Il processo di nullità matrimoniale
Nel precedente articolo (Matrimonio canonico: cause di nullità) abbiamo analizzato i motivi posti alla base dell’annullamento del matrimonio canonico. In questo lavoro analizzeremo le diverse fasi del processo di nullità del matrimonio canonico.
Tuttavia, prima di analizzare da vicino la struttura del processo di nullità del matrimonio canonico, è necessario effettuare delle considerazioni di carattere introduttivo. Innanzitutto è necessario partire dal presupposto che per la Chiesa il matrimonio è indissolubile; al massimo, ciò che la Chiesa ammette, dopo un percorso ben preciso che si svolge dinnanzi al tribunale ecclesiastico, è che quel matrimonio sia sempre stato nullo si dal momento della sua celebrazione.
In secondo luogo, anche se può apparire strano, la funzione giudiziaria [1] è parte integrante della Chiesa. A tal proposito, sono proprio i processi di nullità del matrimonio canonico che costituiscono la parte prevalente di quanto appena affermato. I processi di annullamento canonico possono essere celebrati sia a livello locale con i tribunali ecclesiastici regionali ed interdiocesani, o a livello universale da parte della Sacra Rota.
Anche nel processo di nullità del matrimonio canonico vi è un obbiettivo ben preciso: quello di cercate la verità.
L’azione di annullamento del matrimonio canonico non è soggetta ad alcun termine o decadenza; per queste ragioni è proponibile in qualunque momento. Però è da tener presente la possibilità che un eventuale inizio della causa di nullità di matrimonio, a distanza di tanti anni dalla conclusione dello stesso, potrebbe comportare delle oggettive difficoltà nella raccolta delle prove necessarie nel relativo processo (come ad esempio testimoni che non hanno più dei ricorsi chiari delle vicende coniugali; oppure testimoni che sono difficili da contattare ecc.).
La sentenza di nullità del matrimonio canonico produce i suoi effetti sin dalla celebrazione del matrimonio[2].
Detto questo, è comprensibile come la dichiarazione di nullità del matrimonio non dev’essere confusa con il cosiddetto “annullamento”; la prima, infatti, riguarda un atto nullo sin dalla sua origine (ex tunc), dal momento che è stato posto in essere in maniera irregolare, ossia senza la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge; il secondo, invece, interviene nel caso di per sé valido, ma che viene successivamente invalidato per sopraggiunti motivi e, perciò, produce effetti giuridici dalla rescissione (ex nunc).
I soggetti processuali.
Fatta questa opportuna premessa è necessario, a questo punto, elencare i soggetti che prendono parte al processo di annullamento del matrimonio canonico. I soggetti che intervengono in questo processo hanno ciascuno ruoli e competenze specifiche espressamente regolati dalla legge canonica. Essi sono:
Giudice: in ogni tribunale ecclesiastico interviene in composizione collegiale di tre unità. La sua funzione è principalmente quella di garantire la giustizia applicando la legge e, perciò, deve innanzitutto possedere specifica competenza giuridica, congiunta a senso di prudenza. Il giudice dev’essere estraneo rispetto alle parti in causa ed agli interessi da trattare. Dovrà, infine, adoperarsi per una definizione sollecita della causa[3]e a non divulgare i fatti all’esterno.
Difensore del vincolo: rappresenta la parte pubblica nel processo nel quale deve assistere obbligatoriamente(così come il pubblico ministero nella giurisdizione statale); egli assolve la funzione di difesa del matrimonio, inteso quale bene pubblico da tutelare. In quest’ottica, il difensore del vincolo ha il diritto di essere presente durante le deposizioni delle parti e dei periti, di prendere visione degli atti giudiziari e di esaminare eventuali documenti prodotti in causa, nonché di essere interpellato ogni qual volta le esigenze processuali lo richiedano.
Promotore di giustizia: rappresenta anch’egli una parte pubblica che agisce nell’interesse generale di tutta la comunità, ma il suo intervento è del tutto eccezionale e si concretizza nell’attivazione del processo di nullità nel momento in cui sia divenuto palese e nessuno dei due coniugi si attivi per richiederla.
Parti private: sono rappresentate dai coniugi, a ciascuno di essi spetta il diritto di impugnare il proprio matrimonio, chiedendone la dichiarazione di nullità al tribunale ecclesiastico competente. Siamo in presenza di un vero e proprio diritto di cui i coniugi godono in modo pieno ed esclusivo sino al momento della morte; tale diritto non è riservato a nessun altro. Può accadere, però, che uno dei coniugi venga a mancare durante il processo; in tal caso quest’ultimo verrà sospeso fino a quando l’erede del defunto, o chi ne abbia interesse, non provveda a riassumere la causa.
Il tribunale competente.
Generalmente, una causa di nullità matrimoniale, viene attivata dinnanzi al tribunale ecclesiastico competente per territorio. La competenza di questo tribunale dev’essere individuata secondo quattro criteri:
In ragione del luogo ove il matrimonio è stato celebrato;
In ragione del luogo ove è residente o domiciliato il coniuge convenuto;
In ragione del luogo in cui la parte attrice ha il suo domicilio, purché entrambe le parti abitino nel territorio della stessa Conferenza episcopale nazionale e il Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta sia consenziente, dopo aver sentito il parere di quest’ultima;
In ragione del luogo ove si debba raccogliere la maggior parte delle prove, purché sia consenziente il Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, sempre dopo il parere di quest’ultima.
Svolgimento del processo.
Il processo di nullità matrimoniale si svolge attraverso un susseguirsi di fasi alle quali partecipano i soggetti processuali di cui abbiamo precedentemente parlato. Tale processo prevede i seguenti e consecutivi adempimenti:
Presentazione del libello: Si tratta del ricorso introduttivo del processo, che si presenta al tribunale ecclesiastico competente ad iniziativa di uno dei due coniugi[4]. Esso deve contenere l’esposizione essenziale e concisa dei fatti e delle ragioni su cui si fonda la domanda di nullità, nonché l’individuazione precisa del capo o dei capi di nullità, tra quelli previsti dal diritto canonico, in forza dei quali si chiede che il matrimonio sia dichiarato nullo. Devono, inoltre, essere allegati i documenti di supporto e gli eventuali mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi durante la successiva istruttoria processuale. Il Libello, oltre ad essere firmato dalla parte attrice, deve indicare il luogo del domicilio dell’altro coniuge per le notifiche di rito. Copia del Libello dev’essere trasmessa anche al difensore del vincolo per gli eventuali adempimenti di rito[5]. Effettuata la presentazione del Libello, il Vicario giudiziale del tribunale adito designa il Collegio giudicante composto dal presidente, il giudice istruttore e il giudice estensore della sentenza finale. A tale designazione si accompagna quella del difensore del vincolo e del notaio, il quale redigerà tutti i verbali processuali.
Contestazione della lite: A questo punto il presidente designato, dopo gli adempimenti di rito[6], decreta l’accettazione del Libello e contestualmente invita le parti a comparire, entro un breve termine, per la preliminare udienza denominata <contestazione della lite>. In questa sede verrà definito l’oggetto della controversia, ossia determinare il capo o i capi di nullità su cui si dovrà svolgere la successiva indagine processuale.
Istruzione della causa: E’ la fase processuale durante la quale, sotto la direzione e la vigilanza del giudice istruttore, vengono raccolti tutti gli elementi di prova che consentiranno poi al collegio giudicante di poter emanare la decisione finale sulla domanda di nullità presentata, accogliendola o rigettandola. La fase dell’istruzione della causa inizia con l’audizione della parte attrice, successivamente della parte convenuta ed, infine, dei testimoni indicati dalle parti[7]. Terminata la raccolta di tutti gli elementi di prova, il giudice istruttore dichiara con proprio decreto conclusa la fase istruttoria.
Fase discussoria: essa si svolge per iscritto attraverso la redazione delle memorie degli avvocati e del difensore del vincolo, sulla scorta delle risultanze processuali acquisite nella fase precedente.
Fase decisoria: E’ la fase processuale nella quale il Collegio giudicante si riunisce in un giorno predefinito dal presidente per esaminare tutto il materiale probatorio ed emettere il parere conclusivo, che potrà essere dichiarativo o meno della nullità del matrimonio.
Fase del riesame: La sentenza, che per la prima volta abbia dichiarato la nullità del matrimonio, non è tuttavia ancora esecutiva; infatti, affinché ciò possa avvenire, essa dev’essere confermata dal tribunale ecclesiastico di appello territorialmente competente. Questi, ricevuti gli atti dal tribunale di primo grado ed effettuato un breve riesame, può subito ratificare la decisione già emessa senza la necessità di riaprire un vero e proprio giudizio. Viceversa, se ritiene che siano necessarie ulteriori indagini, rinvia la causa ad esame, durante il quale si procederà ad un supplemento istruttorio. La decisione finale potrà essere confermativa della sentenza di prima istanza, quindi a favore della nullità del matrimonio; oppure contraria, qualora sia a favore della validità del matrimonio.
L’appello.
È facoltà di entrambe le parti private di appellare, personalmente o tramite avvocato, la sentenza di prima istanza presso il tribunale superiore al fine di ottenere una revisione del giudizio[8]. Siamo in presenza di un mezzo di impugnazione ordinario a carattere devolutivo di generale utilizzazione, comune anche agli ordinamenti statali, non subordinato ad alcun vincolo specifico della sentenza impugnata.
Esso può essere proposto entro 15 giorni dalla notizia della pubblicazione della sentenza e si prosegue entro i successivi 30 giorni dinnanzi al tribunale ecclesiastico di appello competente ovvero anche dinnanzi alla Sacra Rota.
Con il ricorso in appello vi è la possibilità di introdurre uno o più capi di nullità non trattati in prima istanza, purché siano tra quelli tassativamente previsti dal diritto canonico[9].
Avv. P. Francesca Micolucci
[1] La funzione giudiziaria assume un’importanza significativa nella vita spirituali dei fedeli che si rivolgono a tali strutture. Questo perché, oramai segnati da quella che potremmo definire un’infelice esperienza coniugale nelle quale erano state riposte molte aspettative, hanno la necessità di chiarire la loro posizione con la Chiesa.
[2] Come se lo stesso non fosse mai stato celebrato anche se i diritti e i doveri collegati al rapporto genitoriale rimangono inalterati.
[3] Il Codice prevede un anno per il primo grado e sei mesi per il secondo, ma raramente tali termini vengono rispettati a causa dell’elevato numero di cui sono investiti i tribunali).
[4] I coniugi devono essere, comunque, assistiti da un avvocato scelto tra quelli abilitati al patrocinio legale presso la giurisdizione ecclesiastica.
[5] La presentazione del Libello può anche avvenire in maniera congiunta e contestuale da parte dei coniugi, i quali in questo caso verranno assistiti da un unico avvocato.
[6] Il presidente deve verificare la competenza del tribunale e la fondatezza della domanda presentata.
[7] Nelle cause per incapacità o impotenza, il giudice è tenuto a designare un perito specialista in materia, onde riceverne ausilio e collaborazione finalizzata alla migliore comprensione delle anomalie su cui si fonda l’asserita nullità del matrimonio.
[8] Ovviamente la parte attrice proporrà appello nei confronti di una sentenza che non abbia accolto la sua domanda di nullità; ovvero la parte convenuta nei confronti di una sentenza che abbia accolto la domanda di nullità del matrimonio.
[9] Su un eventuale nuovo capo (o capi) si giudicherà come tribunale di prima istanza, con conseguente necessità di una sua conferma in istanza superiore qualora esso sia definito con esito affermativo della nullità del vincolo, secondo la procedura della <doppia conforme>.
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Francesca Micolucci
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