Il rapporto tra documenti preparatori e l’accesso civico generalizzato
T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-Quater, sent. 16 marzo 2022, n. 3009
Con la sentenza in commento, il Tar Lazio si pronunciava in merito ad un ricorso formulato avverso un provvedimento di diniego relativo ad un’istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto una serie di documenti amministrativi.
In particolare, il diniego veniva sorretto da un impianto motivazionale ancorato al presunto tentativo, da parte dell’istante, di effettuare un controllo indistinto e generalizzato sull’operato dell’amministrazione.
Avverso il provvedimento di diniego, il ricorrente presentava ricorso alla commissione per l’accesso ai documenti amministrativi che veniva rigettato in quanto l’istanza di accesso “per come formulata e per la mole della documentazione richiesta appare volta ad effettuare un controllo generalizzato sull’operato dell’ente”.
Come è noto, infatti, la possibilità di effettuare delle istanze di accesso che abbiano lo scopo di effettuare un controllo generalizzato sull’amministrazione viene espressamente esclusa, tra le altre, anche nella delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 in cui viene precisato che “non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto“.
Tanto considerato, il ricorrente – contrario alla ricostruzione operata sia dall’amministrazione sia dalla commissione – cercava di ottenere il riconoscimento del proprio diritto di accesso in via giudiziale.
Con la sentenza in commento il ricorso viene accolto. Il giudice di prime cure ribadisce che l’accesso civico possa essere esercitato da “chiunque” e senza alcuna specifica motivazione. Viene ulteriormente evidenziato, inoltre, che le istanze di accesso possono essere rigettate nelle sole ipotesi tassativamente previste nell’art. 5 bis del D.lgs.n. 33 del 2013.
Tuttavia, per quanto di interesse, nella sentenza vengono evidenziate alcune eccezioni. Ed infatti, il giudice di prime cure precisa che l’accesso civico generalizzato non possa avere ad oggetto relazioni, appunti, informative ecc. che non hanno assunto natura provvedimentale e che attengono alla fase preparatoria di un provvedimento amministrativo.
In particolare, nella pronuncia viene espressamente richiamato un precedente del Tar Lazio, sezione III-Bis, n. 3598 del 2018, in cui viene esplicitata la legittimità del “diniego opposto dall’amministrazione alle relazioni, appunti, informative, ecc. che non hanno assunto natura provvedimentale né si sono trasfusi in atti ufficiali, neppure in fase istruttoria, poiché tali atti sono, in primo luogo, genericamente indicati dal ricorrente e, in secondo luogo, attengono ad una fase preparatoria delle decisioni e riguardano l’attività di referto dell’Amministrazione diretta al vertice politico per consentirgli l’adozione dei conseguenti atti di indirizzo politico-amministrativo. Tali informative, sotto forma di appunto, relazioni etc…, sono state quindi escluse dal novero degli atti per i quali è previsto l’accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dato che, per loro natura, non esprimono attività di gestione dell’amministrazione, in relazione alla quale, come indicato dalla Delibera dell’ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, si riconosce ai cittadini un accesso generalizzato“.
Pertanto, in conclusione, tale orientamento è volto a circoscrivere dall’alveo della nozione di “dati” e “documenti”, prevista dall’art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 33 del 2013 in materia di accesso civico generalizzato, escludendo dalla stesso “documenti” quali relazioni, appunti o informative che attengono ad una fase meramente preparatoria.
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Samuele Zagagnoni
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