelato; in questo caso il bene ambiente inteso come bene giuridico unitario, alcune sentenze ( in particolare C.Cost. 378/2007 e C.Cost. 104/2008) tra la fine del 2007 e la primavera del 2008 hanno fatto il punto su problematiche inerenti la trasversalità del bene giuridico ambiente ed i livelli uniformi di protezione ambientale.
Da quanto sopra emerge l’orientamento interpretativo dell’art. 117 comma II lett. s della Costituzione, che indica nella tutela della “biosfera” il bene ambiente oggetto della tutela, quest’ultimo attribuito alla competenza esclusiva statale in quanto interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto.
Viene in sostanza valorizzato il profilo di un bene giuridico unitario e concreto, la cui disciplina deve necessariamente contenere anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti; tutto ciò va correlato alle più recenti evidenze della scienza ecologica e della tecnologia insieme al dettato dei Trattati Comunitari ed internazionali.
Questa era pertanto la situazione che si era delineata fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, conosciuto altresì come “Codice dell’Ambiente”, nell’ordinamento italiano infatti era ancora assente un richiamo generale al principio di precauzione, che trovava la sua collocazione soltanto in alcune leggi di settore.
La prima consacrazione del principio di precauzione quale base del diritto ambientale arriverà proprio con l’entrata in vigore del nuovo codice dell’ambiente, il quale, all’art. 301 comma I, stabilisce che “in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2 del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”.
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Gionata Thies
Laureato in Diritto dell'Ambiente, con tesi: " La tutela dell'Ambiente, nanotecnologie e OGM".
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- Il principio di precauzione nell’ordinamento italiano - 9 April 2017