Il rapporto tra comunicazioni oggettive e segnalazioni di operazione sospette

Il rapporto tra comunicazioni oggettive e segnalazioni di operazione sospette

LE COMUNICAZIONI OGGETTIVE

Le Comunicazioni oggettive rappresentano dei record contenenti flussi finanziari transitati su rapporti radicati presso Banche, Poste Italiane o Istituti di moneta elettronica, ed estrapolati attraverso criteri di natura oggettiva, che devono essere tramessi all’UIF al fine di consentire all’Autorità di poter eseguire un controllo/ monitoraggio sui fenomeni finanziari in atto o in nuce, integrativo rispetto alla attività di  ricezione di segnalazioni di operazioni sospette.

La previsione delle comunicazioni oggettive è contenuta nel D.Lgs 90/2017, il quale prevedeva la competenza dell’UIF nell’emanare delle istruzioni all’uopo, poi fattivamente pubblicate a marzo 2019.

Per quanto attiene la dinamica temporale, le comunicazioni oggettive concernenti le operazioni verificatesi nel mese solare di riferimento, devono essere trasmesse all’UIF entro il 15 del secondo mese successivo (ad esempio le comunicazioni di febbraio devono essere trasmesse entro il 15 aprile).

Quanto al contenuto, il tracciato delle comunicazioni contiene due diversi tipi di record, il primo relativo all’operazione (tipologia, data, rapporto attinto), mentre il secondo ai soggetti implicati (esecutore, beneficiario ecc.).

Nell’ottica del quantum, le comunicazioni oggettive ricomprendono tutte le transazioni che implicano la movimentazione, anche frazionata, di contanti per un importo pari e/o superiore ad  10.000.

Da qui si coglie ictu oculi  la differenza con le segnalazioni di operazione sospette, soggette ad un approccio “euristico”.

RAPPORTO CON LE SOS

Aspetto di fondamentale importanza concerne quindi proprio il rapporto intercorrente tra comunicazioni oggettive e segnalazioni di operazioni sospette.

De iure condito, l’UIF è intervenuta expressis verbis a dirimere il potenziale problema pratico, statuendo che la comunicazione oggettiva non costituisce mai surrogato della SOS laddove siano implicati soggetti a rischio “Alto“, ovvero sussistano elementi che facciano desumere la presenza di un fenomeno di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo .

In ottica SOS, invece, le comunicazioni oggettive appartengono al patrimonio informativo di cui il soggetto obbligato dalla normativa deve e può disporre ai fini dell’inoltro di una segnalazione.

CONLUSIONI

Da quanto sopra, si può ritenere che la trasmissione all’UIF dell’operazione nell’ alveo del flusso oggettivo non esonera mai l’operatore dal valutare l’operazione stessa in ottica SOS, ma dall’altro lato la presenza della transazione nel flusso non può tradursi in un mero automatismo volto all’inoltro  di una SOS, senza la valutazione di ulteriori elementi aliunde che facciano sorgere il “sospetto” normativo.


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